Trustee: la revoca
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Il trustee, però, può anche essere revocato dall’ufficio. La revoca può avvenire per provvedimento giudiziario o per iniziativa del soggetto che ne ha il potere.
Per questa seconda eventualità, è bene che l’atto istitutivo indichi se la revoca possa avvenire anche senza una giusta causa o se invece questa sia necessaria e deve anche indicare quale soggetto può esercitare tale facoltà, oltre alle modalità.
L’individuazione del soggetto munito del potere di revoca è estremamente delicata ed il redattore deve prestare molta attenzione.
Innanzi tutto perché in mancanza di questa previsione il trustee è irrevocabile.
In secondo luogo perché risulta evidente che il soggetto cui viene conferito tale potere esercita un controllo invasivo sulla vita del trust e sull’operato del trustee e lo avvantaggia rispetto ad altri soggetti.
Molto spesso sono i beneficiari ad avere questo potere e, se da un lato questa scelta risponde a criteri logici (ricordiamo che il trustee amministra il Fondo in trust a vantaggio dei beneficiari), non sempre rappresenta una scelta opportuna. Nell’ipotesi di un trust istituito a supporto di un soggetto debole (ancorché capace di agire), per esempio, non è opportuno che il potere di revoca del trustee spetti al beneficiario; stessa ipotesi nel caso in cui vi siano dei beneficiari minorenni, così come nel caso in cui vi siano interessi confliggenti tra i vari beneficiari. In alcune di queste situazioni, la presenza di un guardiano può aiutare, ma non risolvere il problema, poiché il tema testé sollevato potrebbe trasferirsi dal caso della revoca del trustee al caso della revoca del guardiano. Come in precedenti situazioni, il redattore dell’atto dovrà fare appello a criteri di coerenza con le finalità del trust e di opportunità.
La decadenza e la morte del trustee
Oltre che per dimissioni e revoca, il trustee può cessare dall’ufficio anche per cause di decadenza previste dall’atto istitutivo, la più frequente delle quali è data dal raggiungimento di un certo limite di età, ma anche l’incapacità del trustee o l’intervenuto fallimento. Una causa di avvicendamento che merita approfondimento è quella della morte del trustee.
A tale proposito va ricordato innanzi tutto che il Fondo in trust non fa parte della massa ereditaria e quindi non è sottoposto alle regole sulla successione mortis causa. Nel caso di un unico trustee, i beni restano temporaneamente senza il soggetto che ne possa disporre (come nel caso dell’eredità giacente) in
attesa che venga nominato il trustee successivo. L’ipotesi, nemmeno così improbabile, che un trust possa ritrovarsi temporaneamente senza trustee non può portare a ritenere che il trust cessi. È infatti principio fondamentale del diritto del trust che un trust non venga meno a causa della mancanza del trustee (6).
Un suggerimento utile a superare le difficoltà generate da una siffatta situazione può arrivare dal recente sviluppo dottrinario in materia di contratti di affidamento fiduciario, laddove non è infrequente trovare una figura che, munita di procura, agisce in qualità di cedente con il compito di perfezionare la cessione del contratto all’affidatario fiduciario successivo.
Nel trust tale ruolo potrebbe essere svolto dal guardiano, da uno dei beneficiari ma anche dall’istituente. In tal caso, nell’atto istitutivo si dovranno definire l’oggetto, le modalità di esercizio di tale procura che deve in ogni caso essere limitata alla circostanza de quo.
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