1. Premessa
Con la sentenza n. 26225 del 18 settembre 2020, la Cassazione è intervenuta sulla questione – già ampiamente dibattuta – dell’operatività o meno della scriminante di cui all’art. 54 c.p. nei casi in cui la condotta necessitata è dipesa da uno stato di bisogno economico – abitativo del soggetto agente.
Il fenomeno dell’occupazione abusiva di immobili è tristemente dilagato negli ultimi decenni come conseguenza della disperazione sociale originata dalla crisi economica. La gravità di tali fatti è confermata dalla sussunzione delle relative condotte nel reato di cui all’art. 633 c.p. rubricato “Invasione di terreni o edifici” e punito con la reclusione fino a due anni e la multa.
Così, dato il proliferare dei casi di occupazione abusiva, i tribunali si sono trovati a dover verificare attentamente ogni situazione al fine di operare un corretto bilanciamento tra gli interessi in campo riconducibili, da una parte, all’inviolabilità della proprietà della persona offesa e, dall’altra, al confliggente “diritto all’abitazione” dell’occupante. In sostanza, i giudici hanno realizzato che non è possibile applicare con leggerezza la scriminante dello stato di necessità dovuto allo stato di bisogno economico – abitativo dell’occupante. Dunque, per riconoscere la causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p. è necessario valutare con precisione le circostanze del caso concreto al fine di poter escludere la sussistenza dell’illiceità – rectius dell’antigiuridicità – dell’occupazione.
Nel corso degli anni, la giurisprudenza di legittimità è riuscita a fissare alcuni principi che sono stati ripresi e meglio specificati nella sentenza in esame, come si dirà in seguito.
Purtroppo, la riflessione sull’argomento, allo stato attuale, è di primaria importanza se si considerano le conseguenze del dilagarsi della pandemia da Covid-19. Invero, la crisi causata dalle restrizioni mirate al contenimento del contagio non sembra poter arginare il fenomeno dell’occupazione abusiva, ma, al contrario, rischia di fomentarlo.
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2. Il caso
La questione portata all’attenzione della Corte Suprema ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano che, confermando la decisione del Tribunale, aveva condannato gli imputati alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 633 c.p. e 639 bis c.p. per aver occupato abusivamente un immobile[1].
Il giudice del Tribunale, e il collegio in sede di conferma, non avevano riconosciuto la scriminante dello stato di necessità invocata dagli imputati, avendo constatato l’inesistenza del pericolo di un danno grave alla persona, elemento essenziale per l’applicabilità dell’art. 54 c.p.[2].
Nelle more del giudizio, era stato dimostrato che i due imputati vivevano in uno stato di cronica difficoltà economica, situazione che – a detta dei difensori – avrebbe dovuto giustificare le relative condotte di occupazione abusiva.
Ebbene, gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello al fine di vedersi riconosciuta la scriminante dello stato di necessità, dal momento che le condotte necessitate erano dovute al loro stato di indigenza economica.
3.La scriminante dello stato di necessità
Per una completa disamina della questione è imprescindibile dedicare brevi cenni alla causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p.
La scriminante in esame trova la sua ratio giustificatrice nella mancanza di interesse dello Stato alla salvaguardia dell’uno o dell’altro dei beni in conflitto, posto che nella situazione di pericolo un bene è in ogni caso destinato a soccombere[3].
Ai fini dell’applicabilità della causa di giustificazione, la norma richiede la presenza essenziale di alcuni requisiti. Anzitutto, è indispensabile che il soggetto agente versi in una situazione di “pericolo attuale non volontariamente causato nè altrimenti evitabile“. Pertanto, l’interprete deve accertare la sussistenza di un pericolo, che sia riscontrabile nella realtà materiale, attuale al momento della condotta necessitata e che si concretizzi nell’esposizione del diritto ad un rischio di lesione in termini di alta probabilità; deve altresì accertare la non volontaria causazione del pericolo, escludendovi le situazioni dovute a semplice colpa, che non consentono alcuna giustificazione e deve effettuare la valutazione dell’inevitabilità in maniera rigorosa.
Il pericolo deve poi avere ad oggetto un “danno grave alla persona“, requisito che va interpretato estensivamente ricollegandovi ogni forma di lesione di diritti della personalità espressamente previsti dalla Costituzione o dalla legge o riconducibili alla disposizione dell’art. 2 Cost.
Infine, l’ultimo requisito richiesto dall’art. 54 c.p. è il rapporto di proporzione tra il fatto e il pericolo[4]
Ai fini dell’analisi della decisione adottata con la pronuncia in esame, è necessario soffermarsi sul requisito del danno grave alla persona. Invero, ci si deve domandare se nel “danno alla persona” possa rientrarvi anche il danno ad un ipotetico “diritto all’abitazione” dell’occupante.
4. Il “diritto all’abitazione”
Negli ultimi decenni, le pressioni sociali per il riconoscimento di un c.d. “diritto alla casa” hanno creato un dibattito – peraltro non ancora risolto – in merito alla qualificazione e all’effettiva importanza di tale diritto. Non ci sono dubbi sulle potenzialità espressive della Carta costituzionale, le cui clausole generali consentono di ampliare la cerchia dei diritti fondamentali in risposta ai mutevoli bisogni della società, ma appunto per questo è indispensabile rintracciare una matrice costituzionale del diritto in esame[5].
Orbene, si tratta di un diritto privo di un espresso fondamento costituzionale. L’art. 14 della Costituzione si limita infatti a disciplinare l’esclusività del domicilio ma non a garantirne la titolarità ai cittadini[6]. Tuttavia, nonostante la mancanza di un esplicito riferimento nella Carta, la giurisprudenza costituzionale prima, e di legittimità poi, ha consacrato tale diritto riconducendolo ai diritti fondamentali di cui all’art. 2 Cost., definendolo però come un “diritto sociale“[7].
Ed invero, permangono dubbi in merito alla possibilità di ricomprendere il diritto alla casa tra i diritti fondamentali della persona. Vi sono, infatti, alcuni limiti che impediscono di far emergere un vero e proprio diritto assoluto ad ottenere in proprietà un alloggio. Tra questi, il più rilevante è il vigente sistema del “libero mercato” che non consente allo Stato di possedere un patrimonio immobiliare. Tutt’al più, lo Stato può garantire il diritto in questione predisponendo misure volte ad agevolare la disponibilità di un alloggio a chi versi in stato di bisogno[8].
Pertanto, si può ritenere che il diritto all’abitazione, per quanto definito e riconosciuto come inviolabile dalla giurisprudenza costituzionale, resta un diritto “debole”, strumentale ad esigenze di diversa natura e, pertanto, non presenta i caratteri di diritto assoluto.
Tuttavia, nonostante la fragilità del diritto in esame, la giurisprudenza comune si è spesso riferita a tale diritto al fine di riconoscere la scriminante di cui all’art. 54 c.p. rispetto al reato di occupazione abusiva dipesa dalla necessità di soddisfare i bisogni abitativi di soggetti in situazioni di indigenza.
5. L’evoluzione giurisprudenziale
Come anticipato, la giurisprudenza di merito si è spesso dovuta confrontare con il reato di cui all’art. 633 c.p. e la possibilità di applicare la scriminante dello stato di necessità nel caso in cui la condotta necessitata sia determinata da uno stato di bisogno economico abitativo del soggetto agente.
A fronte di un annoso contrasto nella giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione è intervenuta a più riprese sull’argomento fissando alcuni principi cardine[9]. Inizialmente, i giudici di legittimità hanno affermato che il diritto all’abitazione rientra tra i diritti inviolabili della persona e rileva pertanto ai sensi dell’art. 54 c.p., allorché la condotta del reo sia determinata dalla necessità di assicurare a sé o ai propri familiari un tetto. Dunque, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’astratta possibilità di invocare la scriminante dello stato di necessità anche quando il “pericolo attuale” riguarda un “danno alla persona” nell’accezione di lesione di un diritto della personalità, tra i quali rientra il diritto all’abitazione (sentenza n. 24290 del 2003 e sentenza n. 24987 del 2007).
Tale orientamento è stato in parte confermato con la sentenza n. 24987 del 2011 dalla Suprema Corte. In parte, perché i giudici di legittimità hanno affermato che il riconoscimento dello stato di necessità “abitativo” deve essere subordinato ad una «più attenta indagine sui requisiti di necessità e inevitabilità» della condotta.
Dunque, per evitare un’eccessiva estensione della portata applicativa della causa di giustificazione ex art. 54 c.p. è stata richiesta una più rigida valutazione dei requisiti necessari per il suo riconoscimento. L’interprete dovrà quindi verificare, in concreto, se il soggetto agente fosse effettivamente privo di valide alternative, individuate dalla giurisprudenza nella disponibilità di un alloggio, anche solo provvisorio, ovvero di una fonte di reddito idonea a reperirlo sul mercato.
Tuttavia, le precisazioni poc’anzi esplicate non sono sufficienti a districare la questione. Ed infatti, la Suprema Corte con la sentenza n. 8603 del 2015 si è espressa un’altra volta in tema di occupazioni abusive specificando quanto non era stato fatto in precedenza 6.
Vengono presi in considerazione i casi in cui la condotta occupativa è dipesa dall’indigenza economica del soggetto agente. La Cassazione afferma che la necessità economica “cronica” non può concorrere a integrare la scriminante dello stato di necessità. In sostanza, i giudici affermano che «non può parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale appunto l’esigenza di una soluzione abitativa».
A tal proposito, si rammenta quanto già detto con riferimento al requisito del “pericolo attuale” presente nell’art. 54 c.p. La disposizione richiede che il pericolo sia attuale, circoscritto nel tempo e nello spazio.
Solo in questo modo si salvaguarda la natura eccezionale della norma evitando di sostituire il requisito della attualità del pericolo con quello della permanenza.
Invero, precisa la Suprema Corte che spesso «l’esigenza abitativa ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona è necessariamente destinata a prolungarsi nel tempo».
Inoltre, i giudici effettuano anche un giudizio di bilanciamento riconoscendo che l’ipotetico “diritto all’abitazione” dell’occupante confligge con un altro diritto che è necessario tutelare, vale a dire il diritto di proprietà, che, per la Cassazione, «non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un’alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale».
6.La pronuncia n. 26225 del 2020
Orbene, la pronuncia in esame si inserisce nella casistica dell’occupazione abusiva determinata da situazioni di indigenza economica. La Cassazione ha percorso il medesimo ragionamento operato con la sopra analizzata sentenza del 2015, consacrando i principi cardine ivi esplicati.
Dunque, si può affermare che, qualora la condotta necessitata sia dipesa da una situazione di bisogno economico dell’occupante, non potrà applicarsi la scriminante dello stato di necessità.
In tali casi, infatti, non può dirsi soddisfatto il requisito dell’attualità del pericolo richiesto dall’art. 54 c.p., dal momento che la difficoltà economica e la conseguente necessità abitativa dell’occupante sono caratterizzate dalla permanenza e non dall’attualità. Ne consegue che, in tali casi, non è configurabile il “pericolo di un danno grave alla persona”, in quanto la situazione economica non è connotata dal pericolo.
7. Conclusioni
La soluzione adottata dalla Suprema Corte, da una parte, si pone in linea di continuità con i principi da sempre stabiliti in materia di occupazione abusiva e stato di necessità.
Dall’altra, crea perplessità in ordine all’effettiva portata del “diritto all’abitazione” e alla sua qualificazione come diritto fondamentale della persona ex art. 2 Cost.
Invero, negli ultimi anni, sembra che tale diritto sia stato trattato alla stregua di un diritto sociale più che di un diritto assoluto e la pronuncia in esame conferma questa tendenza.
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Note
[1] L’art. 633 c.p. prevede che “1. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
2. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. 3. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.”
[2] L’art. 54 c.p. stabilisce che “1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. 2. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. 3. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo”
[3] Così, F. CARINGELLA – A. SALERNO, Manuale ragionato di diritto penale, Dike Giuridica, 2020, p. 659 e ss.
[4] G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, Zanichelli Editore, 2019, p. 315 e ss.
[5] E. OLIVITO, Il diritto costituzionale all’abitare. Spinte prioritarie, strumenti della rendita e trasformazioni sociali, Jovene Editore, 2017, p. 13.
[6] L’art. 14 della Carta Costituzionale prevede che “1. Il domicilio è inviolabile. 2.Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. 3.Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.”
[7] Corte cost. sent. n. 217 del 25 febbraio 1988.
[8] A. GIORGIS, Il diritto costituzionale all’abitazione. I presupposti per una immediata applicazione giurisprudenziale, in Questione Giustizia, 6, 2007, p. 1131.
[9] F. CARINGELLA – A. SALERNO, Manuale ragionato, cit.
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