Il legislatore interviene sul mandato di arresto europeo: vediamo come

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Prefazione – Modifiche all’articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 11 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 13 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 14 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 15 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Introduzione dell’articolo 18-ter della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari – Modifiche all’articolo 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 26 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all’articolo 27 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modalita’ di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari – Modifiche all’articolo 30 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Divieto di consegna o di estradizione successiva – Modifiche all’articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Abrogazioni – Norma transitoria

Prefazione

Scopo del presente scritto è quello di esaminare il decreto legislativo, 2/02/2021, n. 10, contenente disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, con cui il legislatore è intervenuto sulla legge, 22 aprile 2005, n. 69 che, come è noto, regola il mandato di arresto europeo.

In particolare, questo decreto legislativo consta di 29 articoli in cui, ad eccezione degli ultimi due, sono previste diverse modificazioni e talune innovazioni per quanto concerne siffatta legge.

Orbene, non resta che analizzare cotali disposizioni legislative una per una.

Modifiche all’articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69

L’art. 1 del d.lgs. n. 10/2021 prevede diverse modificazioni all’art. 1 della legge n. 69/2005.

Difatti, in tale articolo, è prima di tutto disposto al primo comma, lettera a), che al comma 1 dell’art. 1 della legge n. 69/2005 “le parole: «nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche’ in tema di diritti di liberta’ e del giusto processo» sono soppresse” mentre alla seguente lettera b) è ivi sancito che “il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’Italia da’ esecuzione al mandato d’arresto europeo in base al principio del mutuo riconoscimento, conformemente alle disposizioni della decisione quadro e della presente legge, sempre che il mandato di arresto europeo provenga da un’autorita’ giudiziaria e che, quando sia emesso al fine dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta’ personale, la sentenza da eseguire sia esecutiva.»”.

Dunque, in relazione a quanto disposto dall’art. 1, c. 3, legge n. 69/2005, se prima era postulato che l’“Italia dara’ esecuzione al mandato d’arresto europeo alle condizioni e con le modalita’ stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato e’ stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile”, adesso è per l’appunto enunciato non più che tale esecuzione avvenga sulla base di questa condizione (sempre che il provvedimento cautelare ….) ma nella misura in cui, come appena visto, il mandato di arresto europeo provenga da un’autorita’ giudiziaria e che, quando sia emesso al fine dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta’ personale, la sentenza da eseguire sia esecutiva.

Ciò posto, a sua volta l’art. 1, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 10/2021 statuisce che “dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Il mandato di arresto e’ eseguito dalle autorita’ competenti con la massima urgenza. 3-ter. L’Italia non da’ esecuzione ai mandati di arresto europei emessi da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio dell’Unione europea abbia sospeso l’attuazione del meccanismo del mandato di arresto europeo per grave e persistente violazione dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.»”.

Di conseguenza, per effetto di questo novum legislativo, è adesso contemplato, da un lato, che il mandato di arresto europeo deve essere eseguito con la massima urgenza, dall’altro, che il nostro Paese non deve dare esecuzione ai mandati di arresto europei emessi da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio dell’Unione europea abbia sospeso l’attuazione del meccanismo del mandato di arresto europeo per grave e persistente violazione dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro ai sensi del quale: “Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo”.

Precisato ciò, l’art. 1, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 10/2021, invece, statuisce che “dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti: «4-quater. L’Italia continua ad applicare gli accordi o intese, bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell’adozione della decisione quadro, quando essi contribuiscono ad una migliore e piu’ efficace realizzazione delle finalita’ della decisione quadro e semplificano o agevolano ulteriormente la consegna delle persone ricercate. 4-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della giustizia, il Governo notifica al Consiglio e alla Commissione l’elenco degli specifici accordi e intese, indicati al comma 4-quater, che l’Italia intende continuare ad applicare”.

Da ciò discende che l’Italia, mediante questa norma, si impegna a continuare ad applicare gli accordi o intese, bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell’adozione della decisione quadro, quando essi contribuiscono ad una migliore e piu’ efficace realizzazione delle finalita’ della decisione quadro e semplificano o agevolano ulteriormente la consegna delle persone ricercate fermo restando però che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della giustizia, il Governo notifica al Consiglio e alla Commissione l’elenco degli specifici accordi e intese, indicati al comma 4-quater, che l’Italia intende continuare ad applicare.

Modifiche all’articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69

L’art. 2 del d.lgs. n. 10/2021, dal canto suo, modifica l’art. 2 della legge n. 69/2005 essendo ivi statuito che l’“articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e’ sostituito dal seguente: «Art. 2. (Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali). – 1. L’esecuzione del mandato di arresto europeo non puo’, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa”.

Se dunque l’art. 2 della lehhe n. 69/2005 prevedeva prima, da un lato, che, in “conformita’ a quanto stabilito dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull’Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l’Italia dara’ esecuzione al mandato d’arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione: a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall’articolo 5 (diritto alla liberta’ e alla sicurezza) e dall’articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonche’ dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa; b) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della liberta’ personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonche’ quelli relativi alla responsabilita’ penale e alla qualita’ delle sanzioni penali” (comma primo), dall’altro, che per “le finalita’ di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione” (comma secondo) tenuto conto altresì del fatto che l’“Italia rifiutera’ la consegna dell’imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro” (comma terzo), adesso in questo articolo è unicamente stabilito, come appena evidenziato, che l’esecuzione del mandato di arresto europeo non puo’, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa.

Modifiche all’articolo 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69

L’art. 3, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 10/2021 dispone la modificazione dell’art. 6 della legge n. 69/2005 prevedendo che “dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Quando e’ stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta’ personale applicate all’esito di un processo in cui l’interessato non e’ comparso personalmente, il mandato di arresto europeo deve altresi’ contenere l’indicazione di almeno una delle seguenti condizioni: a) l’interessato e’ stato tempestivamente citato a mani proprie o con altre modalita’ comunque idonee a garantire inequivocabilmente che lo stesso era a conoscenza della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in sua assenza e del fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in sua assenza; b) l’interessato, informato del processo a suo carico, e’ stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d’ufficio; c) l’interessato, ricevuta la notifica della decisione di cui si chiede l’esecuzione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta’ di dare inizio al giudizio di appello, al quale abbia il diritto di partecipare e che consenta il riesame del merito della decisione, nonche’, anche a mezzo dell’allegazione di nuove prove, la possibilita’ di una sua riforma, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti; d) l’interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera’ personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sara’ espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonche’, anche a mezzo dell’allegazione di nuove prove, la possibilita’ di una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potra’ richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello.».

Quindi, se la persona interessa non compare, nel caso in cui sia stato emesso il mandato di arresto europeo ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta’ personale applicate all’esito di un processo, è adesso richiesto che tale mandato contenga l’indicazione di almeno una di tali condizioni (e dunque non è necessario che esse ricorrano tutte congiuntamente): I) l’interessato e’ stato tempestivamente citato a mani proprie o con altre modalita’ comunque idonee a garantire inequivocabilmente che lo stesso era a conoscenza della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in sua assenza e del fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in sua assenza; II) l’interessato, informato del processo a suo carico, e’ stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d’ufficio; III) l’interessato, ricevuta la notifica della decisione di cui si chiede l’esecuzione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta’ di dare inizio al giudizio di appello, al quale abbia il diritto di partecipare e che consenta il riesame del merito della decisione, nonche’, anche a mezzo dell’allegazione di nuove prove, la possibilita’ di una sua riforma, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti; IV) l’interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera’ personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sara’ espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonche’, anche a mezzo dell’allegazione di nuove prove, la possibilita’ di una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potra’ richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello.

Ciò posto, a sua volta alla lettera b) è disposto che “al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «o l’indicazione della esistenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 1-bis,» e dopo la parola: «18» sono inserite le seguenti: «, 18-bis, 18-ter»”.

Di conseguenza, se prima era previsto che il mandato d’arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l’autorita’ giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 69/2005 così come analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19 sempre della legge n. 69/2005, ora è sancito, per un verso, che se “il mandato d’arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1 o l’indicazione della esistenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 1-bis, l’autorita’ giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 16” (art. 6, c. 2, primo capoverso, legge n. 69/2005), per altro verso, che analogamente “provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19, 18-bis, 18-ter” (art. 6, c. 2, secondo capoverso, legge n. 69/2005).

Infine, la lettera c) dispone che “i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati” e dunque non rilevano più, questi commi che così prevedevano: c. 3 (“La consegna e’ consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della liberta’ personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa”); c. 4 (“Al mandato d’arresto devono essere allegati: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale e’ domandata la consegna, con l’indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica; b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione del tipo e della durata della pena; c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identita’ e la nazionalita’ della persona della quale e’ domandata la consegna”); c. 5 (“Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l’acquisizione del provvedimento dell’autorita’ giudiziaria in base al quale il mandato d’arresto europeo e’ stato emesso, nonche’ la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l’autorita’ giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l’esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana”) e c. 6 (“Se l’autorita’ giudiziaria dello Stato membro di emissione non da’ corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta”).

Modifiche all’articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69

L’art. 4 del d.lgs. n. 10/2021 interviene sull’art. 7 della legge n. 69/2005 nei seguenti termini.

Innanzitutto, al comma primo, lettera a), è preveduto che “al comma 1 (dell’art. 7 della legge n. 69/2005 ndr.) la parola: «dara’» e’ sostituita dalla seguente: «da’» e, dopo le parole: «legge nazionale», sono aggiunte le seguenti: «, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato»”.

Dunque, se prima era stabilito che l’Italia dara’ esecuzione al mandato d’arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, ora è disposto che l’“Italia esecuzione al mandato d’arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato”.

Detto questo, a sua volta la lettera b) prevede che “il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non e’ necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione.»”.

Quindi, se in precedenza, era contemplato che il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione e, tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni”, ora è preveduto che, ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non e’ necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione.

La lettera c), infine, interviene sul comma terzo dell’art. 7 della legge n. 69/2005 disponendo, da una parte, che “le parole: «Il fatto dovra’ essere» sono sostituite dalle seguenti: «Il mandato di arresto europeo non e’ comunque eseguito se il fatto e’» e la parola «non» e’ soppressa”, dall’altra, che il “secondo periodo e’ soppresso”.

Quindi, se prima era preveduto che il fatto dovra’ essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della liberta’ personale della durata massima non inferiore a dodici mesi e che ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti, adesso, da un lato, è disposto che il “mandato di arresto europeo non e’ comunque eseguito se il fatto e’  punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della liberta’ personale della durata massima [non] inferiore a dodici mesi, dall’altro, non rileva più la previsione appena citata con cui era stabilito che ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

Modifiche all’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69

L’art. 5 del d.lgs. n. 10/2021 apporta una serie di emende all’art. 8 della legge n. 69/2005.

Nel dettaglio, secondo quanto previsto alla lettera a) del primo comma, “il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. In deroga all’articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo e’ eseguito indipendentemente dalla doppia punibilita’ per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta’ personale pari o superiore a tre anni.»”.

Dunque, se prima era stabilito che si “fa luogo alla consegna in base al mandato d’arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della liberta’ personale sia pari o superiore a tre anni: a) partecipare ad una associazione di tre o piu’ persone finalizzata alla commissione di piu’ delitti; b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumita’ ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l’ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali; c) costringere o indurre una o piu’ persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorita’, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all’interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitu’ o al lavoro forzato o all’accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali; d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di eta’ infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui e’ riprodotto un minore; e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope; f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente; g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilita’ in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio; h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunita’ europee o nei bilanci gestiti dalle Comunita’ europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico; i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilita’ provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita; l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l’apparenza di un valore superiore; m) commettere, al fine di procurare a se’ o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti; n) mettere in pericolo l’ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l’emissione di sostanze pericolose nell’atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l’eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette; o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non e’ cittadina o non ha titolo di residenza permanente; p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravita’ di quelle previste dall’articolo 583 del codice penale; q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio; r) privare una persona della liberta’ personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu’ governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita’ di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione; s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell’origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l’umanita’; t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se’ o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell’attivita’ di un gruppo organizzato; u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d’arte; v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un’alienazione o una quietanza; aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto; bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi; cc) falsificare mezzi di pagamento; dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita; ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive; ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a se’ o ad altri un profitto; gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita’; hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l’incolumita’ pubblica; ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; ll) impossessarsi di una nave o di un aereo; mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica”, è ora previsto che, in “deroga all’articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo e’ eseguito indipendentemente dalla doppia punibilita’ per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta’ personale pari o superiore a tre anni”.

A sua volta la lettera b), viceversa, stabilisce che “i commi 2 e 3 (dell’art. 8 della legge n. 69/2005 ndr.) sono abrogati” e dunque non rilevano più questi commi i quali prevedono rispettivamente quanto sussegue: c. 2 (“L’autorita’ giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali e’ richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1”); c. 3 (“Se il fatto non e’ previsto come reato dalla legge italiana, non si da’ luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale e’ stato emesso il mandato d’arresto europeo”).

Modifiche all’articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69

L’art. 6 del d.lgs. n. 10/2021 prevede diverse modificazioni all’art. 9 della legge n. 69/2005.

In particolare, alla lettera a) del primo comma è sancito che “al comma 1, terzo periodo, le parole: «e la relativa documentazione di cui all’articolo 6 sono stati trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «e’ stato trasmesso»”.

Pertanto, se prima era stabilito che il Presidente della Corte di Appello procede direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza nelle ipotesi in cui il mandato d’arresto e la relativa documentazione di cui all’articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall’autorita’ giudiziaria dello Stato membro di emissione, adesso ciò avviene nella misura il mandato d’arresto e’ stato trasmesso direttamente dall’autorita’ giudiziaria dello Stato membro di emissione.

Ciò posto, a sua volta la lettera b) sempre di questo comma prevede che il “comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2-bis, 278, 279, 297, nonche’ le disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale e dell’articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.»”.

Se quindi prima era preveduto che si “osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280” c.p.p., adesso è previsto che rilevano solo i capi I, II, IV e VIII di questo titolo, mentre non rileva più, quale eccezione, l’art. 273, c. 2, c.p.p., mentre, sempre per quanto concerne le norme da non doversi prendere in considerazione in tale ipotesi, sono stati adesso inclusi pure gli articoli 275, comma 2-bis, 278, 279, 297 c.p.p. nonche’ le disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale e dell’articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

Modifiche all’articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69

L’art. 7 del d.lgs. n. 10/2021 incide sull’art. 10 della legge n. 69/2005 apportandovi diverse modifiche.

In particolare, al primo comma, lettera a), è enunciato che “al comma 1, dopo le parole «e’ stata disposta.» e’ aggiunto il seguente periodo: «La persona richiesta in consegna e’ altresi’ informata che il consenso e la rinuncia, una volta resi, non sono revocabili.»”.

Pertanto, l’avviso circa la facolta’ di acconsentire alla propria consegna all’autorita’ giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della liberta’ personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa e’ stata disposta, adesso, non sono più sufficienti, essendo inoltre richiesto che la persona sottoposta alla misura cautelare deve essere anche avvisata che tale consenso e siffatta rinuncia, una volta espressi, non sono più revocabili.

Ciò posto, dal canto suo, la lettera b) dispone che il “comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, al termine delle attivita’ previste al comma 1, dispone il deposito del mandato di arresto europeo e contestualmente fissa l’udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di quindici giorni dall’esecuzione della misura, con decreto del quale da’ immediata lettura alla persona richiesta, in una lingua alla stessa conosciuta, e al suo difensore. Il decreto e’ comunicato al procuratore generale immediatamente e, comunque, non oltre il giorno successivo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 702 del codice di procedura penale.»”.

Quindi, se prima era sancito che il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall’esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d’arresto europeo e della documentazione di cui all’articolo 6 della legge n. 69/2005 oltre ad essere disposto, da un lato, che il decreto e’ comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell’udienza, dall’altro, che si applicano le disposizioni dell’articolo 702 del codice di procedura penale, ora è stabilito che tale termine per la decisione non più entro venti giorni dall’esecuzione della misura coercitiva, ma entro quindici giorni dall’esecuzione della misura con decreto del quale da’ immediata lettura alla persona richiesta, in una lingua alla stessa conosciuta, e al suo difensore (mentre non è più richiesto contestualmente il deposito del mandato d’arresto europeo e della documentazione di cui all’articolo 6 della legge n. 69/2005) mentre il decreto è comunicato adesso al procuratore generale  immediatamente e, comunque, non oltre il giorno successivo e non deve essere più notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore almeno otto giorni prima dell’udienza.

Chiarito ciò, invece, la lettera c) prevede che “dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui la corte di appello non applica alla persona richiesta alcuna misura cautelare, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, all’esito della deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 9, comma 4, fissa con decreto l’udienza per la decisione non oltre i quindici giorni successivi e dispone contestualmente il deposito del mandato di arresto. Il decreto e’ comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore almeno cinque giorni prima dell’udienza. Si applicano le disposizioni dell’articolo 702 del codice di procedura penale.»”.

Adesso è pertanto previsto che, se non deve essere applicata alcuna misura restrittiva, il Presidente della Corte di Appello, o il magistrato da lui delegato, all’esito della deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 9, comma 4, legge n. 69/2005 (“Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullita’, all’applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale e’ richiesta la consegna non si sottragga alla stessa”), fissa con decreto l’udienza per la decisione non oltre i quindici giorni successivi e dispone contestualmente il deposito del mandato di arresto fermo restando che, per un verso, il decreto e’ comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore almeno cinque giorni prima dell’udienza, per altro verso, anche in questo caso, si applicano le disposizioni dell’articolo 702 del codice di procedura penale (“A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana”).

Modifiche all’articolo 11 della legge 22 aprile 2005, n. 69

 

“All’articolo 11, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, le parole: «e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6» sono soppresse” (art. 8 del d.lgs. n. 10/2021) e, di conseguenza, se prima era stabilito che il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l’avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d’arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6 della legge n. 69/2005, ora è solo sancito che il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l’avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d’arresto.

 

Modifiche all’articolo 13 della legge 22 aprile 2005, n. 69

 

L’art. 9, c. 1, d.lgs. n. 10/2021 statuisce che all’“articolo 13 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di fiducia» sono aggiunte le seguenti: «e a fornirle tutte le informazioni in merito alle facolta’ indicate nell’articolo 10, comma 1»; b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «in liberta’» sono aggiunte le seguenti: «e procede agli adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 4-bis» e, al secondo periodo, dopo la parola «10» sono aggiunte le seguenti: «e all’emissione del decreto di cui all’articolo 10, comma 4, di cui si da’ lettura»; c) al comma 3, il primo periodo e’ soppresso e al secondo periodo, dopo le parole «La segnalazione» sono aggiunte le seguenti: «della persona nel SIS effettuata dall’autorita’ competente».

Tal che ne discende che: 1) se prima era disposto che, entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia, adesso è altresì richiesto che a tale difensore di ufficio siano fornite tutte le informazioni in merito alle facolta’ indicate nell’articolo 10, comma 1, legge n. 69/2005 ossia di essere informata in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d’arresto europeo e della procedura di esecuzione e della facolta’ di acconsentire alla propria consegna all’autorita’ giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della liberta’ personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa e’ stata disposta nonché di essere informata che il consenso e la rinuncia, una volta resi, non sono revocabili;  2) è ora disposto che se risulta evidente che l’arresto e’ stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, nel disporre con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in liberta’, procede agli adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 4-bis, legge n. 69/2005) (già esaminati in precedenza); 3) è ora previsto che, fuori dal caso appena evidenziato, si procede non solo alla convalida dell’arresto provvedendo con ordinanza sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 69/2005, ma anche all’emissione del decreto di cui all’articolo 10, comma 4,  legge n. 69/2005 (esaminato in precedenza) di cui si da’ lettura; 4) non è più stabilito che il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della legge n. 69/2005 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d’arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall’autorita’ competente; 5) se prima era soltanto stabilito che la segnalazione equivale al mandato d’arresto purche’ contenga le indicazioni di cui all’articolo 6 della legge n. 69/2005, è ora stata sostituita la parola “segnalazione” con “segnalazione della persona nel SIS effettuata dall’autorita’ competente”.

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Modifiche all’articolo 14 della legge 22 aprile 2005, n. 69

L’art. 10 del d.lgs. n. 10/2021 interviene sull’art. 14 della legge n. 69/2005.

In particolare, la lettera a) del primo comma di questo articolo stabilisce che i “commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Quando sente la persona della quale e’ stata richiesta la consegna ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, se la persona esprime consenso alla consegna o rinuncia al beneficio di cui all’articolo 10, comma 1, raccoglie tali dichiarazioni alla presenza del difensore e, se necessario, dell’interprete. Del consenso e della rinuncia prestata e’ dato atto in apposito verbale, in cui sono riportate le circostanze e le modalita’ con le quali la persona richiesta in consegna ha dichiarato di avvalersi di tali facolta’. Quando la persona ha prestato consenso alla consegna, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa nei quattro giorni successivi l’udienza in camera di consiglio per la decisione, con decreto del quale da’ immediata lettura alla persona della quale e’ richiesta la consegna, in una lingua alla stessa conosciuta, e al suo difensore. Il decreto e’ comunicato al procuratore generale immediatamente e, comunque, entro le successive ventiquattro ore. 2. Il consenso e la rinuncia possono essere espressi anche nel corso dell’udienza davanti alla corte d’appello fissata ai sensi dell’articolo 10, commi 4 e 4-bis, fino alla conclusione della discussione. In tale caso la corte raccoglie il consenso e la rinuncia, con le modalita’ descritte al comma 1, dopo avere fornito alla persona della quale e’ richiesta la consegna tutte le informazioni in merito alle facolta’ indicate nell’articolo 10, comma 1, salvo che la persona le abbia gia’ ricevute.».

Dunque: I) se prima era soltanto stabilito che, quando procede a sentire la persona della quale e’ stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, legge n. 69/2005, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l’eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell’interprete e del consenso e delle modalita’ con cui e’ stato prestato si da’ atto in apposito verbale, è ora preveduto che, quando sente la persona della quale e’ stata richiesta la consegna ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, legge n. 69/2005, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, se la persona esprime consenso alla consegna o rinuncia al beneficio di cui all’articolo 10, comma 1, raccoglie tali dichiarazioni alla presenza del difensore e, se necessario, dell’interprete fermo restando che: 1) del consenso e della rinuncia prestata e’ dato atto in apposito verbale, in cui sono riportate le circostanze e le modalita’ con le quali la persona richiesta in consegna ha dichiarato di avvalersi di tali facolta’; 2) quando la persona ha prestato consenso alla consegna, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa nei quattro giorni successivi l’udienza in camera di consiglio per la decisione, con decreto del quale da’ immediata lettura alla persona della quale e’ richiesta la consegna, in una lingua alla stessa conosciuta, e al suo difensore; 3) il decreto e’ comunicato al procuratore generale immediatamente e, comunque, entro le successive ventiquattro ore; II) se prima era sancito che il consenso puo’ essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell’udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione, è ora disposto che il consenso e la rinuncia possono essere espressi anche nel corso dell’udienza davanti alla corte d’appello fissata ai sensi dell’articolo 10, commi 4 e 4-bis, legge n. 69/2005 fino alla conclusione della discussione e, in tale caso, la corte raccoglie il consenso e la rinuncia, con le modalita’ descritte al comma 1, dopo avere fornito alla persona della quale e’ richiesta la consegna tutte le informazioni in merito alle facolta’ indicate nell’articolo 10, comma 1, legge n. 69/2005 salvo che la persona le abbia gia’ ricevute.

Ciò posto, a sua volta la lettera b) prevede invece che al “comma 3, il secondo periodo e’ soppresso” e dunque non rileva più quanto ivi stabilito nei seguenti termini: “La persona arrestata e’ preventivamente informata della irrevocabilita’ del consenso e della rinuncia”.

La lettera c), invece, dispone che “al comma 4, le parole «emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, e’ aggiunto il seguente: «Quando, per la necessita’ di acquisire le informazioni di cui all’articolo 16 o per altre circostanze oggettive, non e’ possibile adottare la decisione nel termine di cui al comma 1, il predetto termine puo’ essere prorogato, con decreto del presidente della corte di appello, sino a tre giorni.»”.

Quindi, non è più preveduto che, nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello debba provvedere con una ordinanza alla decisione sulla richiesta di esecuzione da doversi emettere senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni fermo restando però che è adesso preveduto che, quando, per la necessita’ di acquisire le informazioni di cui all’articolo 16 della legge n. 69/2005 o per altre circostanze oggettive, non e’ possibile adottare la decisione nel termine di cui al comma 1 dell’art. 14 della legge n. 69/2005 (ossia: quattro giorni successivi l’udienza), il predetto termine puo’ essere prorogato, con decreto del presidente della corte di appello, sino a tre giorni.

La lettera d), infine, statuisce che il “comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. La corte di appello, all’esito dell’udienza prevista ai commi 1, terzo periodo, e 4, secondo periodo, o di quella prevista all’articolo 10, commi 4 e 4-bis, da’ immediata lettura dell’ordinanza. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad avere copia del provvedimento. L’ordinanza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall’articolo 22, comma 5-bis, e’ immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede a informare le competenti autorita’ dello Stato membro di emissione e altresi’, quando non e’ stato presentato ricorso e l’ordinanza dispone la consegna, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. Quando e’ stato proposto ricorso, il Ministro della giustizia informa le competenti autorita’ dello Stato membro che l’avvenuta proposizione dell’impugnazione e’ il motivo che ha impedito l’adozione della decisione definitiva sull’esecuzione del mandato di arresto nel termine di dieci giorni successivi all’espressione del consenso.»”.

Se quindi era prima unicamente disposto che l’ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 e’ depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito e’ dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonche’ al procuratore generale e le parti hanno diritto di ottenerne copia, è adesso stabilito che la Corte di Appello, all’esito dell’udienza prevista ai commi 1, terzo periodo, e 4, secondo periodo, di questo articolo, o di quella prevista all’articolo 10, commi 4 e 4-bis, da’ immediata lettura dell’ordinanza fermo restando che: I) la lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad avere copia del provvedimento; II) l’ordinanza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall’articolo 22, comma 5-bis, legge n. 69/2005 e’ immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede a informare le competenti autorita’ dello Stato membro di emissione e altresi’, quando non e’ stato presentato ricorso e l’ordinanza dispone la consegna, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia; III) quando e’ stato proposto ricorso, il Ministro della giustizia informa le competenti autorita’ dello Stato membro che l’avvenuta proposizione dell’impugnazione e’ il motivo che ha impedito l’adozione della decisione definitiva sull’esecuzione del mandato di arresto nel termine di dieci giorni successivi all’espressione del consenso.

Modifiche all’articolo 15 della legge 22 aprile 2005, n. 69

L’art. 11 del d.lgs. n. 10/2021 dispone quanto segue: “1. All’articolo 15 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie» sono soppresse; b) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. Quando risulta che la persona richiesta in consegna si trova in altro distretto, il presidente della corte di appello puo’ delegare l’interrogatorio di cui al comma 2 al presidente del tribunale territorialmente competente.»”.

Pertanto, per effetto di questa disposizione legislativa, per l’autorizzazione dell’interrogatorio della persona richiesta in consegna o disporre il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione da parte del Presidente della Corte di Appello, non è più richiesto il fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie fermo restando che ora è stabilito che, quando risulta che la persona richiesta in consegna si trova in altro distretto, il Presidente della Corte di Appello puo’ delegare l’interrogatorio di cui al comma 2 dell’art. 15 della legge n. 69/2005 al Presidente del Tribunale territorialmente competente.

Modifiche all’articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69

Anche l’art. 16 della legge n. 69/2005 è stato oggetto di intervento da parte di questo decreto legislativo.

L’art. 12 del d.lgs. n. 10/2021, invero, prevede, per l’appunto in relazione all’articolo 16 della legge n. 69, per un verso, che “al comma 1, primo periodo, le parole: «la documentazione e» sono soppresse e le parole: «puo’ richiedere» sono sostituite dalle seguenti: «richiede con urgenza», al secondo periodo, le parole «non superiore ai trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto della necessita’ di rispettare i termini stabiliti dall’articolo 14, comma 4, o dall’articolo 17, comma 2-bis, per l’adozione della propria decisione» e il terzo periodo e’ soppresso” [comma primo, lettera a)], per altro verso, che “al comma 2, le parole «al fine della decisione.» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettando i termini stabiliti dall’articolo 14, comma 4, o dall’articolo 17, comma 2-bis, per l’adozione della decisione.»” [comma primo, lettera b)].

Tal che ne discende che per effetto di questa disposizione legislativa: a) basta che la Corte di Appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione (e non più, come prima, la documentazione), richiede con urgenza [e non più invece “puo’ richiedere” (come previsto prima)] allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti; b) se prima era disposto che in ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni, è ora sancito che per stabilire la durata di tale lasso temporale si deve tener conto della necessita’ di rispettare i termini stabiliti dall’articolo 14, comma 4 (“non oltre dieci giorni”), o dall’articolo 17, comma 2-bis (“sino a dieci giorni”), per l’adozione della propria decisione; c) non è più contemplato che se l’autorita’ giudiziaria dello Stato membro di emissione non da’ corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell’articolo 6 della legge n. 69/2005; d) se in precedenza era disposto che la Corte di Appello, d’ufficio o su richiesta delle parti, puo’ disporre altresi’ ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione, è ora sancito che la Corte di Appello, d’ufficio o su richiesta delle parti, puo’ disporre altresi’ ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario rispettando i termini stabiliti dall’articolo 14, comma 4, o dall’articolo 17, comma 2-bis, per l’adozione della decisione (già visti prima).

Modifiche all’articolo 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69

Per effetto dell’art. 13 del d.lgs. n. 10/2021, all’“articolo 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «entro il termine di sessanta giorni dall’esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «nel piu’ breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni dall’esecuzione della misura cautelare di cui all’articolo 9 o, nel caso previsto dall’articolo 11, dall’arresto della persona ricercata» e il secondo e il terzo periodo sono soppressi; b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Quando, per la necessita’ di acquisire le informazioni di cui all’articolo 16 o per altre circostanze oggettive, non e’ possibile rispettare il termine indicato al comma 2, esso puo’ essere prorogato con decreto del presidente della corte di appello sino a dieci giorni.»; c) al comma 3: 1) la parola: «riconosciuta» e’ sostituita dalle seguenti: «o di un privilegio riconosciuti»; 2) dopo le parole: «ordinamento italiano,» sono inserite le seguenti: «la corte di appello ne informa lo Stato di emissione e»; 3) le parole: «non opera piu’» sono sostituite dalle seguenti: «o il privilegio non operano piu’»; 4) dopo la parola: «inoltrare» e’ inserita la seguente: «immediatamente»; d) al comma 4, le parole: «se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna» sono soppresse; e) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. La sentenza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall’articolo 22, comma 1, e’ immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorita’ dello Stato membro di emissione e altresi’, quando non e’ stato presentato ricorso e la decisione e’ di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.»”.

Di conseguenza, per effetto di questo precetto normativo, sono rinvenibili le seguenti novità normative: 1) se prima la decisione doveva emessa entro il termine di sessanta giorni dall’esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13 della legge n. 69/2005, adesso, invece, ciò deve avvenire nel piu’ breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni dall’esecuzione della misura cautelare di cui all’articolo 9 della legge n. 69 o, nel caso previsto dall’articolo 11 della legge n. 69, dall’arresto della persona ricercata; 2) non è più stabilito che ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l’impossibilita’ di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne da’ comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l’Eurojust e in questo caso i termini possono (potevano) essere prorogati di trenta giorni; 3) è ora stabilito che, quando per la necessita’ di acquisire le informazioni di cui all’articolo 16 della legge n. 69/2005 o per altre circostanze oggettive, non e’ possibile rispettare il termine indicato al comma 2, esso puo’ essere prorogato con decreto del presidente della corte di appello sino a dieci giorni; 4) la parola: «riconosciuta», contenuta nel primo capoverso del comma terzo dell’art. 17 della legge n. 69/2005 e’ adesso sostituita dalle seguenti parole: «o di un privilegio riconosciuti»; 5) adesso è stabilito che, nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunita’ riconosciuta dall’ordinamento italiano, la Corte di Appello ne informa lo Stato di emissione; 6) il termine entro cui emettere la decisione adesso decorre non più solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello e’ stata informata del fatto che l’immunita’ non opera piu’, solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello e’ stata informata del fatto che l’immunita’ o il privilegio non operano piu’; 6) se la decisione sulla esclusione dell’immunita’ compete a un organo dello Stato italiano, la Corte provvede a inoltrare la richiesta ora immediatamente; 7) i gravi indizi di colpevolezza ovvero l’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna non rappresentano più le condizioni in base alle quali la Corte di Appello, in assenza di cause ostative, può pronunciare sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata; 8) se prima era disposto che la sentenza e’ immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorita’ dello Stato membro di emissione ed altresi’, quando la decisione e’ di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, è adesso stabilito che la sentenza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall’articolo 22, comma 1, legge n. 69/2005 e’ immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorita’ dello Stato membro di emissione e altresi’, quando non e’ stato presentato ricorso e la decisione e’ di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Modifiche all’articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69

L’art. 14 del d.lgs. n. 10/2021 interviene sull’art. 18 della legge n. 69/2005 nella seguente maniera: “L’articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e’ sostituito dal seguente: «Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna). – 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 1, commi 3 e 3-ter, 2 e 7, la corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: a) se il reato contestato nel mandato d’arresto europeo e’ estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, quando vi e’ la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto; b) se risulta che nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti, sono stati emessi, in Italia, sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non piu’ soggetta a impugnazione o, in altro Stato membro dell’Unione europea, sentenza definitiva, purche’, in caso di condanna, la pena sia stata gia’ eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu’ essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna; c) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato.»”.

Se quindi era previsto che la Corte di Appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo e’ stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalita’, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi; b) se il diritto e’ stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, puo’ validamente disporne; c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero e’ stato determinato da caso fortuito o forza maggiore; d) se il fatto e’ manifestazione della liberta’ di associazione, della liberta’ di stampa o di altri mezzi di comunicazione; e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva; f) se il mandato d’arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall’articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall’articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1; g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d’arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell’accusato previsti dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall’articolo 2 del protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale; h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti; i) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede e’ punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della liberta’ personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l’ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell’ordinamento dello Stato membro di emissione non e’ previsto l’accertamento della effettiva capacita’ di intendere e di volere; l) se il reato contestato nel mandato d’arresto europeo e’ estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto; m) se risulta che la persona ricercata e’ stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell’Unione europea purche’, in caso di condanna, la pena sia stata gia’ eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu’ essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna; n) se i fatti per i quali il mandato d’arresto europeo e’ stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia gia’ verificata la prescrizione del reato o della pena; o) se e’ stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all’articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza; p) se la persona richiesta in consegna e’ una donna incinta o madre di prole di eta’ inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d’arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell’autorita’ giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravita’; q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d’arresto europeo e’ stato emesso risulta mancante di motivazione; r) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunita’ che limitano l’esercizio o il proseguimento dell’azione penale; s) se la sentenza per la cui esecuzione e’ stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, ciò adesso avviene nelle ipotesi enunciate poco prima.

Modifiche all’articolo 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69

L’art. 12 del d.lgs. n. 10/2021 interviene invece sull’art. 18-bis della legge n. 69/2005 riscrivendolo ex novo.

Difatti, l’articolo in commento prevede per l’appunto che l’“art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, e’ sostituito dal seguente: «Art. 18-bis. (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna). – 1. Quando il mandato di arresto europeo e’ stato emesso al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la corte di appello puo’ rifiutare la consegna nei seguenti casi: a) se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; b) se, per lo stesso fatto che e’ alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata e’ in corso un procedimento penale. 2. Quando il mandato di arresto europeo e’ stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta’ personale, la corte di appello puo’ rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.»”.

Se quindi in precedenza la Corte di Appello poteva rifiutare la consegna nei seguenti casi: a) se, per lo stesso fatto che e’ alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, e’ in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo concerne l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell’Unione europea; b) se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; c) se il mandato d’arresto europeo e’ stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta’ personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno, adesso ciò si verifica nelle ipotesi enunciate dal “nuovo” art. 18-bis della legge n. 69/2005.

 

Introduzione dell’articolo 18-ter della legge 22 aprile 2005, n. 69

 

L’art. 16 del d.lgs. n. 10/2021 inserisce, in seno alla legge n. 69/2005, una nuova disposizione legislativa, ossia l’art. 18-ter intitolato “Decisioni pronunciate in assenza” che prevede quanto segue: “1. Quando il mandato di arresto europeo e’ stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all’esito di un processo in cui l’interessato non e’ comparso personalmente, la corte di appello puo’ altresi’ rifiutare la consegna se il mandato di arresto europeo non contiene l’indicazione di alcuna delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 1-bis, e lo Stato di emissione non ha fornito indicazioni su tali condizioni neppure a seguito della richiesta inoltrata ai sensi dell’articolo 16. 2. Nei casi di cui al comma 1, la corte di appello puo’, comunque, dar luogo alla consegna se risulta provato con certezza che l’interessato era a conoscenza del processo o che si e’ volontariamente sottratto alla conoscenza del processo. 3. Quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 1-bis, lettera d), la persona della quale e’ domandata la consegna, che non sia stata precedentemente informata del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, puo’ chiedere la trasmissione di copia della sentenza su cui il mandato di arresto europeo si fonda. La richiesta non costituisce, in alcun caso, causa di differimento della procedura di consegna o della decisione di eseguire il mandato di arresto europeo. La corte di appello provvede all’immediato inoltro della richiesta all’autorita’ emittente”.

E’ stata quindi introdotta una particolare procedura quando viene emesso il mandato di arresto europeo ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta’ personale applicate all’esito di un processo in cui l’interessato non e’ comparso personalmente.

 

Modifiche all’articolo 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69

 

L’art. 17 del d.lgs. n. 10/2021 interviene sull’art. 19 della legge n. 69/2005 provvedendo alla sostituzione della norma precedentemente vigente con la seguente: “- 1. L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorita’ giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, e’ subordinata alle seguenti condizioni: a) se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo e’ stato emesso e’ punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta’ personale a vita, l’esecuzione del mandato e’ subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu’ della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche’ la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite; b) se il mandato di arresto europeo e’ stato emesso ai fini di un’azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni, l’esecuzione del mandato e’ subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta’ personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.»”.

In precedenza, invece, l’art. 19 prevedeva quanto sussegue: “1. L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorita’ giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, e’ subordinata alle seguenti condizioni: a) quando il mandato di arresto europeo e’ stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in absentia, e l’interessato non e’ comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di appello puo’, comunque, dar luogo alla consegna se il certificato attesta una delle seguenti condizioni: 1) l’interessato e’ stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia; 2) l’interessato, informato del processo a suo carico, e’ stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d’ufficio; 3) l’interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta’ di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l’allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, ne’ ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello; 4) l’interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera’ personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sara’ espressamente informato dei termini entro i quali potra’ esercitare il diritto a un nuovo processo o la facolta’ di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l’allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione. b) se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo e’ stato emesso e’ punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta’ personale a vita, l’esecuzione di tale mandato e’ subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu’ della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche’ la pena o la misura in questione non siano eseguite; c) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale e’ cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna e’ subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta’ personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione”.

 

Modifiche all’articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69

 

L’art. 18 del d.lgs. n. 10/2021 modifica l’art. 22 della legge n. 69/2005 nei seguenti termini: “1. All’articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Contro la sentenza di cui all’articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale. 2. Il ricorso e’ presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l’esecuzione della sentenza di cui all’articolo 17, comma 1.»; b) al comma 3 la parola: «quindici» e’ sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola: «cinque» e’ sostituita dalla seguente: «tre»; c) al comma 4, secondo periodo, la parola «quinto» e’ sostituita dalla seguente: «secondo»; d) al comma 5 dopo le parole: «Ministro della giustizia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, che, fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorita’ dello Stato membro di emissione ed altresi’, quando la decisione e’ di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia»; e) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente: «5-bis. Contro l’ordinanza di cui all’articolo 14, comma 5, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell’ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale. Il ricorso e’ presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l’esecuzione della ordinanza di cui all’articolo 14, comma 4. La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell’udienza, provvedendo altresi’, fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5.»; f) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti sono trasmessi immediatamente, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque entro il giorno successivo al deposito della decisione completa di motivazione, al giudice di rinvio. Nei casi di cui al comma 1, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell’udienza. Nei casi di cui al comma 5-bis, i termini di cui al secondo periodo sono ridotti della meta’.»”.

Per effetto di tale disposizione legislativa, dunque, sono rinvenibili le seguenti modificazioni: I) se prima era disposto che contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6, adesso è disposto che contro la sentenza di cui all’articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale; II) se prima era solo stabilito che il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza, è ora sancito che il ricorso e’ presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento e la presentazione del ricorso sospende l’esecuzione della sentenza di cui all’articolo 17, comma 1, legge n. 69/2005; III) La Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni (e non più quindici) dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale e l’avviso alle parti deve essere ora notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell’udienza (mentre prima erano cinque); IV) è ora disposto che, qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia (mentre prima era il quinto giorno); V) è ora enunciato non solo, come anche prima, che copia del provvedimento e’ immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, essendo altresì stabilito che questo Ministro, a sua volta, fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorita’ dello Stato membro di emissione ed altresi’, quando la decisione e’ di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia; VI) è ora disposto che, contro l’ordinanza di cui all’articolo 14, comma 5, legge n. 69/2005, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la Corte di Appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell’ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale e il ricorso e’ presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento la quale lo trasmette alla Corte di Cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento fermo restando, da un lato, che la presentazione del ricorso sospende l’esecuzione della ordinanza di cui all’articolo 14, comma 4, legge n. 69/2005, dall’altro, che la Corte di Cassazione, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell’udienza, provvedendo altresi’, fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5; VII) se prima era preveduto che la Corte di Cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione, è adesso disposto che, quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio, gli atti sono trasmessi immediatamente, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque entro il giorno successivo al deposito della decisione completa di motivazione, al giudice di rinvio tenuto conto che, per un verso, nei casi di cui al comma 1, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell’udienza, per altro verso, nei casi di cui al comma 5-bis, i termini di cui al secondo periodo sono ridotti della meta’.

Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari

L’art. 19 del d.lgs. n. 10/2021 inserisce una nuova norma giuridica sempre nell’ambito di quanto previsto dalla legge n. 69/2005, vale a dire l’art. 22-bis, intitolato “Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari”, ai sensi del quale: “1. Se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna, in assenza di consenso, non interviene nei sessanta giorni successivi all’esecuzione della misura cautelare o all’arresto della persona ricercata o alla deliberazione di non applicare alcuna misura, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, affinche’ ne sia data comunicazione all’autorita’ giudiziaria richiedente. Agli stessi fini, in presenza di consenso alla consegna, la corte di appello informa il Ministro della giustizia dei motivi che hanno impedito l’adozione della decisione nel termine di dieci giorni dalla data in cui il consenso e’ stato espresso. 2. Se, per circostanze eccezionali, la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non interviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, il quale ne da’ urgente comunicazione all’Eurojust. 3. Alla scadenza dei termini previsti dal comma 2, la corte di appello valuta se la custodia cautelare applicata alla persona della quale e’ richiesta la consegna e’ ancora assolutamente necessaria per garantire l’esigenza di cui all’articolo 9, comma 4, e se la sua durata e’ proporzionata rispetto all’entita’ della pena oggetto dell’informazione richiamata all’articolo 6, comma 1, lettera f), disponendone, in caso contrario, la revoca o la sostituzione con altre misure cautelari, applicabili anche cumulativamente, ritenute comunque idonee a garantire che la persona non si sottragga alla consegna. 4. Quando il ritardo nella adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna si protrae ingiustificatamente oltre la scadenza dei termini previsti dal comma 2 e, comunque, quando sono decorsi novanta giorni dalla scadenza di detti termini senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla consegna, la corte di appello revoca la misura della custodia cautelare e, se persiste l’esigenza di garantire che la persona non si sottragga alla consegna, applica, anche cumulativamente, le misure cautelari di cui agli articoli 281,282 e 283 del codice di procedura penale e, nei confronti della persona minorenne, la misura di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448”.

Tale norma, quindi, così strutturata, regola cosa accade se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna, in assenza di consenso, non interviene nei sessanta giorni successivi all’esecuzione della misura cautelare o all’arresto della persona ricercata o alla deliberazione di non applicare alcuna misura ovvero qualora, per circostanze eccezionali, la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non interviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 dell’art. 22-bis della legge n. 69/2005.

 

Modifiche all’articolo 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69

 

L’art. 20 del d.lgs. n. 10/2021 modifica l’art. 23 della legge n. 69/2005 nella seguente maniera: “1. All’articolo 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «di emissione» sono inserite le seguenti «al piu’ presto e, comunque,» e dopo la parola «ordinanza» e’ inserita la seguente «definitiva»; b) al comma 2, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospende l’esecuzione del provvedimento anche quando riceve dall’autorita’ dello Stato membro di emissione, direttamente o tramite il Ministro della giustizia, la comunicazione della ricorrenza di cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il medesimo termine.»; c) al comma 4, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, da’ immediata comunicazione al Ministro della giustizia della cessazione delle ragioni che hanno imposto la sospensione dell’esecuzione o del ricevimento della comunicazione in ordine alla cessazione della causa di forza maggiore da parte dell’autorita’ dello Stato membro di emissione. Il Ministro, ricevuta tale comunicazione o quella, di cui informa il presidente della corte di appello, direttamente proveniente dall’autorita’ giudiziaria dello Stato di emissione circa la cessazione della causa di forza maggiore, concorda con l’autorita’ dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna.»”.

Da ciò consegue come siano rinvenibili le susseguenti modificazioni: I) è adesso previsto che la persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione deve avvenire al piu’ presto e, comunque entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui e’ data esecuzione al mandato d’arresto europeo ovvero dall’ordinanza di cui all’articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia; II) è ora sancito che il Presidente della Corte di Appello, o il magistrato da lui delegato, sospende l’esecuzione del provvedimento anche quando riceve dall’autorita’ dello Stato membro di emissione, direttamente o tramite il Ministro della giustizia, la comunicazione della ricorrenza di cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il medesimo termine; III) se prima era stabilito che nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 23 della legge n. 69/2005, venuta meno la ragione della sospensione, il Presidente della Corte di Appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l’autorita’ dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna e in tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata, è ora sancito che, nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Corte di Appello, o il magistrato da lui delegato, da’ immediata comunicazione al Ministro della giustizia della cessazione delle ragioni che hanno imposto la sospensione dell’esecuzione o del ricevimento della comunicazione in ordine alla cessazione della causa di forza maggiore da parte dell’autorita’ dello Stato membro di emissione fermo restando che il Ministro, ricevuta tale comunicazione o quella, di cui informa il Presidente della Corte di Appello, direttamente proveniente dall’autorita’ giudiziaria dello Stato di emissione circa la cessazione della causa di forza maggiore, concorda con l’autorita’ dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna.

Modifiche all’articolo 26 della legge 22 aprile 2005, n. 69

L’art. 21 del d.lgs. n. 10/2021 modifica l’art. 26 della legge n. 69/2005 in tal modo: “All’articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «La corte puo’ rifiutare l’assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter.»”.

Se quindi era previsto che la corte rifiuta l’assenso quando ricorre uno dei casi di cui all’articolo 18 della legge n. 69/2015, adesso ciò avviene anche ai sensi degli articoli 18-bis e 18-ter di questa legge.

Modifiche all’articolo 27 della legge 22 aprile 2005, n. 69

L’art. 22 del d.lgs. n. 10/2021 modifica l’art. 27 della legge n. 69/2005 nella susseguente maniera: “1. All’articolo 27 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), le parole «residente in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni»; b) al comma 3, le parole «una persona residente in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «un cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni»”.

Di conseguenza, se prima Il Ministro della giustizia poteva rifiutare la richiesta quando il ricercato era cittadino italiano o residente in Italia e il transito era richiesto ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta’ personale, non rileva più il ricercato “residente in Italia” ma un cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni e la stessa modifica è stata fatta in riferimento a quanto previsto nell’art. 27, c. 3, legge n. 69/2005 che conferisce al Ministro della giustizia la facoltà di subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta’ personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

Modalita’ di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari

L’art. 23 del d.lgs. n. 10/2021 prevede una “nuova” disposizione, ossia l’art. 27-bis, intitolato “Modalita’ di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari” che così prevede: “1. Nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d’arresto europeo, con decreto del Ministro della giustizia e’ autorizzata la trasmissione con modalita’ telematica degli atti tra gli uffici giudiziari, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. 2. La trasmissione degli atti si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita’ stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al comma 1. 3. Il decreto di cui al comma 1 e’ adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. 4. Sino all’attivazione dei sistemi ministeriali e alla adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, la trasmissione degli atti tra gli uffici giudiziari e’ consentita anche tramite posta elettronica certificata, secondo le modalita’ stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia da emanarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

La norma così introdotta prevede quindi questa particolare modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari.

Modifiche all’articolo 30 della legge 22 aprile 2005, n. 69

Per effetto dell’art. 24 del d.lgs. n. 10/2021, l’art. 30 della legge n. 69/2005, così come era in previsto in precedenza, è stato sostituito con la seguente disposizione legislativa: “1. Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni richieste nel modello di cui all’allegato annesso alla decisione quadro come modificato dall’articolo 2, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009. 2. Nel caso previsto dall’articolo 18-ter, comma 3, non appena riceve notizia della richiesta formulata dalla persona nei cui confronti il mandato di arresto europeo e’ stato emesso, il pubblico ministero inoltra copia della sentenza all’autorita’ dello Stato di esecuzione”.

Se quindi, prima, il mandato d’arresto europeo conteneva le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all’allegato annesso alla decisione quadro come modificato dall’articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009: a) identita’ e cittadinanza del ricercato; b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell’autorita’ giudiziaria emittente; c) indicazione dell’esistenza dei provvedimenti indicati dall’articolo 28; d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro; e) descrizione del fatto contestato, compresi l’epoca e il luogo di commissione, nonche’, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato; f) pena inflitta, se vi e’ sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge; g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato, adesso il contenuto del mandato di arresto europeo contiene le informazioni richieste nel modello di cui all’allegato annesso alla decisione quadro come modificato dall’articolo 2, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 fermo restando che, nel caso previsto dall’articolo 18-ter, comma 3, legge n. 69/2005, non appena riceve notizia della richiesta formulata dalla persona nei cui confronti il mandato di arresto europeo e’ stato emesso, il pubblico ministero inoltra copia della sentenza all’autorita’ dello Stato di esecuzione.

Divieto di consegna o di estradizione successiva

L’art. 25 del d.lgs. n. 10/2021 introduce una ulteriore previsione normativa, oltre a quelle già viste prima, ossia l’art. 31-bis della legge n. 69/2015, intitolato “Divieto di consegna o di estradizione successiva”, che a sua volta dispone quanto sussegue: “1. La persona consegnata in esecuzione di un mandato di arresto europeo non puo’ essere consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, ne’ estradata verso uno Stato terzo, per un reato anteriore alla consegna medesima senza l’assenso dello Stato membro di esecuzione. 2. Il divieto di cui al comma 1 non e’ applicabile alle richieste di consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, quando ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f)”.

Di conseguenza, salvo quanto previsto dall’art. 31-bis, c. 2, legge n. 69/2005, la persona consegnata in esecuzione di un mandato di arresto europeo non puo’ essere consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, ne’ estradata verso uno Stato terzo, per un reato anteriore alla consegna medesima senza l’assenso dello Stato membro di esecuzione.

 

Modifiche all’articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69

L’art. 26 del d.lgs. n. 10/2021 interviene sull’art. 40 della legge n. 69/2005 nei seguenti termini: “1. All’articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: «salvo per quanto previsto dal comma 3» sono soppresse; b) il comma 3 e’ abrogato”.

Da ciò consegue che le richieste di esecuzione, relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione a nulla più rilevando quanto sancito dall’art. 40, c. 3, legge n. 69/2005 (“Le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge”) essendo stato tra l’altro tale comma abrogato.

Abrogazioni

“L’articolo 21 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e’ abrogato” (art. 27, c. 1, d.lgs. n. 10/2021) e dunque non è più in vigore questa norma giuridica che prevedeva quanto segue: “1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata e’ posta immediatamente in liberta’”.

Norma transitoria

Sotto il profilo del diritto intertemporale, va infine rilevato che i “procedimenti relativi alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europeo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono con l’applicazione delle norme anteriormente vigenti quando a tale data la corte d’appello abbia gia’ ricevuto il mandato d’arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata gia’ arrestata” (art. 28 del d.lgs. n. 10/2021).

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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