Nei confronti delle Università pubbliche non opera il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato. La notifica degli atti giudiziali destinati agli Atenei va effettuata presso la sede legale degli stessi

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Riferimenti: art. 56 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592; artt. 43 e 45 del r.d. n. 1611 del 1933 – Università pubbliche – Patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato

Il fatto

La vicenda nasce dall’espletamento di una procedura concorsuale bandita da un’Università per la copertura di un posto di professore di II fascia. Un candidato impugna gli atti della procedura nella parte in cui non sono stati valutati i suoi titoli e non è stato ammesso alla prova orale.

A fondamento della domanda il ricorrente deduce, trai vari motivi, la violazione dell’art. 87, comma 5, e dell’art. 103 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, dovuta al fatto che l’Ateneo ha considerato tardiva la domanda della candidata senza tener conto che al termine di scadenza doveva essere applicata la dilazione prevista dalle suddette norme per la pandemia in corso.

Il Tar Calabria, sez. I, con la sentenza del 1° febbraio 2021, n. 238, dichiara il ricorso inammissibile e, comunque, infondato nel merito.

Le motivazioni

Il Collegio, in via preliminare, rileva la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, peraltro non sanata a causa della mancata costituzione dell’Università.

Il vizio della notifica deriva dal fatto che il ricorso non è stato notificato all’Ateneo, ma all’Avvocatura distrettuale ed ai singoli commissari. Al riguardo i giudici rilevano che “alle Università statali, dopo la riforma della l. 9 maggio 1989, n. 168 sull’autonomia universitaria, non compete più la qualità di organi dello Stato, bensì quella di enti pubblici autonomi”; ne consegue che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio previsto dagli artt. da 1 a 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì, in virtù dell’art. 56 del  r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, il patrocinio c.d. autorizzato (o facoltativo) disciplinato dagli artt. 43 e 45 del r.d. n. 1611 del 1933, con facoltà per l’Ateneo di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera. Alla luce di tali considerazioni la notifica dell’atto introduttivo del giudizio non è valida se effettuata soltanto all’Avvocatura. In tal modo il Tar conferma l’indirizzo consolidato secondo cui sono inapplicabili alle Università la competenza del foro dello Stato (art. 25 Cod. proc. civ.) e la domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 144 Cod. proc. civ.), previste per le sole Amministrazioni dello Stato[1].

Neppure può valere la notifica effettuata ai singoli Commissari alla rispettiva pec, atteso che “la commissione esaminatrice non è organo ordinario dell’Amministrazione di modo che, facendo parte della sua stabile organizzazione, potrebbe essere intesa come ufficio periferico, bensì organo straordinario, cui compete solo di sovrintendere alle prove e valutare le stesse, sicché la notifica agli stessi diretta non può essere intesa come notifica all’Università”.

Il Tar entra anche nel merito del ricorso, distinguendo la portata delle norme sulle quali si fonda – a parere della ricorrente – la presunta tempestività della domanda di partecipazione al concorso. Secondo il Collegio, diversamente dalla tesi della ricorrente “la specifica norma sulle procedure concorsuali (art. 84 d.l. n. 18/20), prevalente per specialità su quella dettata per i procedimenti amministrativi (art. 103 d.l. 18/20), non consente di intendere sospesa la fase relativa alla presentazione dell’istanza da parte degli interessati”.

Il citato art. 84 prevede tra l’altro che “lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

La ratio della disposizione è quella di sospendere le fasi procedurali che richiedono attività di commissari o candidati che svolgono la valutazione in presenza al fine di prevenire i contagi, tanto da essere escluse dalla sospensione le attività valutative dei titoli e quelle telematiche. Nella fattispecie in esame il Tar rileva, inoltre, che la ricorrente non ha neppure allegato e dimostrato la sussistenza di un impedimento individuale (ad es. contagio Covid, quarantena per contatto Covid) a presentare la domanda recandosi all’Ufficio postale, circostanza tale da giustificare l’uscita dall’abitazione durante il lockdown.

Per il Tar neppure la documentata sospensione del termine di presentazione di domanda concorsuale, disposta da un’altra Università, costituisce elemento per una diversa considerazione dell’operato esaminato.

Alla luce di tali considerazioni la valutazione della tardività della domanda e l’esclusione della candidata dalla procedura da parte dell’Ateneo non sono affette da eccesso di potere.

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Note

[1] Consiglio di Stato sez. VI, 22 aprile 2020, n. 2556; Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2015, n. 1778; Corte di Cassazione, sez. unite, 10 maggio 2006, n. 10700.

Sentenza collegata

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Giacomo Giuseppe Verde

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