Dl Draghi: seconde case e limitazioni regionali

Redazione 27/03/21

Gli spostamenti nelle seconde case, nelle faq del Governo la conferma che è ammesso il rientro nella seconda casa per le persone appartenenti al nucleo familiare convivente.

Posso andare nella seconda casa fuori comune o fuori regione?

Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.

Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione.

La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato. avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione.

Le regole

Si può andare nella seconda casa soltanto il nucleo convivente e soltanto se la casa è disabitata.
– Non si può andare nella seconda casa con amici e parenti.
– Può andare nella seconda casa soltanto chi dimostra di averne avuto titolo (quindi ne è proprietario o affittuario da una data antecedente al 14 gennaio 2021). Ecco dove si potrà andare, dove sarà vietato e dove sarà obbligatorio fare il tampone prima di arrivare.

Toscana

L’ordinanza emessa dal governatore della Toscana Eugenio Giani è valida fino all’11 aprile e vieta di raggiungere la seconda casa se non per motivi gravissimi. Nel provvedimento è scritto che «l’ingresso in Toscana con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di persone non residenti è consentito solo in presenza di motivi di salute, di lavoro, di studio oppure per comprovate e gravi situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata». Dunque bisognerà autocertificarsi e i controlli potranno essere anche successivi.

Sardegna

La stessa regola è stata messa dal governatore della Sardegna Christian Solinas dove «i proprietari di seconde case non residenti possono entrare solo per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute e comunque presentando la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone». L’ordinanza quindi ribadisce anche che quanto deciso l’8 marzo con test obbligatori per i passeggeri che arrivino senza certificato di vaccinazione o di negatività. Prima dell’imbarco su navi e aerei ci si dovrà registrare sull’app “Sardegna Sicura” ma anche la documentazione che attesta «i requisiti previsti dal Dpcm del 2 marzo scorso per gli spostamenti dalle regioni di provenienza». Le compagnie aeree e marittime «potranno vietare l’imbarco in caso di documenti incompleti o se i passeggeri non hanno i requisiti necessari».

Campania

In Campania «dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile». Lo ha stabilito l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca.

Sicilia

Chi arriva sull’isola deve aver effettuato un tampone 48 ore prima dell’arrivo. Se questo non è possibile si può sbarcare ma rimanere in quarantena. Lo prevedono le disposizioni del governatore Nello Musumeci.

Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta «sono vietati gli spostamenti in entrata per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (cosiddette seconde case)».

Alto Adige

Così come in Valle d’Aosta, anche in Alto Adige, vietato a chi non risiede in Provincia di Bolzano di raggiungere le seconde case, a meno che non vi siano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità.

Liguria

In Liguria valgono, invece, le regole previste per il resto del Paese: può andare nella seconda casa soltanto il nucleo convivente e soltanto se la casa è disabitata.

Le nuove misure previste dal Decreto legge Draghi

Per le regioni che cambiano colore scatteranno le regol

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?

– Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
– Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
– Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa

in un’altra Regione o Provincia autonoma, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione (o Provincia autonoma) di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro dopo il 15 gennaio? 

Sì. Dal 16 gennaio non è stata reiterata l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (purché ovviamente già fruibili in epoche anteriori all’adozione del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2).
Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.

È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?

Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Cosa si intende per affitti brevi?

Volume consigliato

Affitti brevi – e-Book in pdf

L’opera si prefigge lo scopo di fornire al lettore uno strumento utile per inquadrare l’istituto delle locazioni brevi ex D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, e per collocarlo nel contesto delle locazioni transitorie e turistiche (Capitolo I); verrà quindi analizzata la norma istitutiva del “Regime fiscale delle locazioni brevi”, anche alla luce delle novità amministrative e fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) (Capitolo II), destinando alla parte finale dell’opera (Capitolo III) l’analisi degli aspetti relativi alle possibili ricadute dell’istituto in ambito condominiale e alla tutela processuale.In calce a molti degli argomenti esaminati, il testo sarà integrato della relativa rassegna giurisprudenziale, nel tentativo di restituire al lettore un aggiornamento sull’interpretazione degli istituti giuridici da parte delle Corti (di merito, di legittimità e di giustizia europea).Ilaria OttolinaAvvocato in Bologna, si occupa prevalentemente di Diritto delle locazioni, Condominio e Diritto urbanistico.

Ilaria Ottolina | 2021 Maggioli Editore

12.90 €  10.97 €

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento