Le impugnazioni penali: presentazione

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Le impugnazioni sono lo strumento che l’ordinamento mette a disposizione delle parti del processo penale per sottoporre un provvedimento del giudice a controllo. Si tratta, dunque, di uno strumento volto a soddisfare sia un interesse delle parti processuali, ma anche un interesse generale al corretto esercizio del potere giurisdizionale, maggiormente assicurato in presenza di un vaglio ulteriore a cui sottoporre la decisione del giudice.

L’impugnazione, inteso come mezzo di gravame, dev’essere sempre connotata dalla presenza di due indefettibili elementi: 1) l’esistenza di un provvedimento decisorio giurisdizionale (elemento oggettivo), ossia di un provvedimento emesso da un’autorità dotata del potere di ius dicere e che risolva una questione emersa nel procedimento, sia essa sostanziale o processuale; 2) l’iniziativa di parte (elemento soggettivo).

L’art. 568 c.p.p. peraltro enuncia il cd. principio di tassatività (cd. oggettiva) delle stesse: “la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati”.

Seguendo il criterio basato sull’oggetto del sindacato del giudice dell’impugnazione si può operare una prima distinzione tra impugnazioni di merito e impugnazioni di legittimità. Le impugnazioni di merito sono quelle che danno origine a giudizi nei quali vengono valutati i profili di fatto e di diritto della vicenda; le impugnazioni di legittimità, invece, instaurano giudizi aventi ad oggetto esclusivamente la valutazione dei profili di diritto della vicenda processuale.

Secondo un differente criterio, basato sul carattere revocabile o meno del provvedimento impugnato, si può distinguere tra impugnazioni ordinarie e impugnazioni straordinarie. I mezzi di impugnazione ordinari hanno ad oggetto provvedimenti non ancora passati in giudicato e, sotto altra prospettiva, sono gli strumenti che consentono di impedire alla sentenza di divenire irrevocabile.

Corso on-line in diretta a cura di Paolo Emilio De Simone e Santi Bologna

 Venerdì 21 e sabato 22 maggio 2021

Un ulteriore criterio di classificazione si basa sull’estensione del sindacato del soggetto chiamato a decidere sull’impugnazione; in tal senso si distinguono mezzi di impugnazione parzialmente devolutivi e mezzi di impugnazione interamente devolutivi. I mezzi di impugnazione parzialmente devolutivi attribuiscono al giudice dell’impugnazione il potere di sindacare la decisione impugnata entro i limiti delle doglianze prospettate dalle parti; fanno parte di questa categoria l’appello e il ricorso per cassazione. I mezzi di impugnazione interamente devolutivi, per converso, attribuiscono al giudice dell’impugnazione la facoltà di riesaminare l’intera vicenda, indipendentemente dai motivi di impugnazione prospettati; essi sono il riesame delle ordinanze cautelari, la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere e l’opposizione a decreto penale di condanna.

Il sistema delle impugnazioni ordinarie avverso le sentenze è articolato in tre gradi di giudizio, due di merito e uno di legittimità.

Com’è noto, nel 2017 il codice di procedura penale ha subito penetranti modifiche ad opera della legge n. 103 del 23 giugno 2017 (in G.U. n. 154 del 4 luglio 2017) recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario” (c.d. riforma-Orlando): da tali ‘ritocchi’ normativi non è rimasto esente neppure il sistema delle impugnazioni nel suo complesso, settore, anzi, al quale è stato riservato uno degli interventi più ambiziosi e articolati dell’intera riforma e sul quale il legislatore è intervenuto con finalità semplificatrici e deflattive, anche attraverso le altrettante significative novità introdotte nel 2018 ad opera del successivo decreto legislativo n. 11 del 6 febbraio 2018, adottato proprio in attuazione della delega contenuta all’art. 1, commi 82, 83 e 84, lett. f), g), h), i), l) ed m) della citata legge n. 103 del 2017.

Lo scopo del legislatore, evidente e dichiarato, è stato quello di semplificazione e velocizzazione dei procedimenti penali anche nelle fasi di gravame, al fine di garantire una migliore attuazione del principio di ragionevole durata del processo, perseguito attraverso una deflazione del carico giudiziario e una semplificazione dei processi sia in appello che in cassazione. La modifica sicuramente più rilevante è quella che ha interessato il procedimento di appello e che ha riguardato la reintroduzione del concordato in appello – c.d. “patteggiamento in appello” –, già previsto in passato e poi eliminato nel 2008.

Con il mini-corso di approfondimento organizzato dalla MAGGIOLI, del quale il presente scritto fornisce alcune anticipazioni sugli argomenti che saranno trattati, si cercheranno di approfondire tutti gli aspetti processuali legati al ‘mondo’ delle impugnazioni nel diritto processuale penale, non limitando lo sguardo soltanto ai più classici mezzi di gravame (appello e ricorso per Cassazione), ma prendendo in considerazione anche i mezzi di gravame proponibili avverso le ordinanze applicative delle misure cautelari (personali e reali) ed alle ordinanze di convalida delle misure c.d. pre-cautelari (resto in flagranza e fermo di indiziato di reato), cercando di delineare l’intero sistema delle impugnazioni attraverso l’esame dei punti salienti di ciascuno strumento processuale anche attraverso una costante opera interpretativa così come resa possibile dalle pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte.

Le impugnazioni delle misure cautelari

L’approccio al processo penale non può prescindere dalla approfondita conoscenza della disciplina delle misure cautelari, dei presupposti applicativi e dei rimedi impugnatori, anche alla luce delle innovazioni legislative che da ultimo hanno interessato anche i relativi mezzi di impugnazione (si pensi innanzitutto alle rilevanti modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015 e con la legge n. 47 del 16 aprile 2015).

Generalmente, la misura cautelare viene applicata dal giudice su richiesta del P.M. senza previamente ascoltare le ragioni dell’indagato. Tale deroga al principio del contraddittorio si giustifica con le preminenti ragioni cautelari da perseguire; tuttavia, tale deroga ha suggerito al legislatore non solo di prevedere regole molto rigorose nell’applicazione di una misura cautelare, nonché l’obbligo di procedere, entro termini inderogabili, all’interrogatorio dell’indagato, ma anche la facoltà riconosciuta personalmente all’interessato (oltre che al suo difensore) di presentare impugnazione immediata dinanzi al tribunale del riesame avverso l’ordinanza impositiva di una misura cautelare personale: appare evidente, pertanto, il ruolo assolutamente fondamentale che nella materia de libertate assumono i mezzi di gravame, soprattutto quelli contemplati agli artt. 309 (riesame) e 310 (appello) c.p.p.

Competente per la cognizione circa i gravami in materia cautelare è il Tribunale del riesame, che è un giudice collegiale, coincidente con il tribunale del luogo ove ha sede la Corte d’appello nella cui circoscrizione opera il giudice che ha applicato la misura cautelare (art. 309, comma VII, c.p.p.).

Nel codice di rito sono disciplinati tre mezzi di impugnazione delle misure cautelari (personali o reali che siano):

– il riesame;

– l’appello;

– il ricorso per cassazione.

Il procedimento che scaturisce dall’impugnazione di una misura cautelare personale ha carattere incidentale e si svolge autonomamente e parallelamente rispetto al procedimento penale, che continua a seguire il suo corso. Ciò significa che la pronuncia resa dal tribunale del riesame non incide in alcun modo sulla decisione nel merito da parte del giudice competente, rimanendo la sua efficacia confinata nei limiti del giudizio sulla libertà personale. Detta regola, tuttavia, ha subito una parziale mitigazione con l’introduzione del comma I-bis all’art. 405 c.p.p. ad opera del legislatore della legge n. 46/06 con il quale è stato previsto l’obbligo per il P.M. di chiedere l’archiviazione del procedimento nel caso di esclusione dei gravi indizi di colpevolezza, da parte della Corte di Cassazione. La portata di tale previsione normativa, però, è stata chiaramente delineata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di precisare che “la determinazione del P.M. di non richiedere l’archiviazione, nonostante la Corte di Cassazione si sia pronunciata in ordine alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. e non siano stati acquisiti ulteriori elementi a carico dell’indagato, non preclude la valida instaurazione del giudizio, perché la norma di cui all’art. 405 co. 1 bis cod. proc. pen. ins. dall’art. 3 L. n. 46 del 2006 ha natura processuale e, trovando applicazione nella fase delle indagini preliminari, non obbliga comunque il G.I.P. a disporre l’archiviazione” (così Cass. pen. n. 19578/06).

Quanto ai singoli mezzi d’impugnazione delle ordinanze cautelari, va brevemente evidenziato che il rimedio del ‘riesame’ (art. 309 c.p.p.) è il tipico mezzo di impugnazione che si propone avverso le ordinanze applicative per la prima volta di una misura cautelare; legittimati alla sua proposizione sono il solo indagato e il suo difensore (non anche il Pubblico Ministero).

L’ ‘appello’ (art. 310 c.p.p.), viceversa, è il mezzo di impugnazione proponibile avverso tutti gli altri provvedimenti cautelari diversi e successivi rispetto al primo provvedimento applicativo di una misura cautelare (quindi anche di rigetto della misura richiesta dal P.M.): ne consegue che, in tal caso, tra i legittimati alla sua proposizione va annoverato, oltre che naturalmente l’indagato ed il suo difensore, anche il Pubblico Ministero.

Infine, il ‘ricorso per cassazione’ (art. 311 c.p.p.) è il mezzo di impugnazione, di regola, previsto avverso tutte le decisioni emesse in sede di riesame o di appello dal tribunale del riesame; tale mezzo di gravame, tuttavia, può essere proposto anche direttamente (c.d. ricorso per saltum) avverso la prima ordinanza applicativa della misura cautelare (in tale ultima ipotesi, concordemente alla regola sopra enunciata in tema di legittimazione alla proposizione del riesame, la legittimazione spetta al solo indagato ed al suo difensore). La scelta di impugnare l’ordinanza direttamente in cassazione comporta la conseguente inammissibilità del riesame eventualmente proposto.

Trattandosi di istituti che possiedono natura di vere e proprie impugnazioni, essi sono regolati dai principi generali in materia, quale quello della tassatività dei provvedimenti sindacabili e dei soggetti legittimati, nonché dell’interesse ad impugnare.

Il ricorso avverso le ordinanze di archiviazione

Due dei mezzi di impugnazione poco esplorati sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, nonostante non si tratti comunque di istituti marginali atteso le conseguenze sostanziali non proprio irrilevanti che conseguono ad una pronuncia di accoglimento ovvero rigetto, sono quelli dell’opposizione alle ordinanze di archiviazione e dell’opposizione alle ordinanze di convalida del fermo e dell’arresto in flagranza.

Com’è noto, a mente dell’art. 408 c.p.p., entro i termini previsti dagli artt. 405-407 c.p.p. il pubblico ministero, se la notizia di reato si palesa infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione.

Sempre il pubblico ministero in tali casi cura anche la notificazione dell’avviso (contenente anche l’avvertimento che è nella sua facoltà, nel termine di venti giorni -in precedenza, il termine era di dieci giorni, poi aumentato a venti con la L. n. 103/17 – c.d. riforma Orlando-, prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari) della richiesta alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.

In presenza di una richiesta di archiviazione ed in mancanza dell’opposizione, l’art. 409 c.p.p. dispone che il giudice provveda, in caso di accoglimento della richiesta di archiviazione, con decreto motivato, contestualmente restituendo gli atti al pubblico ministero.

Le forme e i modi riconosciuti alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione sono declinati all’art. 410 c.p.p.: in pratica, nell’opporsi alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato sollecita la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero, altrimenti provvede a norma dell’art. 409 c.p.p. (fissazione dell’udienza camerale e indicazione delle indagini suppletive ovvero invito alla formulazione della imputazione coatta). Ai fini che qui rilevano, peraltro, giova rimarcare che l’opposizione all’archiviazione ex art. 410 c.p.p. non rientra nel “genus” impugnazioni, siccome diretta non contro un provvedimento giurisdizionale, ma contro una richiesta di un organo non giurisdizionale, e dunque costituisce esercizio del contraddittorio.

Nel caso in cui il G.I.P. pervenga alla decisione di adottare un decreto ovvero un’ordinanza di archiviazione, il legislatore riconosce, qualora detto provvedimento di archiviazione presenti dei profili di nullità (le nullità che possono riguardare il decreto o l’ordinanza di archiviazione sono tassativamente indicate all’art. 410-bis c.p.p. – introdotto ex novo dalla L. 23 giugno 2017, n. 103), ad ogni interessato la facoltà di proporre, con atto scritto da depositarsi entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica; alla decisione sul reclamo il Tribunale perviene seguendo una procedura – delineata ex novo dal legislatore del 2017 – caratterizzata da un’eccezionale semplificazione delle forme, chiaramente finalizzata a configurare un rimedio snello, con pochi passaggi procedurali ‘vincolati’, all’esito della quale il giudice, se ritiene il reclamo fondato, annulla il provvedimento gravato e ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari che lo ha emesso, altrimenti rigetta il reclamo (confermando il provvedimento di archiviazione reclamato); altra possibile conclusione del procedimento de quo, inoltre, è data dalla possibilità che il Tribunale dichiari inammissibile il reclamo stesso.

A differenza dell’opposizione all’archiviazione, il rimedio del reclamo cui si è appena fatto cenno va ricondotto certamente nel novero dei mezzi di gravame, caratterizzandosi per essere un rimedio esperibile nei soli casi di nullità individuati in maniera tassativa dall’art. 410-bis c.p.p., tutti sostanzialmente riconducibili al mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale.

 

Il ricorso avverso le ordinanze di convalida dell’arresto e del fermo.

 

Il TITOLO VI della parte seconda del libro V del codice di procedura penale è interamente dedicato alle cosiddette misure pre-cautelari, vale a dire all’arresto in flagranza di reato ed al fermo.

L’arresto e il fermo, invero, sono misure tipiche della fase investigativa che trovano la loro giustificazione nell’art. 13, III comma, Cost., laddove è consentito all’autorità di pubblica sicurezza di adottare, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale che, in quanto tali, devono essere convalidati, in tempi brevissimi (pena la perdita di efficacia), dall’autorità giudiziaria.

La provvisorietà che contraddistingue i poteri di intervento del pubblico ministero e della polizia giudiziaria sulla libertà personale è valsa ad attribuire all’arresto e al fermo la denominazione di “pre-cautele”, ma è indubbia, almeno sul piano degli effetti, la loro natura custodiale (cfr. Corte Cost. n. 109/99).

Il legislatore ha espressamente previsto i casi in cui è possibile procedersi all’arresto in flagranza di reato, differenziando i casi in cui l’arresto debba essere eseguito obbligatoriamente (art. 380 c.p.p.) da quelli in cui, viceversa, l’arresto possa essere eseguito in via meramente facoltativa (art. 381 c.p.p.), chiarendo anche in cosa consista lo stato di flagranza (art. 382 c.p.p.).

Al di fuori delle ipotesi di flagranza, inoltre, il pubblico ministero può comunque disporre il fermo della persona gravemente indiziata (art. 384 c.p.p.) di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di delitti:

             concernenti le armi da guerra e gli esplosivi;

             commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale;

             di eversione dell’ordine democratico.

Presupposto necessario per poter disporre il fermo dell’indiziato, dunque, è la sussistenza, oltre che di gravi indizi, di specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, facciano ritenere fondato il pericolo di fuga; in presenza di tali elementi, al fermo di indiziato di reato può procedervi direttamente ed autonomamente anche la polizia giudiziaria.

In tali casi, la preoccupazione del legislatore è stata quella di disciplinare, in maniera minuziosa e ‘rigida’ i necessari passaggi che devono seguire all’adozione di una misura pre-cautelare al fine di pervenire il prima possibile ad una valutazione del caso da parte di un giudice ‘terzo’, prevedendo, in particolare:

–              che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbano porre l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre (pena l’inefficacia dell’arresto o del fermo) le ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo;

–              che entro il medesimo termine di ventiquattro ore (pena l’inefficacia dell’arresto o del fermo) gli stessi debbano trasmettere (anche con mezzi telematici) il relativo verbale di arresto o fermo, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore;

–              che laddove non debba essere disposta l’immediata liberazione ai sensi dell’art. 389 c.p.p., il pubblico ministero, in ossequio all’art. 13, II comma, Cost., dovrà entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo (art. 390 c.p.p. – pena l’inefficacia dell’arresto o del fermo) richiedere la convalida della misura pre-cautelare al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito;

–              che il giudice è tenuto a fissare l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive (pena l’inefficacia dell’arresto o del fermo) dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

Nel corso dell’udienza di convalida, il giudice se accerta che l’arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386, III comma e 390, I comma, c.p.p., provvede alla sua convalida (o eventualmente alla non convalida) con ordinanza, avverso la quale sia il pubblico ministero, che l’arrestato possono proporre ricorso per cassazione nel termine di 15 giorni decorrenti dalla lettura del provvedimento in udienza, ovvero dalla sua comunicazione o notificazione.

Con il ricorso avverso il provvedimento di convalida (o di non convalida) dell’arresto o del fermo – che va presentato per iscritto (art. 581 c.p.p.) nella cancelleria del giudice che ha adottato l’ordinanza – possono essere dedotti esclusivamente vizi di illegittimità “… con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all’esistenza o meno della flagranza e all’osservanza dei termini …” (così Cass. pen. n. 38180/10, che ha anche ribadito che “… i vizi inerenti alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari vanno dedotti mediante l’impugnazione dell’eventuale ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere”), o ancora con riferimento alla motivazione (“L’ordinanza di convalida dell’arresto redatta mediante rinvio “per relationem” al verbale della polizia giudiziaria con l’aggiunta di clausole meramente di stile non può ritenersi motivata e va conseguentemente annullata” – così Cass. pen. n. 23457/05); in pratica, si tratta dei “casi” di ricorso enucleati dall’art. 606 c.p.p.  alle lettere b), c) ed e): i motivi del ricorso vanno in ogni caso indicati nell’atto di gravame in maniera puntuale e specifica.

L’appello.

Nel Libro IX del codice di procedura penale, al Titolo II, è disciplinato l’appello, che è il mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze di primo grado attraverso il quale si consente al giudice di secondo grado di riesaminare l’intera vicenda processuale, pur nei limiti dei punti della sentenza cui si riferiscono i motivi di impugnazione proposti, è l’appello (Titolo II, Libro IX del codice).

L’appello è un mezzo di impugnazione ordinario, essendo proponibile esclusivamente avverso sentenze non ancora divenute irrevocabili (l’appello, d’altra parte, insieme al ricorso per cassazione, è il mezzo di impugnazione che impedisce alle sentenze di passare in giudicato e, quindi, di divenire irrevocabili). È, inoltre, un gravame di merito, dal momento che dà origine ad un giudizio nel quale possono essere valutati tanto gli aspetti di fatto quanto i profili di diritto della vicenda; con esso, infatti, le parti chiedono al giudice di secondo grado di controllare una sentenza che ritengono viziata per motivi di fatto o di diritto a causa, in questo secondo caso, della presenza, nella decisione, di errori nell’applicazione del diritto sostanziale (cd. errores in iudicando) o del diritto processuale (cd. errores in procedendo). Si tratta, infine, di un mezzo di impugnazione parzialmente devolutivo, dal momento che la cognizione del giudice d’appello è limitata ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti (art. 597, comma I, c.p.p.).

Le decisioni del giudice di appello sono, ordinariamente, di conferma o di riforma della sentenza impugnata (art. 605, comma I, c.p.p.), mentre le ipotesi di annullamento della sentenza di primo grado sono eccezionali e, conseguentemente, tassativamente previste dalla legge (art. 604, commi I, IV e 5-bis, c.p.p.).

Il primo comma dell’art. 597 c.p.p. stabilisce la regola principale nella definizione dell’ambito di cognizione del giudice di appello, prevedendo che “l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti”.

Questo principio, espresso dal brocardo “tantum devolutum quantum appellatum”, limita l’oggetto del giudizio di appello ai punti della decisione in relazione ai quali sono state dedotte le censure della parte appellante. Si tratta, quindi, di un ambito di cognizione limitato, essendo l’appello un giudizio parzialmente devolutivo, e, tuttavia, più ampio di quello del giudizio di cassazione, nel quale la cognizione del giudice è circoscritta ai soli motivi proposti. Nel giudizio di legittimità, dunque, i motivi esauriscono l’ambito della cognizione del giudice dell’impugnazione, mentre nell’appello costituiscono l’elemento di collegamento necessario per individuare i punti della decisione a cui si estende il sindacato del giudice di secondo grado.

Peraltro, nonostante la lettera dell’art. 597 c.p.p. faccia esclusivo riferimento ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di appello, la giurisprudenza e la dottrina ammettono pacificamente la possibilità che tale cognizione si estenda anche ai punti della decisione appellata che abbiano connessione essenziale con quelli investiti dai motivi di impugnazione (ex multis, Cass. pen., sez. U, n. 10251/06)

Nei commi successivi, l’art. 597 c.p.p. differenzia i poteri cognitivi del giudice di appello in base al soggetto che impugna la sentenza.

Se ad appellare è il pubblico ministero, in primo luogo, si dovrà distinguere in base al tipo di sentenza impugnata:

             nel caso in cui ad essere appellata sia una sentenza di condanna il giudice potrà, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado:

o             dare al fatto una definizione giuridica più grave;

o             mutare la specie o aumentare la quantità della pena;

o             revocare benefici;

o             applicare, se e quando occorre, misure di sicurezza;

o             adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

             nel caso in cui l’appello riguardi una sentenza di proscioglimento, il giudice potrà:

o             pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti sopra elencati in relazione all’appello avverso la sentenza di condanna;

o             prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata.

In ogni caso, anche qualora confermi la sentenza di primo grado, il giudice potrà applicare, modificare o escludere, ricorrendone i presupposti di legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

Come risulta evidente, l’appello del pubblico ministero attribuisce un ampio potere di cognizione al giudice di secondo grado, pur nel rispetto del limite generale costituito dai punti della decisione a cui si riferiscono i motivi proposti.

Diverse conseguenze si producono in caso di appello dell’imputato, in relazione al quale opera il c.d. divieto di reformatio in peius. In base a tale principio il giudice, quando una sentenza sia appellata dall’imputato (e non anche dal pubblico ministero), non può emettere una pronuncia che modifichi in senso peggiorativo la sua posizione giuridica, delineata con la sentenza di primo grado. L’art. 597, comma III, c.p.p. prevede quindi che, quando appellante sia il solo imputato, il giudice non può:

o             irrogare una pena più grave per specie o quantità;

o             applicare una misura di sicurezza nuova o più grave;

o             prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza impugnata;

o             revocare benefici.

Viene, in ogni caso, fatta salva la facoltà del giudice di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado e sempre nel rispetto del limite generale che vincola la cognizione del giudice ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi dedotti nell’atto di impugnazione o a quelli che con essi presentano connessione essenziale.

Il giudizio di appello, anche quando si sia svolto con le forme del rito camerale, si conclude sempre con una sentenza, che può essere di conferma della sentenza impugnata, di riforma della stessa o dichiarativa della sua nullità.

Il ricorso per cassazione

Nel Libro IX del codice di procedura penale, al Titolo III, è disciplinato il ricorso per cassazione, rimedio impugnatorio caratterizzato da un elevato tecnicismo processualistico, da proporsi per iscritto e con il necessario patrocinio di un difensore iscritto nello speciale albo della Corte di cassazione: giova evidenziare, al riguardo, che la soppressione dell’inciso “… salvo che la parte non vi provveda personalmente …” dall’art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017 – che si raccorda con l’analoga modifica apportata all’art. 571, comma I, c.p.p. in tema di impugnazioni dinanzi alla corte d’appello – tende a valorizzare il contenuto rigorosamente tecnico-professionale del ricorso per cassazione, di fatto prevedendo che quest’ultimo possa essere predisposto e presentato solo ed esclusivamente da un avvocato, peraltro iscritto all’albo speciale.

Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario che trova il suo fondamento nella previsione costituzionale contenuta nell’art. 111, comma VII, Cost., con il quale le parti possono chiedere l’annullamento di un qualunque tipo di sentenza, dibattimentale o pre-dibattimentale, per soli motivi di diritto (sono i c.d. vizi di legittimità tassativamente previsti all’art. 606 c.p.p.).

Il ruolo della Corte suprema di cassazione, quale giudice di legittimità, nell’economia del nostro sistema processuale è particolarmente delicato e rilevante, in quanto lo stesso è chiamato a garantire, con le sue pronunce, l’esatta ed uniforme interpretazione e applicazione della legge (c.d. funzione nomofilattica).

Il ricorso per cassazione può essere proposto avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o direttamente avverso le sentenze pronunciate in primo grado, tramite lo strumento del cd. ricorso per saltum (art. 569 c.p.p.).

Il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per far valere determinati vizi di legittimità, tassativamente enucleati (numerus clausus) dal legislatore all’art. 606 c.p.p. Convenzionalmente, i predetti motivi di ricorso sono ripartiti in due macro-categorie, e segnatamente quella degli errores in iudicando e quella degli errores in procedendo.

Per il principio di tassatività dei casi di gravame, se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge il ricorso in cassazione deve ritenersi irrimediabilmente inammissibile (art. 606, comma III, c.p.p.).

Tra gli errores in iudicando vanno annoverati tutti gli errori commessi dal giudice di merito nell’applicazione delle norme di diritto sostanziale; per converso, negli errores in procedendo vanno annoverati tutti gli errori commessi dal giudice di merito nell’applicazione delle norme di diritto processuale.

Il ricorso attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti (art. 609, comma I, c.p.p.): è il principio del c.d. tantum devolutum quantum appellatum.

La Corte, tuttavia ed in ogni caso, è chiamata a decidere (art. 609, comma II, c.p.p.) ogni questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile comunque dedurre in grado di appello (si pensi, a titolo esemplificativo, al caso della mancata citazione dell’imputato per il giudizio di appello).

Naturalmente, il potere-dovere della Corte di pronunciarsi su ogni questione rilevabile di ufficio e su quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello presuppone pur sempre che la stessa Corte sia stata legittimamente investita del gravame.

Legittimato al ricorso per cassazione è innanzitutto l’imputato, il quale può ricorrere contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere, oltre che contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.

Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.

Con un’innovazione di estrema importanza, peraltro, il legislatore del 2017 al comma 1-bis dell’art. 608 c.p.p., ha stabilito che nell’ipotesi in cui il giudice di appello abbia pronunciato una sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 606, comma I, lettere a), b) e c): è il principio della c.d. “doppia conforme assolutoria”, con il quale il legislatore ha inteso limitare fortemente le possibilità di ricorso per cassazione da parte del procuratore generale sulla considerazione che, evidentemente, la ricostruzione probatoria del fatto operata nel merito dal giudice di appello, in maniera conforme a quanto delibato dal giudice di primo grado, induce a ritenere sussistente quantomeno un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell’imputato; proprio tali considerazioni hanno suggerito in tali circostanze di limitare i casi di ricorso per cassazione da parte del procuratore generale alle sole ipotesi della violazione di legge.

Può ricorrere per cassazione anche il procuratore della Repubblica presso il tribunale contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

La legittimazione a ricorrere per cassazione avverso i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione, invece, spetta in via esclusiva al solo pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel relativo procedimento

Con riferimento alle sentenze emesse dal giudice di pace, infine, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione, anche per saltum, deve ritenersi spettare non soltanto al procuratore della Repubblica presso il tribunale, quale rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero presso l’ufficio a quo, ma anche al procuratore generale presso la corte d’appello.

Quanto alla decisione, la Corte di cassazione definisce i suoi procedimenti con sentenza la quale, semplificando ed in via estremamente generale, può essere:

–              di annullamento senza rinvio (art. 620 c.p.p.), laddove sia sostanzialmente riscontrato un difetto del potere di decidere (ipotesi che ricomprendono i casi di cui alle lettere a, b e c dell’art. 620 cit.), ovvero un vizio legato all’esercizio dell’azione penale (ipotesi che ricomprendono i casi di cui alle lettere d, e, f e g dell’art. 620 cit.), o ancora un vizio comunque rimediabile in sede di legittimità (ipotesi che ricomprendono i casi di cui alle lettere h, i ed l dell’art. 620 cit.); il giudizio che si conclude con un annullamento senza rinvio viene definito “giudizio rescindente”;

–              di annullamento con rinvio (pronuncia dottata sempre nel caso di accoglimento del ricorso, ritenendosi necessario un secondo giudizio): in tal caso, alla fase di annullamento dinanzi alla Corte di cassazione segue un’altra fase, quella del c.d. “giudizio rescissorio” dinanzi al giudice di merito, all’esito della quale verrà emessa una nuova pronuncia destinata a sostituirsi a quella di annullamento resa dalla Corte.

 

dott. PAOLO EMILIO DE SIMONE

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