La necessità di recupero crediti transfrontaliera può avere risvolti complessi da gestire e spesso onerosi. Se però l’azione si svolge all’interno dell’Unione Europea, la legislazione viene in aiuto con la possibilità, attualmente aperta anche nel nostro Paese, di avviare un sequestro conservativo sui conti correnti bancari del debitore finalizzato al recupero da parte del creditore delle somme attese in materia civile e commerciale. L’ordinanza di sequestro conservativo emessa da un’autorità giudiziaria risulta immediatamente valida ed esecutiva in tutti i Paesi UE (articolo 22 del Regolamento UE 655/14). Condizione necessaria per l’applicazione della normativa è che il conto corrente oggetto del sequestro si trovi all’interno di uno Stato membro dell’Unione Europea e l’azione giudiziaria sia partita da un altro Stato membro. Il debitore ha diritto di opporsi ed impugnare l’ordinanza di sequestro.
L’avvio dell’azione giudiziaria finalizzata alla riscossione può avvenire solo in presenza di prove, ritenute sufficienti dal giudice incaricato di emettere l’ordinanza di sequestro, circa l’esigibilità del credito e una volta stabilito l’importo economico da riscuotere e la compatibilità della richiesta con la normativa di riferimento. Possono rientrare in questo iter di recupero anche crediti derivanti da un risarcimento danni, purché riferiti a un evento che ha già avuto luogo e l’importo sia quantificabile. Alcuni casi sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento. Tra questi l’arbitrato, i diritti patrimoniali tra coniugi, i testamenti e le successioni. Non si applica inoltre il sequestro conservativo verso debitori in fase di fallimento o concordato.
Per avviare una procedura di recupero crediti all’estero è altamente consigliabile affidarsi a una società specializzata in quest’ambito anche a livello internazionale — Credit Group Italia ne è un esempio — dotata degli strumenti legali e di una rete di professionisti in grado di seguire e ottimizzare il processo in tutte le sue fasi:
- provare in maniera incontrovertibile la natura del credito
- contattare il giudice per l’avvio dell’azione giudiziaria di sequestro del conto corrente del debitore
- localizzare il conto corrente estero del debitore.
L’articolo 18 del Regolamento UE 655/14 stabilisce che la decisione dell’autorità giudiziaria rispetto al sequestro conservativo debba arrivare in tempi brevi, non superiori a 10 giorni lavorativi a partire dalla data della richiesta. Ciò è dettato dalla necessità di intervenire sul conto corrente del debitore prima che questi abbia la possibilità di attuare escamotage e spostare il conto corrente in un’altra banca o in un altro Paese nel quale la normativa europea non ha effetto. Anche per questo è consigliabile non esitare a chiedere l’appoggio di consulenti in grado di monitorare le diverse fasi e assicurarsi che siano rispettate le tempistiche, che, del resto, è essenziale siano quanto più possibile rapide in ogni fase di qualsiasi procedura di recupero crediti. Il vantaggio di seguire una procedura standard più snella e valida per diversi Paesi è apprezzabile anche nel contenimento delle spese legali dell’operazione, come sottolineano i foreign specialists di Credit Group Italia.
Una società specializzata nel recupero crediti può certamente intervenire anche per cercare una soluzione che eviti di arrivare all’azione legale, sollecitando il cliente estero, ad esempio attraverso lettere di diffida, a risolvere la questione rapidamente e senza spese giudiziarie aggiuntive a suo carico derivanti da una probabile condanna. È questo normalmente il primo passo.
Ad ogni modo, valutare preventivamente se esistono le condizioni per mettere in moto una procedura di recupero crediti all’estero è essenziale. Una consulenza può risultare perciò determinante fin dalle indagini preliminari sul caso, perché consente di avviare le pratiche solo qualora esistano possibilità concrete di riuscita. Può inoltre essere necessario far intervenire professionisti del settore per arginare o prevenire alcune tra le difficoltà più comuni. Tra queste, in caso ad esempio di transazioni commerciali, la necessità di affrontare complicanze legate a vizi nel contratto o nelle condizioni generali di vendita, non sempre adattate come si dovrebbe, al momento dello scambio, al mercato di riferimento, e per questo possibile ostacolo al recupero di quanto dovuto da un cliente estero che si rivela insolvente.
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