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Interventi edilizi “trainanti” e “trainati”
Preliminarmente, occorre classificare i predetti lavori in interventi edilizi “trainanti”, che consentono di accedere direttamente alla detrazione del 110%, e interventi edilizi “trainati”, per quali è possibile beneficiare della detrazione soltanto se effettuati congiuntamente a un intervento “trainante”.
Nello specifico, gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica riguardano l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (cd. cappotto termico) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, mentre gli interventi “trainanti” per il sismabonus al 110% sono quelli eseguiti sulle parti strutturali dell’edificio e che comportano, al termine dell’intervento, il miglioramento di una o due classi sismiche, oppure un miglioramento della sicurezza statica anche senza variazione di classe.
Si dicono, invece, “trainati” tutti gli interventi da ecobonus previsti dall’art. 14 del D.L. 63/2013, diversi da quelli “trainanti” ed effettuati contestualmente ad essi, come la sostituzione degli infissi, l’installazione di schermature solari e la coibentazione della singola unità, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento della singola unità a fronte della realizzazione del cappotto condominiale e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, se effettuata contestualmente all’isolamento termico dell’involucro e alla sostituzione degli impianti di climatizzazione. Tra gli interventi “trainati”, sia per l’ecobonus che per il sismabonus, rientra, infine, l’installazione di impianti fotovoltaici con contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo.
Classificazioni catastali degli immobili oggetto dei lavori e tetti di spesa
Più ampiamente, al fine di valutare l’opportunità di usufruire di tali agevolazioni è utile chiarire anche la gamma dei relativi presupposti. Sul punto, il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 non prevede alcuna limitazione relativa alla classificazione catastale degli immobili oggetto di lavori: l’unica eccezione in merito riguarda le abitazioni signorili (categoria catastale A1), le abitazioni in ville (categoria A8), nonché i castelli e palazzi di pregio artistico e storico (categoria A9). I possessori o detentori delle unità immobiliari cd. di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) possono fruire della detrazione per le spese sostenute esclusivamente per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio. Tali soggetti, tuttavia, non possono fruire del Superbonus per interventi “trainati” realizzati sulle proprie unità atteso che il comma 15-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus non si applica “alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”.
Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione tra i parametri di valutazione di questa opportunità riguarda i tetti di spesa, diversi a seconda della tipologia di intervento e dell’immobile su cui esso viene effettuato, ai quali il legislatore dedica le lettere a), b) e c) dell’art. 119, comma 1 del Decreto Rilancio. Il comma 13 del medesimo articolo prevede, inoltre, l’asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte del tecnico incaricato.
Beneficiari delle detrazioni fiscali
Per quanto riguarda la sfera dei beneficiari del Superbonus 110%, ai sensi dell’art. 119, comma 9 del D.L. n. 34/2020, la detrazione spetta a tutti i soggetti che al momento dell’avvio dei lavori o del sostenimento delle spese (se antecedente a tale avvio), possiedano l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo. In particolare si fa riferimento alle persone fisiche che utilizzano le unità immobiliari al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o professionale e solo per un “numero massimo di due unità immobiliari”, ai condomìni (in questo caso le unità immobiliari possono essere destinate anche a uffici e negozi e i beneficiari possono indirettamente essere anche imprese o professionisti), alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai propri soci, agli Istituti Autonomi Case Popolari per abitazioni già assegnate, alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui al D.lgs n. 242/1999 per lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.
Cessione del credito d’imposta e “sconto in fattura”
Riguardo alle modalità di utilizzo della detrazione, i contribuenti, oltre al più tradizionale scomputo in dichiarazione dei redditi, possono optare per due ulteriori modalità, che rappresentano la vera innovazione della misura oggetto della presente analisi.
L’art. 121 del D.L. n. 34/2020, infatti, introduce la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione diretta del relativo credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari o, in alternativa, per un contributo sotto forma di sconto da parte dei fornitori di beni o servizi (cd. sconto in fattura), da questi ultimi recuperato ricevendo un credito d’imposta di importo pari alla detrazione loro spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, tra cui gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Il legislatore, inoltre, ha esteso tali opzioni di detrazione (alternative rispetto alla riduzione diretta dell’Irpef lorda risultante dalla dichiarazione dei redditi) anche agli interventi edilizi il cui beneficio fiscale è inferiore al 110%, indicati espressamente al paragrafo 7 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020.
La scelta del contribuente dipende, senz’altro, dalle differenze che intercorrono tra le due alternative possibili.
A tal proposito occorre soffermarsi sull’ambito di applicazione soggettivo della cessione del credito, con riferimento sia a coloro che possono cedere il credito (cedenti), sia a coloro ai quali il credito può essere ceduto (cessionari).
Il comma 1 dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 si limita a disporre che possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura i soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono spese per gli interventi edilizi previsti nella norma, senza ulteriori distinzioni, derivandone, così, l’applicazione in favore di tutti i soggetti Irpef e soggetti Ires.È utile evidenziare come l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 24/2020 e con risposta ad interpello n. 281 del 27 agosto 2020, si sia espressa riguardo alla non esclusione dei redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti che hanno aderito al regime forfettario, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014), né dei soggetti “incapienti” dall’opzione di cessione del credito o sconto in fattura.
Secondo la stessa circolare la cessione può essere disposta da parte di tutti i soggetti titolari della detrazione in favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, nonché di altri soggetti tra cui persone fisiche, società ed enti, istituti di credito e intermediari finanziari. Lo sconto in fattura, naturalmente, può essere praticato dal solo fornitore dei beni e servizi relativi all’intervento agevolato, e presuppone un accordo tra quest’ultimo e il contribuente.
Profili pratici e modalità di fruizione della detrazione fiscale
Dal punto di vista pratico, la cessione del credito richiede che il contribuente saldi da sé il pagamento dei corrispettivi in favore della ditta che ha effettuato i lavori: solo una volta avvenuto tale pagamento l’intero credito maturato potrà ritenersi cedibile. Per tale ragione, diversi istituti di credito considerano nell’operazione la possibilità di effettuare “prestiti ponte”, ovverosia finanziamenti di breve durata volti a consentire al soggetto che intende effettuare gli interventi edilizi, in mancanza di liquidità, di far fronte al costo dei lavori.
Lo “sconto in fattura” consente, invece, di non dover sostenere in tutto o in parte le spese dei lavori trasferendo il beneficio della detrazione all’atto della fatturazione direttamente in capo alla ditta che li ha effettuati. Qualora, poi, la ditta decidesse a sua volta di effettuare una successiva cessione del credito, è necessario che lo stato di avanzamento dell’opera sia almeno al 30%. Al fine di maturare i relativi crediti, inoltre, la ditta, in mancanza di liquidità per l’avvio di più cantieri, potrà usufruire degli stessi “prestiti ponte” erogati dagli istituti di credito.
Le modalità di esercizio dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 283847/2020 dell’8 agosto 2020, che ne individua i relativi adempimenti: la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate e il rilascio del visto di conformità (previsto dall’articolo 35 del D.lgs n. 241/1997) che attesti la sussistenza delle condizioni poste a fondamento del diritto alla detrazione d’imposta. Tale visto può essere rilasciato da dottori commercialisti, esperti contabili, periti ed esperti iscritti negli elenchi tenuti dalle Cciaa e responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf. Circa i termini e le scadenze, è previsto che la comunicazione sia inviata telematicamente tramite il servizio web disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di intermediari abilitati all’invio delle dichiarazioni, entro il entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa. L’invio effettuato oltre il termine indicato e la mancata osservanza delle modalità previste dal suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate rende l’operazione inefficace.
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