Le modificazioni dell’atto costitutivo delle s.r.l.: casi e presupposti

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Introduzione – 1. L’Aumento oneroso del capitale – 1.2 Presupposti – 1.3 Conferimento di beni in denaro o in natura – 2. L’aumento gratuito del capitale – 3. L’aumento delegato da parte degli amministratori – 4. La riduzione del capitale sociale – 5. La riduzione del capitale sociale “in conseguenza di perdite”.

Introduzione

L’intenzione di modificare l’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata rappresenta un passaggio molto importante nella vita di un ente. Tale volontà investe direttamente l’insieme dei soci. Dalla lettura dell’art. 2480 c.c. si evince infatti che «le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’art. 2479-bis». La redazione del verbale è ad opera del notaio applicandosi l’art. 2436 c.c.. Quest’ultimo, al comma 5, statuisce che «la deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione». L’iscrizione costituisce, quindi, «[…] la condicio iuris di efficacia della delibera»[1].

1. L’aumento oneroso del capitale

1.2 Presupposti

Due condizioni sono da ritenersi essenziali al fine di poter procedere all’aumento di capitale di una s.r.l. (le quali sono le medesime previste per la s.p.a.). Prima di andare a vedere quali sono, è d’uopo ricordare che i soci hanno il diritto alla sottoscrizione dell’aumento in proporzione alle partecipazioni che già posseggono (art. 2481-bis, comma 1, c.c.). L’art. 2481, comma 2, prevede primieramente che «la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti».  Secondo il Consiglio Notarile di Milano ed il Comitato Triveneto dei Notai per “attuazione” dell’aumento deve intendersi la sua sottoscrizione con efficacia immediata, mentre per “conferimenti precedentemente dovuti” s’intende il solo capitale sottoscritto e non quello deliberato[2]. Secondariamente, l’elaborazione giurisprudenziale richiede l’assenza delle condizioni di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.. Il Comitato Triveneto dei Notai sancisce, infatti, che «in presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale deve ritenersi non consentita una deliberazione dell’assemblea dei soci di aumento del capitale sociale ove non sia accompagnata dalla copertura integrale delle perdite accertate»[3].

 

1.3 Conferimento di beni in denaro o in natura

Ai sensi dell’art. 2481 c.c. i conferimenti previsti in caso di decisione di aumento del capitale sociale possono essere effettuati in natura o in denaro, rimandando a quanto previsto per i conferimenti all’art. 2465 c.c..

Per i conferimenti in denaro il già citato art. 2481, comma 4, c.c. prevede che «salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell’art. 2464, i sottoscrittori dell’aumento di capitale devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta […]». Lo stesso articolo, al medesimo comma, norma i conferimenti di beni in natura statuendo che «per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell’art. 2464»[4]. Si ritiene estensibile l’applicabilità dell’art. 2464, comma 3, c.c. – valido per le s.p.a. – alle s.r.l.. L’articolo prevede che «se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro». Ne discende che la previsione del conferimento in natura, in caso di decisione di aumento del capitale sociale, deve essere inserita nell’atto costitutivo tramite apposita clausola[5]. Il codice prevede, poi, che la sottoscrizione dell’aumento di capitale può essere esclusivamente “non contestuale”. L’art. 2481, comma 3, c.c. recita che «se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito». Il medesimo articolo, al comma 6, si occupa degli adempimenti pubblicitari per l’iscrizione nel registro delle imprese. Entro trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione, gli amministratori hanno l’obbligo di fornire un’attestazione, la quale asseveri «che l’aumento di capitale è stato eseguito».

 

2. L’aumento gratuito del capitale

«La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili» (art. 2481-ter, comma 1, c.c.). Tale articolo disciplina l’aumento gratuito di capitale nella s.r.l. e si ritiene pacificamente, benché non venga specificato, che la competenza spetti all’assemblea dei soci. Il comma 2 aggiunge che «in questo caso la quota di partecipazione (al capitale) di ciascun socio resta immutata». In verità, la dottrina ritiene che la disposizione sia derogabile con il consenso di tutti i soci, come già avviene nelle società per azioni, ergo è possibile l’aumento gratuito non proporzionale[6]. Per tale tipo di aumento, è sufficiente il consenso dei soci «che ricevono aumenti più che proporzionali e meno che proporzionali, ma non di quelli che aumentano proporzionalmente la loro partecipazione»[7].

 

3. L’aumento delegato da parte degli amministratori

L’art. 2481 c.c. fa esplicito riferimento alla possibilità di conferire «[…] agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità d’esercizio […]». Analogamente a quanto previsto per le s.p.a., tale decisione deve successivamente risultare da apposito atto redatto dal notaio, essere depositata ed iscritta a norma dell’art. 2436 c.c.. A differenza di quanto previsto per le s.p.a. (art. 2443 c.c.) si rileva che non vi è un limite temporale alla delega (si ricorda che per le s.p.a. è previsto il limite massimo di 5 anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese). La delega di cui in oggetto, può superare quindi il limite temporale previsto dall’art. 2443 c.c. purché sia contenuto «[…] entro convenienti limiti di tempo»[8]. Secondo dottrina autorevole[9], il Consiglio Notarile di Milano[10] ed il Comitato Triveneto dei Notai[11], la delega può essere introdotta anche per mezzo della modificazione dell’atto costitutivo.

 

4. La riduzione del capitale sociale

La riduzione del capitale sociale è disciplinata dall’art. 2482 c.c., secondo cui questa «[…] può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell’articolo 2463 c.c., mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti». Al comma 2 si ricorda altresì che la decisione di ridurre il capitale sociale da parte dei soci «[…] può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione». Il limite previsto dall’articolo appena visionato è quello a cui fa riferimento l’art. 2463, comma 2, n. 4 c.c., il quale prevede che nell’atto costitutivo della s.r.l. debba essere indicato l’ammontare del capitale, la cui cifra non può essere inferiore a diecimila euro. Tuttavia si ritiene che siffatta norma vada coordinata con la disciplina prevista per la s.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata) e per la stessa s.r.l. con capitale inferiore a diecimila euro. Pertanto tale previsione codicistica «[…] deve essere interpretat[a] nel senso di consentire la riduzione volontaria del capitale fino ad una soglia almeno pari a quella del minimo legale che nelle “nuove s.r.l.”, secondo la tesi a cui si è inteso aderire, è di 1 euro»[12].

 

5. La riduzione del capitale sociale “in conseguenza di perdite”

«Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti» (art. 2482-bis, comma 1, c.c.). Al comma 2 si legge che «all’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti». «[…] copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione» recita il comma seguente, sempre se l’atto costitutivo non prevede diversamente. In particolare, «nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma» (art. 2482-bis, comma 3, c.c.).

Nel caso in cui si verifichi la perdita di oltre un terzo del capitale sociale (lì dove questo si riduca al di sotto della soglia stabilità dall’art. 2463, n. 4, c.c.) gli amministratori hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale in proporzione alle perdite subite e il contestuale aumento «[…] ad una cifra non inferiore al detto minimo». (art. 2482-ter c.c.)[13].

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Note

[1] C. Carbone, Formulario notarile commentato. Atti tra vivi di diritto commerciale. Il regime tributario degli atti notarili, Cedam, Padova 2016, p. 1121. Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Gli effetti dell’iscrizione nel Registro Imprese di delibere modificative dello statuto di società di capitali: il nuovo art. 2436, quinto comma, c.c., in “Studio n. 5759-I/2006”; Comitato Triveneto dei Notai, Massima I.F.1: Eseguibilità delle decisioni dei soci non iscritte: «Le decisioni di modifica dello statuto sono sottoposte, ai sensi dell’art. 2435, 5° comma, c.c. (richiamato dall’art. 2480 c.c.) alla condizione sospensiva di efficacia della loro iscrizione nel Registro delle imprese».

[2] Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima 70: Presupposti dell’attuazione dell’aumento del capitale sociale (artt. 2438, comma 1 e 2481, comma 2, c.c.); Comitato Triveneto dei Notai, Massima I.G.3: Delibera di aumento di capitale in presenza di un precedente aumento non integralmente liberato; L. Genghini – P. Simonetti, Le società di capitali e le cooperative, tomo II, Cedam, Padova 2015, pp. 1132-1133.

[3] Comitato Triveneto dei Notai, Massima I.G.30: Aumento di capitale in presenza di perdite rilevanti ai sensi di legge. Avverso tale lettura si esprime il Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 122: Aumento di capitale in presenza di perdite: «La presenza di perdite superiori al terzo del captale, anche tali da ridurre il capitale ad un importo inferiore al minimo legale previsto per le s.p.a. e le s.r.l., non impedisce l’assunzione di una deliberazione di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale».

[4] Un caso esemplificativo: cfr. CNN Quesito n. 195/2007/I, Aumento di capitale di s.r.l. con conferimento di azienda comprendente beni culturali, di Boggiali – Ruotolo.

[5] A riguardo Cfr. Comitato Triveneto dei Notai, Massima I.G.16, Aumento di capitale in natura in mancanza di apposita previsione statutaria: «È possibile, ma solo con deliberazione adottata con il voto favorevole di tutti i soci partecipanti alla società, che l’assemblea deliberi che l’aumento di capitale possa essere liberato mediante conferimenti diversa dal danaro, anche se l’atto costitutivo non prevede tale possibilità e anche se si ricada nell’ipotesi di ricapitalizzazione della società, in esito a riduzione per perdite ex art. 2482-ter c.c.».

[6] Cfr. Comitato Triveneto dei Notai, Orientamento I.G.31, Aumento gratuito del capitale in misura non proporzionale: «È legittimo, con il consenso di tutti i soci, deliberare l’aumento gratuito del capitale imputandolo alle partecipazioni in misura non proporzionale, modificando in tal modo il rapporto tra le singole quote di partecipazione. Il disposto dell’art. 2481 ter, comma 2, c.c., è infatti applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza».

[7] C. Carbone, Formulario notarile commentato. Atti tra vivi di diritto commerciale. Il regime tributario degli atti notarili, cit., p. 1154. Cfr. L. Genghini – P. Simonetti, Le società di capitali e le cooperative, tomo II, cit., p. 1151.

[8] Comitato Triveneto dei Notai, Massima I.G.19. Limiti temporali dell’attribuzione all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale.

[9] F. Magliulo, Le modificazioni dell’atto costitutivo, in C. Caccavale – F. Magliulo – M. Maltoni – F. Tassinari, La riforma della società a responsabilità limitata, Ipsoa, Milano 2004, p. 412 ss.

[10] Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 75. Aumento delegato del capitale sociale nella s.r.l. (art. 2481, comma 1, c.c).

[11] Comitato Triveneto dei Notai, Massima I.G.20. Aumento di capitale delegato mediante modifica dell’atto costitutivo: «Nonostante il tenore letterale dell’art 2481 c.c., la delega all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi del predetto articolo può essere attribuita non solo in sede di atto costitutivo, ma anche di successiva modifica dello stesso».

[12] L. Genghini – P. Simonetti, Le società di capitali e le cooperative, tomo II, cit., p. 1158.

[13] Cfr. Comitato Triveneto dei Notai, Massima I.G.32. Indicazione statutaria del capitale sociale nel caso di delibera di riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale e non contestuale sottoscrizione della sua ricostituzione: «La riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ed il suo contestuale aumento in misura non inferiore a detto minimo, ex art. 2447 c.c., integrano una delibera unitaria e non due distinte decisioni tra loro collegate. Pertanto non sarà possibile, nelle more della sottoscrizione dell’aumento di capitale previsto da tale delibera unitaria di riduzione e contestuale aumento, indicare nello statuto e nel registro delle imprese l’importo derivante dalla sola riduzione (inferiore al minimo legale o azzerato). L’indicazione statutaria del capitale sociale dovrà essere aggiornata ad avvenuta sottoscrizione dell’aumento».

Diego Benedetto Panetta

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