Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29/3/2021, ha deliberato i seguenti provvedimenti straordinari a favore degli iscritti in caso di infezione da virus Sars-Cov-2, contratta tra il 1°/11/2020 e il 30/4/2021 e non indennizzata in forza di precedenti misure assistenziali:
a) € 4.000 ai superstiti dell’iscritto per i decessi avvenuti fino al 31/1/2021;
b) € 4.000 ai superstiti dell’iscritto per i decessi avvenuti dal 1°/2/2021 al 30/4/2021 che non abbiano titolo a godere della copertura assicurativa caso morte garantita da Cassa Forense, tramite EMAPI (iscritti ultra 75enni);
c) € 3.000 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto in reparto di terapia intensiva;
d) € 1.500 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto della durata di almeno 7 giorni senza terapia intensiva;
e) € 1.000 in caso di isolamento sanitario obbligatorio dell’iscritto, determinato da infezione da Sars- Cov-2, della durata di almeno 21 giorni certificati dal medico curante o dal Servizio Sanitario Nazionale e accompagnato da autocertificazione circa l’impossibilità a svolgere l’attività professionale nell’intero periodo di isolamento.
Per le misure di cui alle lettere a), b), c) e d) è stato stanziato un importo di 1 milione di euro.
Per la misura di cui alla lettera e) è stato stanziato un importo di 2 milioni di euro.
Per tutte le misure sopra indicate, è richiesto il requisito della regolarità dichiarativa e contributiva nei confronti dell’Ente, con possibilità di presentare, all’atto della domanda, richiesta di regolarizzazione spontanea (art. 76 Reg. Unico Previdenza Forense) o di aderire ad accertamenti già avviati dalla Cassa (art. 75 Reg. Unico Previdenza Forense).
Le domande per l’ammissione ai benefici di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere presentate esclusivamente on-line, mediante l’apposita procedura che sarà disponibile sul sito della Cassa nella sezione “accesso riservato” a partire dal 15 aprile 2021 e fino al 30/6/2021, per contagi contratti e certificati entro il 30/4/2021.
Non verranno prese in considerazione le domande inviate prima del 15/4/2021 in forma diversa dalla modalità on line indicata. E’ ammesso l’invio di domande cartacee solo per i beneficiari di cui alle lettere a) e b), da parte dei superstiti dell’iscritto.
Tutte le misure sopra indicate non sono cumulabili tra loro né con le misure tipiche previste dal vigente Regolamento dell’Assistenza – Art. 2, comma 1 lett. a) e art. 14 comma 1 lett. a).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento