SOMMARIO_1.Introduzione 2. La vicenda. 3. L’abitualità nei maltrattamenti. 4. L’interpretazione a contrario della c.d. violenza assistita. 5. Conclusioni.
Con la Sentenza n. 859 del 2021, depositata lo scorso 2 aprile 2021, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Roma – Ufficio 40° -, nel predisporre il provvedimento giurisdizionale in commento, oltre a ribadire la necessità di riscontrare l’irrinuciabile requisito dell’abitualità – a prescindere dalla gravità delle singole azioni eventualmente accertate – per ritenere configurabile il grave delitto di cui all’art. 572 c.p. di Maltrattamenti contro familiari o conviventi, attraverso una interpretazione a contrario di una nota massima della Suprema Corte di Cassazione di cui meglio diremo oltre, esclude l’aggravante della c.d. violenza assistita di cui all’art. 61 n. 11 quinquies e 576 comma 1, n. 5 c.p., prosciogliendo l’imputato da ogni accusa, compresa quella di lesioni personali aggravate, stante la remissione di querela con contestuale accettazione della stessa.
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Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
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La vicenda.
Il fatto da cui trae origine la vicenda giudiziaria in commento, trae origine da una banale lite tra coniugi avvenuta all’interno dell’abitacolo di un autoveicolo, in una pubblica e nota via di un quartiere romano, ove, al termine di una serata tra amici, la situazione precipita e dalla violenza verbale si passa a quella fisica.
In particolare, il marito, ricevuta l’ennesima risposta offensiva dalla compagna nel corso della discussione, alla presenza del figlio seduto nei sedili posteriori dell’autoveicolo, colpisce la donna con dei violenti pugni in testa, destando anche l’attenzione dei passanti, che oltre ad intervenire per sedare la lite, chiamano le Autorità di Pubblica Sicurezza, che di lì a breve sono sul posto e traggono in arresto l’aggressore.
Successivamente a tale episodio, la parte offesa, si reca presso il posto di Polizia sito all’interno del nosocomio in cui veniva dapprima refertata, sporgeva denuncia-querela contro il proprio coniuge, riferendo di avere ricevuto dei violenti colpi in testa poche ore prima.
Riferiva, inoltre, nell’occasione, anche altri soli due fatti in cui il compagno avrebbe adoperato violenza su di lei, assistita dal figliolo, uno dell’anno 2016 ed un altro dell’anno 2018.
Tuttavia, solo poche ore dopo, alle ore 13.20 dello stesso giorno in cui il coniuge veniva arrestato, presso il Commissariato di P.S. competente, escussa a S.I.T., ritrattava in parte quanto dichiarato precedentemente, attribuendo in buona sostanza gli episodi di aggressività nei suoi riguardi all’asserito abuso di sostanze alcoliche da parte del partner.
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La abitualità nei maltrattamenti.
Così, nella pronuncia analizzata, l’Interprete, dopo un resoconto dettagliato delle azioni perpetrate a danno della moglie, senza esitare di evidenziare la particolare meschinità delle stesse nella parte in cui asserisce “ … quanto sopra induce a ritenere che gli sporadici, anche se odiosi, episodi aggressivi…” deve condivisibilmente concludere che “ … non abbiano mai avuto il carattere dell’abitualità … “, semplice – ma ineccepibile – motivazione per la quale il delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., non poteva ab origine ritenersi configurato, quindi il fatto sussistere, a carico dell’imputato, il quale, tuttavia, per ciò veniva tratto in arresto.
Del resto, non poteva sfuggire al Giudicante della Udienza preliminare che “… i maltrattamenti in famiglia integrano una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, che possono essere sia commissivi che omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, reato che si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità …”[1], abitualità del tutto assente, come correttamente rilevato, nel caso in esame, dove vi sono stati unicamente degli episodi – che per quanto abietti – erano distanti anni da quello in cui il marito veniva colto sul fatto di colpire la propria compagna, privi, inoltre, di qualsiasi riscontro, come ad esempio certificati di pronto soccorso o testi oculari, ritrattati per giunta dalla stessa denunciante a distanza solo di poche ore dalla prima querela.
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L’interpretazione a contrario del GUP capitolino.
Da altro angolo visuale, l’interesse è destato in chi legge, da quanto ritenuto dal Giudice, sul tema delle lesioni personali patite dalla compagna dell’aggressore nell’episodio che ha determinato l’arresto in flagranza dell’allora indagato, aggravate ex artt. 585 c.p., in relazione all’art. 577 comma 1, n. 1 e 61 n. 11 quienquies c.p., in quanto assistite dal figlio minorenne dei due.
Ora, come noto, la quaestio iuris prende le mosse dalla ratifica del Trattato di Lanzarote e quindi dall’entrata in vigore della legge n. 172 del 2012[2], poiché nella vigenza della disciplina anteriore, secondo costante orientamento interpretativo di legittimità, “ … il reato di lesioni lievissime commesso contro uno dei soggetti di cui all’art. 577, 2º comma, c.p., anche in occasione del reato di maltrattamenti, è procedibile a querela, poiché l’art. 582, 2º comma, c.p. che prevede la procedibilità di ufficio se ricorrono le aggravanti di cui all’art. 585 c.p., fa espressamente salvi i casi di cui all’ultima parte dell’art. 577 c.p. …”[3].
Tuttavia, stante la vigenza all’epoca dei fatti in commento del suddetto impianto normativo tratto dalla ratifica del Trattato di Lanzarote, per la protezione dei diritti inviolabili del fanciullo, il Magistrato dell’Udienza Preliminare chiamato a decidere in seguito a richiesta e conversione del rito nelle forme del Giudizio abbreviato, evidentemente incalzato in tal senso dalla difesa, nonostante la espressa richiesta di condanna per la ritenuta procedibilità d’ufficio anche dell’ipotesi delle lesioni personali avanzata dal Pubblico Ministero, richiamando testualmente la seguente massima “… Il reato di lesioni personali, quando aggravato ai sensi dell’art. 576, 1° comma, n. 5, c.p., perché commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, è procedibile d’ufficio, anche nell’ipotesi di lesioni lievissime, per effetto del richiamo operato dall’art. 582, 2° comma, c.p. all’art. 585 e di questo al citato art. 576 …”[4], ragionando a contrario, concludeva “…se ciò è vero, è parimenti vero che, nelle ipotesi in cui il reato di maltrattamenti sia ritenuto, come nella specie, insussistente, deve parimenti escludersi che la sussistenza di quell’aggravante renda la relativa ipotesi di reato procedibile ex officio, onde deve senz’altro pronunciarsi, in relazione al reato in questione, sentenza di non doversi procedere …”, cristallizzando con ciò un principio di diritto non ancora sugellato nel diritto vivente expressis verbis, benché del tutto condivisibile e privo di vizi logico-argomentativi.
Invero, dall’introduzione della circostanza aggravante comune di cui all’art. 61 comma 1, n. 11 quinquies c.p., avvenuta, come noto, con la legge n. 119/2013, che ha convertito con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, adottato nell’ambito di iniziative di contrasto alla c.d. violenza di genere o in danno di categorie di soggetti vulnerabili[5], non vi sono voci univoche, a parte la sistematica del codice ed il richiamo dell’art. 582 c.p. agli artt. 583 e 585 c.p., volte a sopire le interpretazioni che di volta in volta il Tribunale del Merito è chiamato ad applicare.
In definitiva, stante anche la modestia delle conseguenze dell’azione delittuosa perpetrata ai danni di un soggetto vulnerabile – soli cinque giorni di prognosi – pur se cagionati sotto la diretta percezione di un minore, vista la resipiscenza della denunciante circa la memoria di quanto in effetti subito, risulta, ad opinione di chi scrive, coerente l’interpretazione resa dal Giudice dell’Udienza Preliminare capitolino, che alla lettera della sistematica del codice ed in ossequio all’interpretazione, seppur a contrario, di principi di diritto massimati dal Supremo Consesso di Legittimità sul tema, rende una coerente risposta ad una questione passibile di diverse e contrapposte letture.
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Note
[1] Così in Cass. pen., sez. VI, 31-05-2012, n. 34480. Ex Multis: Cass. pen., sez. VI, 23-01-2019, n. 4935.
In tema di maltrattamenti in famiglia, integra gli estremi del reato la condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, a un’altra persona, che ne rimane succube, imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante, che non ricorre qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti. Conformi: N. 3570 del 1999 Rv. 213516, N. 37019 del 2003 Rv. 226794, N. 8510 del 1996 Rv. 205901 Cass. pen., sez. I, 24-01-2019, n. 12653.Non costituisce titolo ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive ai sensi dell’art. 656, 9° comma, lett. a), c.p.p. il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato ex art. 61, n. 11-quinquies, c.p. per essere stato il fatto commesso in presenza di un minore di anni quattordici, atteso che non sussiste continuità normativa tra detto delitto e l’ipotesi aggravata di maltrattamenti in danno di un minore di anni quattordici, contemplata dal previgente art. 572, 2° comma, c.p., al quale la suddetta lett. a) seguita a fare formale rinvio.
Vedi: N. 18833 del 2018 Rv. 272985, N. 52181 del 2016 Rv. 268352; Cass. pen., sez. VI, 23-02-2018, n. 18833.Il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all’interno delle mura domestiche (c.d. violenza assistita), sempre che sia stata accertata l’abitualità delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi. Vedi: N. 37019 del 2003 Rv. 226794, N. 4933 del 2004 Rv. 229514, N. 8592 del 2009 Rv. 246028, N. 6724 del 2018 Rv. 272452;Cass. pen., sez. VI, 31-05-2012, n. 34480.
[2] Testo integrale su: https://leg16.camera.it/561?appro=517.
[3] Cass. pen., sez. VI, 19-01-2016, n. 5738; ex multis Conformi: N. 19700 del 2011 Rv. 249799, N. 23827 del 2013 Rv. 256312 Vedi: N. 29486 del 2009 Rv. 244434, N. 4584 del 2014 Rv. 262053 Inserimento in banche dati Foro italiano: gennaio 2016.
[4] Così in Cass. pen., sez. VI, 22-01-2020, n. 11002. Ex Multis: Conformi: N. 3368 del 2016 Rv. 266007
Vedi: N. 23827 del 2013 Rv. 256313, N. 38690 del 2013 Rv. 257091.
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