Nel caso di estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., il giudice non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione ovvero della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada

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(Annullamento senza rinvio)

(Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 168-ter; Cod. strada, art. 224, c. 3)

Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione

L’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Bergamo che, nel dichiarare estinti per esito positivo della messa alla prova i reati di cui agli artt. 590-bis cod. pen. e 189 cod. strada, aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata dì anni uno e mesi sei.

Il ricorrente, in particolare, si doleva dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria per violazione dell’art. 224, comma 3, cod. strada ai sensi del quale, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte del reo (e perciò anche nel caso di estinzione del reato a norma dell’art. 168-ter, comma 2, cod, pen.), il prefetto – e non il giudice penale – procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e alla conseguente irrogazione di essa lamentandosi quindi inosservanza della legge penale sotto il profilo della violazione del disposto di cui agli artt. 168-ter, comma 2, secondo periodo, cod. pen.; 224, comma 3, cod. strada; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità sotto il profilo della violazione del disposto di cui agli artt. 224, comma 3, cod. strada e 222, comma 1, cod, strada; esercizio da parte del giudice penale di una potestà riservata dalla legge ad un organo amministrativo.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva stimato fondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal riguardo innanzitutto che la Suprema Corte, pronunciandosi in casi analoghi, ha già affermato che il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione ovvero della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada e ciò in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis e 187 comma 8-bis, la cui disciplina lascia appunto al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015; Sez. 4, Sentenza n. 39107 del 08/07/2016).

Da ciò se ne faceva conseguire l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sospensione della patente guida, con eliminazione della relativa statuizione e la trasmissione degli atti al competente Prefetto di Bergamo.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi affermato, citandosi precedenti conformi, che il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione ovvero della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada stante la sostanziale differenza che connota questi istituti.

Ove, invece, si dovesse verificare una situazione di questo genere, ben si potrà contestare un tale provvedimento richiamandosi tale giurisprudenza.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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