La causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis codice penale deve ritenersi applicabile anche ai casi di ricettazione per i quali è stata riconosciuta l’attenuante del fatto di particolare tenuità

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 (Annullamento con rinvio)

(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 131-bis, 648)

Il fatto

La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza resa dal Tribunale di Trapani con cui veniva dichiarata la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di ricettazione di un ciclomotore provento di furto.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questa sentenza proponeva ricorso l’imputato tramite il suo difensore di fiducia deducendo: 1) violazione di legge in relazione all’articolo 648 codice penale e travisamento delle emergenze processuali poiché elemento fondamentale del reato di ricettazione è la consapevolezza della provenienza illecita dell’oggetto ricevuto ma, nel caso in esame, l’imputato era stato ignaro della provenienza illecita e aveva fornito un’esauriente spiegazione in merito dichiarando nell’immediatezza di averlo acquistato quattro giorni prima da un cittadino rumeno come emergeva dalla annotazione di servizio in atti rilevandosi al contempo come il ciclomotore versasse in pessime condizioni materiali e fosse stato sottratto oltre vent’anni prima; 2) violazione degli articoli 712 e 131 bis codice penale poiché la condotta posta in essere dall’imputato, per il ricorrente, era riconducibile all’ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto tenuto conto altresì del fatto che poteva essere riconosciuta in favore dell’imputato la causa di non punibilità della particolare tenuità del danno; 3) violazione dell’articolo 62 primo comma n. 4 codice penale poiché il tribunale non aveva riconosciuto l’attenuante suindicata in relazione al danno patrimoniale di speciale tenuità; 4) violazione dell’articolo 133 codice penale poiché, per la difesa, la valutazione complessiva della vicenda avrebbe dovuto portare all’applicazione di una pena meno gravosa.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva reputato fondato limitatamente alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis codice penale.

Difatti, se il primo motivo era reputato generico in quanto non si confrontava per la Corte di legittimità con la motivazione resa dalla Corte d’Appello che a sua volta, da un lato, aveva ritenuto inverosimile l’assunto dell’indagato, riportato nella Annotazione di Polizia giudiziaria del 15 settembre 2016, secondo cui questi avrebbe acquistato il ciclomotore circa quattro giorni prima del controllo da un cittadino rumeno di cui non sapeva indicare le generalità e che non era neppure in grado di riconoscere, dall’altro, sempre la Suprema Corte, in modo corretto, la Corte territoriale aveva ritenuto che tale giustificazione fosse del tutto inattendibile e quindi dimostrasse la volontà dell’imputato di occultare la provenienza del bene nella consapevolezza della sua origine illecita in guisa tale che, così facendo, i giudici di seconde cure avevano correttamente applicato i criteri più volte ribaditi dalla Corte di legittimità in ordine alle modalità di accertamento del dolo della ricettazione così come il secondo motivo di ricorso era stimato manifestamente infondato in ordine alla qualificazione giuridica della condotta poiché la Corte di merito, per un verso, aveva escluso la credibilità della versione fornita dall’imputato in merito alle modalità di acquisto del ciclomotore e ne aveva desunto la volontà di non rivelare la provenienza del bene rinvenuto nella sua disponibilità in ragione della piena consapevolezza della provenienza illecita, per altro verso, aveva correttamente ritenuto assorbita dal rigetto della richiesta di derubricazione della condotta ascritta all’imputato la doglianza subordinata con la quale l’appellante aveva richiesto, previa riqualificazione della condotta ex articolo 712 cod. pen. il riconoscimento della causa di non punibilità ex articolo 131 bis codice penale, sull’implicito presupposto che il delitto di ricettazione, anche nella sua versione attenuata, non potesse rientrare nell’ambito di applicazione del suindicato istituto per superamento dei limiti edittali, veniva pur tuttavia rilevato, dopo essersi fatto presente che, con sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020 pubblicata il 21 luglio 2020, era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 131 bis cod. pen., per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, anche nell’ipotesi attenuata, che, proprio alla stregua di tale pronunzia, la causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis codice penale deve ritenersi applicabile anche ai casi di ricettazione per i quali è stata riconosciuta l’attenuante del fatto di particolare tenuità.

Tal che se ne faceva conseguire come dovesse essere annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo che avrebbe dovuto valutare la sussistenza degli eventuali presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis codice penale.

Precisato ciò, il terzo motivo di ricorso era ritenuto infondato in quanto esso, per gli Ermellini, riproponeva pedissequamente il terzo motivo di gravame che era stato respinto dalla Corte d’Appello sul rilievo che proprio il contenuto danno patrimoniale era stato all’origine del riconoscimento dell’attenuante speciale del fatto di particolare tenuità in favore dell’imputato essendo in effetti noto che un medesimo elemento di fatto non può essere oggetto di duplice valutazione e nel caso in esame certamente il riconoscimento dell’attenuante speciale risulta più favorevole all’imputato e medesima sorte processuale riceveva il quarto motivo di ricorso perché considerato generico in quanto non si era confrontato con la motivazione e si era limitato ad invocare un’ulteriore riduzione di una pena già determinata in misura molto contenuta senza allegare specifici elementi che avessero potuto giustificare una determinazione più indulgente nei confronti dell’imputato.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi stabilito, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156/2020, che la causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis codice penale deve ritenersi applicabile anche ai casi di ricettazione per i quali è stata riconosciuta l’attenuante del fatto di particolare tenuità.

Tale pronuncia, quindi, ben può essere presa nella dovuta considerazione ove si invochi l’applicazione di siffatta causa di non punibilità laddove sia posta in essere una condotta illecita di questo genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su questa tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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