La legittima difesa come scriminante, causa di giustificazione o esimente
La legittima difesa rappresenta un istituto di civiltà giuridica. Trattasi di una scriminante (altrimenti detta causa di giustificazione o esimente) che rende legittimo un comportamento che altrimenti configurerebbe una fattispecie penale. La condotta viene scriminata poiché rappresenta una reazione necessaria e priva di alternative di un soggetto che viene ingiustamente aggredito da altri. Prima di addentrarci nella analisi della difesa legittima e delle recenti riforme intervenute nella materia è opportuno sottolineare che la legittima difesa è una delle cause di giustificazione previste espressamente dal codice Rocco. Secondo la teoria bipartita del reato, per la quale ogni reato è composto da un elemento soggettivo ed uno oggettivo, la causa di giustificazione rappresenta un elemento negativo del fatto di reato la cui assenza deve essere provata per poter punire la condotta. Accedendo invece alla teoria tripartita, per la quale il reato è composto dal fatto umano, dall’antigiuridicità e dalla colpevolezza, la causa di giustificazione viene denominata scriminante ed opera sul piano dell’antigiuridicità. In tale caso la presenza della scriminante rende il comportamento legittimo per l’ordinamento e non rappresenta un elemento negativo del fatto.
Differenza delle scriminanti rispetto alle scusanti, alle condizioni di non punibilità ed alle immunità
Nonostante la differente terminologia, le cause di giustificazione o scriminanti od esimenti comportano comunque l’esclusione del reato, operando su un piano oggettivo, a differenza delle scusanti che operano sul piano soggettivo della colpevolezza. Da non confondere con le scriminanti sono poi le condizioni di non punibilità, le quali mantengono inalterata l’antigiuridicità e colpevolezza del fatto, ma, per ragioni di opportunità politica, non lo puniscono (vedi l’art. 131 bis c.p.). Circa le immunità si potrebbe invece discutere di una sorta di causa di esclusione della pena personale, attribuita a determinati soggetti che vengono esentati dalla punizione del diritto penale a causa del ruolo ricoperto.
Per quanto riguarda le scriminanti, bisogna precisare che esse sono passibili di applicazione analogica (in quanto è in bonam partem), ed è altresì possibile estendere i loro effetti anche ai concorrenti del reato. Inoltre si applicano al soggetto le scriminanti anche se da egli non conosciute, non ritenute esistenti per errore o erroneamente supposte ex art. 59 c.p. (quest’ultimo dato le differenzia dalle normali circostanze del reato la cui erronea supposizione invece non ha valore).
Caratteristiche della legittima difesa
Passando alla lettura dell’art. 52 c.p. possiamo notare la fissazione normativa dei requisiti della legittima difesa: l’attualità del pericolo, la proporzione tra reazione e difesa, la necessità della reazione e l’offesa ingiusta. Il codice esordisce sancendo la non punibilità di “chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui” in cui la costrizione indicata dal legislatore è una costrizione normativa, non naturalistica, equivalente ad una inesigibilità da parte dell’ordinamento di una diversa reazione, la cui necessità è dovuta dal fatto che il soggetto non avrebbe potuto difendersi altrimenti con una condotta lecita o comunque meno lesiva di quella tenuta. La reazione è “contro il pericolo attuale”, imminente, concreto e non passato o futuro “di un’offesa ingiusta”[1]. Per tale motivo non agisce in legittima difesa chi opera in via preventiva, per risentimento, per ritorsione[2] o per uno scopo punitivo. Non sussiste parimenti la suddetta scriminante nei casi in cui si è provocato il pericolo stesso, come quando si accetta una sfida (es. in una rissa) nonostante la possibilità di evitare la situazione senza danno[3]. Eppure la giurisprudenza, in presenza di casi caratterizzati da maltrattamenti ripetuti ha tenuto più in conto la necessità della reazione che l’attualità del pericolo inteso nel senso cronologico di contemporaneità, così riconoscendo la legittima difesa alla donna che uccideva il marito violento durante il sonno di questi. Come anticipato, deve esserci il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, un’offesa ad un bene individuale della vittima che sia contra ius. Infine, ultimo requisito della legittima difesa è la presenza della proporzione tra l’offesa e la reazione. La proporzione può essere valutata tra i beni dell’aggressore e dell’aggredito che devono essere omogenei o di pari valore, tra i mezzi utilizzati per difendersi e quelli disponibili (anche se per alcuni autori ciò concerne il giudizio sulla necessità della reazione), oppure si può accertare la proporzione con un giudizio complesso che tenga conto oltre che dei beni e dei mezzi anche del grado del pericolo dell’offesa ingiusta e le caratteristiche del caso concreto. Al ricorrere di tutti i menzionati requisiti, la condotta del soggetto anche se integrante una fattispecie di reato è ritenuta legittima dall’ordinamento, escludendo l’integrazione del reato stesso.
La legittima difesa domiciliare
Il legislatore è intervenuto più volte sull’istituto della legittima difesa determinando così una scomposizione dell’originaria unità di questa scriminante. Dapprima con la legge n. 59 del 2006 viene introdotta la c.d. legittima difesa domiciliare. Questa è caratterizzata dalla presunzione assoluta della proporzione tra offesa e difesa (rimarcata dall’introduzione dell’avverbio “sempre” con la l. n. 36/2019 per evitare letture relative della presunzione) nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma c.p. (violazione di domicilio) “se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”. Pertanto, al ricorrere dei requisiti indicati, tra cui quello dell’arma legittimamente detenuta, sussiste “sempre” la proporzione tra offesa e difesa, una presunzione iure et de iure che necessita comunque dell’accertamento degli altri requisiti della difesa legittima quali la necessità della reazione o l’attualità del pericolo. Questa norma ha destato non poche problematiche circa il fine richiesto della difesa: nella lettera a) l’incolumità propria o altrui; nella lettera b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Questa aggressione si intende alla persona in quanto altrimenti tale parte della norma sarebbe illegittima per disparità dei beni in gioco. Difatti, secondo una lettura costituzionalmente orientata e rispettosa della CEDU oltre che della Carta di Nizza, il bene vita non può mai essere aggredito se non per la tutela di un bene di pari valore quale sicuramente non può essere un bene patrimoniale. Fin dalla nascita di tale modifica dell’art. 52 c.p. la dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di conferire un senso logico alla differenza tra le due ipotesi contemplate dalle lettere a) e b) per evitare che la prima fosse ricompresa implicitamente nella seconda. Si possono menzionare a tale scopo tre letture che differenziano le due ipotesi: la prima basata sui beni tutelati (l’incolumità da una parte, la libertà o la vita nell’altra); la seconda che fa perno sull’aggressione alla persona che nel primo caso è diretta, nel secondo indiretta; la terza che prende come elemento di distinzione il fatto che il pericolo nella lett. b) può anche non essere imminente per la persona, ma solo concreto.
La riforma della legittima difesa con la legge n.36 del 2019
Ancora più recentemente il legislatore è tornato ad intervenire sull’art. 52 c.p. con la legge n. 36 del 2019 che introduce una ulteriore specificazione della legittima difesa nei casi di violazione di domicilio “posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”. In questa ipotesi sussiste “sempre” la legittima difesa nei confronti di chi compie un atto per respingere l’intrusione avvenuta nei termini definiti dalla legge. Eppure la Cassazione ha interpretato in via relativa questa presunzione apparentemente assoluta, in quanto una lettura costituzionalmente orientata della norma, rispettosa al contempo dei testi sovranazionali già menzionati, richiede comunque l’accertamento della necessità della reazione all’offesa, così ridimensionando significativamente quella presunzione che il legislatore aveva costruito in termini assoluti.
Bisogna infine evidenziare che quanto fin qui espresso in tema di legittima difesa domiciliare (art. 52, II comma c.p.) e di quella in costanza di una intrusione avvenuta con violenza o minaccia (art. 54 u.c. c.p.) vale anche quando “il fatto è avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale” (art 52, III comma c.p.).
La modifica dell’eccesso colposo
Il legislatore del 2019 è intervenuto anche in tema di eccesso colposo. L’art. 55, I comma c.p. prevede che in caso di eccesso colposo dei limiti delle cause di giustificazione, tra cui ovviamente è citata anche la legittima difesa, “si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. Il superamento dei limiti della causa di giustificazione che ci interessa è quello della proporzione tra reazione e difesa, che deve avvenire per colpa, ovverosia per imprudenza, imperizia, negligenza e non a seguito di una scelta cosciente e volontaria[4]. Inoltre, presupposto della configurazione dell’eccesso colposo è il ricorrere di tutti i requisiti della causa di giustificazione i cui limiti poi si superano. Detto altrimenti, non vi può essere eccesso colposo della legittima difesa se non vi è alla base la legittima difesa stessa completa in tutti i suoi requisiti. Il legislatore è quindi intervenuto ed ha aggiunto un ulteriore comma, il quale prevede che, nei casi della legittima difesa domiciliare (ex art. 52, II, III e IV comma c.p.) “la punibilità è esclusa”, ricorrendo verosimilmente una condizione di non punibilità e non di certo una scriminante, “se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n.5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. In altre parole, l’eccesso colposo non viene punito dal legislatore nei casi di legittima difesa domiciliare quando ricorrono le condizioni dell’art. 61, primo comma, n.5), ovverosia “l’aver profittato di circostanze di tempo, luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”, condizioni che, si ricordi, sono dettate però in tema di circostanze aggravanti, oppure “in stato di grave turbamento”. Tale stato di turbamento che deve essere grave (anche se non si definisce in base a quale parametro) rappresenta un intervento innovativo nel diritto penale che invece, salvo poche eccezioni come per la provocazione, ritiene in generale irrilevanti gli stati emotivi o passionali. Nei casi di eccesso colposo ex art. 55 II comma c.p. il grave turbamento invece acquisisce una importanza fondamentale al fine di stabilire se la condotta dell’agente è punibile o no. Tale turbamento, che non si comprende se possa essere meramente astenico, come la paura, o fattore di una reazione improvvisa, quale la rabbia, non deve essere la causa della reazione, ma lo stato nel quale l’individuo agisce. Difatti la norma prescrive che si esclude la punibilità di chi ha agito “in” e non “per” o “a causa” di uno stato di grave turbamento. Inoltre si dichiara espressamente che tale stato emotivo non deve preesistere o essere causato da fattori esterni, ma deve essere “derivante dalla situazione di pericolo in atto”. In aggiunta a ciò, ci si chiede per quanto deve sussistere tale grave turbamento, essendo comunque certo che deve esserci al momento dell’eccesso colposo. Alla luce di questo intervento legislativo che rappresenta anche una parziale abolitio criminis in quanto ha reso non punibili comportamenti che prima lo erano, possono esprimersi anche alcune considerazioni di ordine generale riguardanti il grave turbamento. Questo stato emotivo generico viene opportunamente preso in considerazione nella valutazione della punibilità o meno dell’agente, in quanto gli stati emotivi e passionali, anche se non di origine patologica, hanno una evidente influenza nella volontà del soggetto e ancor prima nella sua percezione[5]. Per tale motivo sarebbe stato più opportuno valorizzare questo stato emotivo ad altre ipotesi di eccesso colposo, oltre a quella della legittima difesa domiciliare, come nella legittima difesa ex art. 52 I comma c.p. o per lo stato di necessità.
L’accertamento della legittima difesa e dell’eccesso colposo
In merito all’accertamento della scriminante della legittima difesa e del suo eventuale eccesso colposo, l’orientamento maggioritario in giurisprudenza reputa che tale accertamento “deve essere effettuato con un giudizio ex ante calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione”[6] (Cassazione penale sez. IV – 28/02/2018, n. 24084).
La legittima difesa e lo stato di necessità
Merita allora un piccolo cenno la comparazione della legittima difesa con lo stato di necessità ex art. 54 c.p. Queste due esimenti differiscono in primo luogo perché nella legittima difesa vi è una aggressione da parte di un soggetto, mentre nello stato di necessità vi è un pericolo di un danno grave alla persona. Nella prima scriminante si reagisce ad un’offesa ingiusta, nella seconda si agisce perché costretti dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona (species dell’offesa ingiusta), un pericolo non volontariamente provocato, né altrimenti evitabile. Differenti sono anche gli effetti in ambito civile, poichè lo stato di necessità, a differenza della legittima difesa, non esime l’agente dal dovere indennizzare chi ha danneggiato con il suo comportamento.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni esposte, l’opera di frammentazione dell’istituto della legittima difesa da parte di un legislatore che si è preoccupato più dei fini propagandistici dei suoi interventi che dell’elaborazione di sagge modifiche coerenti anche a livello sistematico. Inoltre, contro le intenzioni originarie del legislatore, è stato accresciuto il potere discrezionale dei giudici a causa dell’ambiguità e genericità delle disposizioni normative, così generando incertezza nella prassi giurisprudenziale. Pertanto, non pare così audace lodare la maggiore funzionalità e organicità di un codice quasi secolare rispetto agli isolati ed affrettati interventi legislativi mossi da ragioni più di consenso che di razionalità.
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Note
[1] Vedi Cassazione penale sez. VI – 27/09/2018, n. 3769
[2] Vedi Cassazione penale, sez. V, 14/02/2017, n. 12274
[3] Vedi Cassazione penale sez. V – 12/01/2018, n. 15460; Cassazione penale, sez. V, 31/01/2017, n. 9164
[4] Vedi Cassazione penale sez. III – 27/04/2018, n. 30910
[5] Sul tema vedi D. Piva, Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena, Jovene, 2020
[6]in senso conforme Cassazione penale, sez. IV, 03/05/2016, n. 33591; Cassazione penale, sez. I, 22/10/2015, n. 47177
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