Professionisti come gli avvocati, ma potremmo citare anche i commercialisti, gli architetti, gli ingegneri si trovano spesso in situazioni ben più complicate di tanti altri. Basti pensare che il semplice acquisto in un negozio di un qualsiasi bene, sia esso di prima necessità o meno, richiede sempre che il cliente paghi subito il prezzo di ciò che sta comprando. Nel caso degli avvocati, invece, gli ingranaggi sono ben più complicati e richiedono molto più tempo per entrare correttamente in funzione.
>>Tutte le criticità relative al compenso dell’Avvocato e al recupero del credito vengono analizzate dall’Avv. Alessio Antonelli nell’Ebook “Il compenso dell’Avvocato. Come recuperare il credito professionale“, di cui diamo una anticipazione di seguito.>>
Oneri maggiori per gli avvocati e poche tutele
Negli ultimi anni si è assistito all’attribuzione al professionista/Avvocato di oneri sempre maggiori.
La Legge 31 dicembre 2012 n. 247, c.d. “Legge professionale”, ha introdotto a carico degli Avvocati alcuni obblighi di non poco conto.
Si pensi, ad esempio, alla necessità per il professionista di doversi dotare di un’assicurazione R.C. professionale, o all’obbligatorietà di una polizza infortuni per il professionista stesso ed i propri collaboratori, o ancora all’obbligo di formulazione del preventivo nei confronti del cliente, che individui sin da subito il totale costo della causa e la sua complessità, senza possibilità di tener conto di eventuali imprevisti. Addirittura, è in discussione da tempo l’introduzione dell’obbligo a carico dell’avvocato di dotarsi di POS che, come noto, potrebbe certamente avere dei benefici, ma anche degli svantaggi, soprattutto in termini di adempimenti non solo pratici ma anche contabili.
A fronte di tutto questo, tuttavia, non si assiste ad un’adeguata tutela dal maggiore rischio in cui possa imbattersi il professionista, vale a dire la possibilità (tutt’altro che remota!) di insolvenza del cliente.
Come recuperare il compenso
La vigente normativa consente all’avvocato di intraprendere tre strade per il recupero del proprio credito per le prestazioni effettuate:
- il ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell’articolo 633 e seguenti c.p.c.,
- l’utilizzo della procedura ex articolo 28 della Legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificata dal Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150,
- la citazione diretta del cliente dinanzi al Giudice di Pace per crediti inferiori ad Euro 5.000,00.
Ma anche tali strumenti posti a tutela delle retribuzioni dei professionisti presentano ben più di una criticità.
Innanzitutto, vi è l’obbligo del versamento del contributo unificato necessario ai fini dell’iscrizione a ruolo del relativo procedimento, con importi pagati dal professionista che possono arrivare anche a diverse centinaia di Euro, con conseguente aggravio di spese per l’avvocato che vuole semplicemente recuperare quanto legittimamente gli spetta in ragione dell’opera intellettuale prestata.
Altro “ostacolo” è rappresentato, nel caso in cui si decida di intraprendere la strada del ricorso per decreto ingiuntivo, dall’obbligo di autenticazione della (o delle) relativa/e parcella/e da parte del Consiglio dell’Ordine del Foro di appartenenza, per potersi dire soddisfatto il requisito dell’articolo 633, comma 1 n. 2, c.p.c.. Tale procedura di “autentica” della parcella, oltre a non essere breve nei tempi, prevede altresì il pagamento di una c.d. tassa pareri calcolata in percentuale all’importo totale della notula, che rappresenta un ulteriore costo da anticipare per vedere “certificata” l’attività svolta.
Ulteriori esborsi si registrano relativamente agli atti effettuati dall’Ufficiale Giudiziario per spese di notifica (ultimamente mitigati solo in parte dall’introduzione delle notifiche a mezzo PEC, posto che se il cliente è una persona fisica è altamente improbabile che sia dotato di indirizzo di posta elettronica certificata), per l’apposizione della formula esecutiva e per tutte quelle altre spese comunque imposte dalla legge.
Quindi, l’avvocato che abbia prestato diligentemente la propria attività con notevole dispendio di tempo ed abbia magari anche ottenuto risultati favorevoli per il proprio assistito, si trova allo stato attuale a dover anticipare diverse centinaia di Euro per il recupero di quanto gli è legittimamente dovuto a fronte dell’opera prestata, soldi che non sa se e quando recupererà, dati i noti tempi, non certo brevi, in generale della giustizia in Italia e, in particolare, delle procedure esecutive.
E allora quando si può procedere al recupero del credito nei confronti del cliente insolvente? E’ sufficiente la semplice emissione, da parte del professionista, del prospetto di parcella nei confronti del proprio cliente? E se il compenso dell’avvocato non è determinabile in base a delle tariffe obbligatorie?
La strada che l’avvocato si trova ad intraprendere per poter recuperare il proprio credito professionale di fronte a un cliente insolvente è tutt’altro che in salita, strada resa ancora più impervia da un orientamento non unitario della giurisprudenza di merito.
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L’e-Book affronta le diverse casistiche di mancato pagamento, totale o parziale, degli onorari dell’Avvocato e i relativi strumenti di recupero delle spettanze, di tipo stragiudiziale e giudiziale. Il linguaggio tecnico è a supporto del carattere estremamente pratico dell’opera, che si pone come strumento operativo a sostegno del diritto al compenso del Professionista. Alessio AntonelliAvvocato cassazionista, è Senior Associate dello Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di Diritto civile, commerciale, societario, tributario, amministrativo e del lavoro. Membro del Centro Studi istituito all’interno dello Studio, è altresì Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzati annualmente dallo Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
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