Quando la denuncia di un conflitto negativo di competenza è inammissibile

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(Dichiarato insussistente il conflitto)

Il fatto

Il Presidente del Tribunale di Napoli, Sezione Riesame, restituiva gli atti al Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, “al fine di valutare la propria competenza” in ordine a un ricorso in opposizione, proposto ai sensi dell’art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso un’ordinanza emessa da detto Giudice per le indagini preliminari in sede di udienza di verifica dei crediti dopo la confisca ai sensi dell’art. 240-bis, cod. pen.

Il conflitto di competenza

Il Giudice per le indagini preliminari, a sua volta, sollevava conflitto di competenza ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen.

Dopo avere premesso che ricorreva un’ipotesi di “possibile conflitto fra due diverse autorità giudiziarie investite della trattazione del presente procedimento”, questo organo giudicante rilevava, sulla base di articolate argomentazioni, che su detta opposizione avrebbe dovuto provvedere il Tribunale di Napoli – Sezione Riesame.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Gli Ermellini osservavano in via preliminare che la denuncia di un conflitto negativo di competenza è inammissibile in assenza di due formali provvedimenti provenienti da due organi giudiziari che manifestano la decisione di non provvedere, sul presupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicando la competenza dell’altro, in modo da realizzarsi una stasi del procedimento irrisolvibile senza l’intervento della Corte regolatrice trattandosi di una condizione che non può verificarsi quando il giudice che solleva il conflitto abbia semplicemente ricevuto la trasmissione degli atti o di un’istanza da parte di altro giudice, a mezzo di una missiva che neppure implicitamente assume un contenuto decisionale in ordine alla ricusazione della competenza, ma si limita a sollecitare valutazioni circa la sua assegnazione (Sez. 1, n. 263373 del 24/01/2017; Sez. 1, n. 39972 del 16/09/2014; Sez. 1, n. 16984 del 16/04/2009; Sez. 1, n. 3257 del 06/07/1992; Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992).

Orbene, alla stregua di tale approdo ermeneutico, la Suprema Corte evidenziava come nel caso di specie proprio tale mancanza di una duplice ricusazione della competenza fosse, con evidenza, rinvenibile laddove, come emergeva dagli atti trasmessi e come veniva rappresentato nello stesso provvedimento che sollevava il conflitto, il Tribunale di Napoli-Sezione Riesame aveva semplicemente inviato gli atti al Giudice per le indagini preliminari “al fine di valutare la propria competenza”.

Il conflitto in questione, pertanto, veniva dichiarato inammissibile e gli atti erano trasmessi al Giudice per le indagini preliminari che l’aveva irritualmente sollevato.

Conclusioni

La decisione in esame è interessante nella parte in cui è ivi chiarito quando la denuncia di un conflitto negativo di competenza è inammissibile.

Invero, in tale pronuncia, citandosi precedenti conformi, è postulato che la denuncia di un conflitto negativo di competenza è inammissibile in assenza di due formali provvedimenti provenienti da due organi giudiziari che manifestano la decisione di non provvedere, sul presupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicando la competenza dell’altro, in modo da realizzarsi una stasi del procedimento irrisolvibile senza l’intervento della Corte regolatrice trattandosi di una condizione che non può verificarsi quando il giudice che solleva il conflitto abbia semplicemente ricevuto la trasmissione degli atti o di un’istanza da parte di altro giudice, a mezzo di una missiva che neppure implicitamente assume un contenuto decisionale in ordine alla ricusazione della competenza, ma si limita a sollecitare valutazioni circa la sua assegnazione.

Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di appurare se la denuncia di un conflitto negativo di competenza sia inammissibile o meno.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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