La sottrazione di minorenne

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Nel diritto penale, la sottrazione di minorenne è relativa alla custodia oppure al trasporto di una persona, di età inferiore agli anni 18, contro la sua volontà, di solito per mettere quella persona in un luogo nascosto e senza nessuna autorità stabilita da una legge.

Le motivazioni possono spaziare da una richiesta di riscatto o in prospettiva di un altro crimine oppure in concomitanza con una questione aperta sull’affido dei figli.

Nella realtà attuale, si registra un incremento di rapimenti di minori in seguito a separazioni o divorzi quando uno dei genitori desidera tenere per sé il figlio nonostante quello che ha stabilito l’autorità giudiziaria.

In alcuni paesi, ad esempio negli Stati Uniti, il fatto non costituisce reato se il minorenne è consenziente.

Nel lessico corrente, il rapimento o il sequestro di persona o di un minorenne è spesso fatto rientrare nella stessa categoria, in modo particolare quando è finalizzato alla custodia dello stesso da parte di uno dei genitori.

In presenza di simili circostanze, si ricorre di più ai vocaboli “sottrazione di minorenni”.

La sottrazione di minori in Italia

A differenza dei sistemi penali anglosassoni, il reato previsto dagli articoli 573 e 574 del codice penale, sussiste quando l’agente ponga in essere la sottrazione senza il consenso di uno dei due genitori, a meno che il fatto non avvenga allo scopo di tutelare il minore da un’eventuale comportamento pregiudizievole.

Questo accade perché il legislatore italiano considera sempre superiore l’interesse del minore.

I genitori, eventualmente, possono affidare il minore a terzi nell’ambito della cerchia dei parenti oppure custodirlo nella prospettiva di un matrimonio se il minore abbia compiuto il sedicesimo anno e sia stato sentito il proprio parere favorevole al negozio.

La sottrazione si differenzia dal sequestro (art. 605 c.p.) che prevede un’aggravante specifica se compiuto in danno del minore, in particolare attraverso l’utilizzo di violenza o simile, anche da parte del genitore.

La sottrazione di minori nel resto del mondo

Nelle circostanze nelle quali si riscontra la scomparsa di minori, si deduce una  manifesta carenza del consenso del soggetto.

Una considerazione, però, merita il discorso sull’età anagrafica.

Si presume che un minore sia titolare di una capacità giuridica oltre che della capacità di intendere e di volere.

Questo significa che l’assenza di consenso può diventare una discriminante per valutare l’età del minore specialmente in vista di decisioni cruciali da parte dell’autorità giudiziaria.

Anche se il minore esprime il proprio consenso ad essere portato via, e anche se il genitore dimostra di essere titolare della potestà, questo non giustifica l’atto di sottrazione.

Se, d’altra parte, il minore si dovesse rifiutare di agire in combutta con l’adulto, il consenso dello stesso non dovrebbe essere  sufficiente per discolparsi davanti alla legge.

Bride kidnapping è un termine utilizzato nei paesi anglosassoni, per includere qualsiasi sottrazione di persone, anche adulte, realizzate contro la loro volontà, specialmente in vista di matrimoni.

Si tratta di un comportamento spesso riscontrato presso le popolazioni nomadi dell’Asia Centrale. Dopo la caduta della dittatura comunista, è riemersa in alcuni paesi come il Kirghizistan in concomitanza con le rivendicazioni per i diritti delle donne.

Express kidnapping è un tipo di sottrazione frequente in molti paesi dell’America Latina, allo scopo di ottenere un riscatto che può essere facilmente riscosso.

Tiger kidnapping consiste nel prendere una persona in ostaggio in vista del compimento di un successivo reato, ad esempio il rapimento di un minore allo scopo di indurre il commerciante all’apertura della cassaforte.

La parola deriva dall’osservazione dell’omonimo felino nei confronti della propria preda.

La criminalistica

Secondo una recente statistica, in Iraq risultavano circa millecinquecento minori scomparsi.

Nel 2004, il primato apparteneva al Messico, mentre nel 2000 alla Colombia.

Complessivamente nel resto del mondo si registrano in media 12.500-25.500 scomparse all’anno rispetto ai 3600 in Colombia e ai 3000 in Messico avvenute nel 2000.

A metà degli anni 2000 il numero di sottrazioni in Colombia è diminuito di 687 unità e le statistiche continuano a registrare progressi.

In Messico non sempre è facile rilevare elementi precisi a causa del sospetto coinvolgimento delle forze di polizia nei procedimenti.

Alcuni anni fa il Los Angeles Times definì la capitale dell’Arizona, Phoenix, come la capitale dei rapimenti, registrando un centinaio di casi all’anno di richieste di riscatto, virtualmente legati al traffico di droga e di esseri umani in Messico.

Negli Stati Uniti, 203,900 minori risultano vittime di sottrazioni e 58.200 quelli commessi al di fuori della famiglia.

Di questi 115 sono risultati rientranti in categorie omogenee del reato.

In passato, in alcune parti del mondo, ad esempio in Sudan, i rapimenti erano spesso utilizzati per ridurre in schiavitù le persone.

In tempi più recenti, in estremo oriente, le persone sono reclutate come ciurma per il traffico di mercantile.

In questi casi i rapimenti sono legati agli episodi di pirateria.

Si stima che alcuni anni fa 661 marinai siano stati rapiti per comporre ‘’equipaggio delle navi.

Si stima un introito pari a cinquecento milioni di dollari all’anno, che provengono dai riscatti dei sequestri da parte delle organizzazioni criminali.

Alcuni autori indicano il tiger kidnapping come il metodo al quale ricorrono più spesso le organizzazioni terroristiche.

Gli articoli del codice penale italiano

L’articolo 573 del codice penale rubricato “sottrazione consensuale di minorenni” recita:

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale [316-320 c.c.] o al tutore [346 c.c.], ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo con la reclusione fino a due anni.

La pena è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

L’articolo 574 del codice penale rubricato “sottrazione di persone incapaci” recita:

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

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