Incapacità sopravvenuta: quali effetti sulla Procura?

Felice Mollo 23/06/21
Nell’oceano del diritto, viene a galla la questione relativa alla sorte della Procura per sopravvenuta incapacità del rappresentato/mandante, tema affrontato solo in minima parte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma che offre spunti di riflessione particolarmente interessanti tenuto conto della recente  pronuncia del Tribunale di Novara (Decreto del 04/08/2016) sugli effetti della procura a seguito della nomina di un Amministratore di sostegno.

Indice:

  1. Brevi cenni sulla Procura;
  2. Il combinato disposto degli artt.1722 e 1728 c.c.;
  3. Il Decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Novara del 04/08/2016.

1          Brevi cenni sulla Procura;

La procura è il negozio giuridico con cui il soggetto interessato conferisce ad un altro soggetto il potere di rappresentarlo nei confronti di terzi, ovvero di compiere per lui uno o più atti o affari giuridici.

La procura può essere generale o speciale a seconda che si riferisca a più atti e affari o ad un singolo atto o specifico affare.

Si tratta dunque, di un atto unilaterale recettizio rivolto a terzi.

Il conferimento della procura avviene mediante una serie di modalità,  può avvenire oralmente, può risultare da comportamenti concludenti o attraverso atto scritto.

L’art.1392 c.c stabilisce e precisa che “ la procura non ha effetto se non è conferita con le forme previste per  il contratto che il rappresentante deve concludere”.

I casi tradizionali di estinzione della procura sono la rinuncia da parte del rappresentante , la revoca del rappresentato, la morte o il fallimento di quest’ultimo.

Nel caso si verifichi la modifica o la revoca della procura generale per qualsivoglia motivo, tale circostanza deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei ai sensi dell’art.1396 c.c.

La loro mancanza determina la non opponibilità ai terzi a meno che non si provi che questi le conoscevano al momento in cui hanno concluso il contratto.

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  1. Il combinato disposto degli artt.1722 e 1728 c.c.;

Come accennato in premessa del presente articolo, una problematica successiva al conferimento della procura è quella relativa al verificarsi dell’incapacità sopravvenuta in capo al rappresentato/mandante e agli effetti sulla procura stessa.

La norma di riferimento è sicuramente l’art.1722 c.c. comma I, dove al numero 4)  prevede espressamente l’estinzione del mandato per il sopraggiungere di una pronuncia di interdizione e di inabilitazione, ossia nei casi in cui lo stato di incapacità legale può rivelarsi totale o parziale per cui si rende necessaria la nomina di un curatore o tutore.

Il legislatore sembra non essere stato esaustivo nel racchiudere tutte le vicende estintive del mandato nella norma sopracitata, infatti nulla precisa per quei casi meno gravi, ove lo stato di incapacità sia naturale o quando si presenti una successiva nomina di un amministratore di sostegno.

L’assenza dell’espresso richiamo dall’art.1722 c.c. tra le ipotesi di estinzione del mandato per il sopraggiungere dell’incapacità comportante la nomina di un amministratore di sostegno, appare dunque come un mancato coordinamento tra la riforma che ha istituito l’amministratore di sostegno e  la disciplina del mandato.

Sarebbe auspicabile, in sede di nomina dell’amministratore, un’espressa presa di posizione del Giudice Tutelare, che ha la possibilità con il Decreto di nomina di far chiarezza ed in particolare di estendere gli effetti propri dell’interdizione e/o dell’inabilitazione alla nomina dell’amministratore di sostegno.[1]

Orbene, il verificarsi dell’incapacità di intendere e di volere potrebbe dunque invalidare la procura.

Molti autori in dottrina, ritengono applicabile alla procura il principio della revocabilità della stessa, stante l’esigenza di evitare che  l’autonomia di un soggetto resti limitata a tempo indeterminato.

Consta precisare, che l’irrevocabilità del mandato previsto dell’art.1723 c.c. attiene al negozio gestorio e si esaurisce nel rapporto interno mandante- mandatario.

Altra norma, che propende per l’estinzione della procura ante incapacità sopravvenuta, è l’art.1728 c.c. il quale stabilisce “ quando il mandato si estingue per morte o incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo”.

Da tale norma è facile dedurre che, se non sussiste un pericolo attuale e concreto, quando si verifica l’incapacità il mandato si estingue.

3. Il Decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Novara del 04/08/2016.

Sul tema la giurisprudenza non è ancora giunta ad un’unanimità di vedute, da segnalare vi è la pronuncia del Giudice del Tribunale di Novara, il quale giunge ad un verdetto rigoroso affermando l’estinzione implicita della procura nel caso di sopravvenuta incapacità e conseguente nomina di un amministratore di sostegno.

A detta del Tribunale “ l’istituzionalizzazione del procuratore generale costituisce causa automatica di estinzione della precedente procura generale attesa l’impossibilità dello stesso, nominato amministratore di sostegno di svolgere la propria attività gestoria al di fuori del controllo giudiziale”.[2]

In un ulteriore passaggio del decreto, il Giudice tutelare si interroga sulla sorte della procura generale rilasciata a persona diversa dal nominato amministratore di sostegno quando vengono conferiti a questo poteri di rappresentanza esclusiva per gli atti di ordinaria amministrazione, questi ultimi da compiersi previa autorizzazione del Giudice tutelare.

Dato fattuale è che la nomina ad amministratore di sostegno conferirebbe al già procuratore la qualità di Pubblico Ufficiale e sottoporrebbe il suo operato a più stringenti controlli da parte dell’Autorità Giudiziaria.

A tal proposito, il Tribunale rileva che l’oggetto del provvedimento di nomina di amministratore di sostegno andrebbe a sovrapporsi a quello della procura generale, trattandosi di attività gestoria di identico contenuto, comportando pertanto, la conseguente estinzione del precedente mandato ai sensi dell’art. 1722 comma I n.4).

In conclusione, da un lato l’incapacità sopravvenuta al conferimento della procura del mandante/rappresentato appare in concreto causa di estinzione della stessa, attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 1722 c.c, dall’altro la pronuncia del Tribunale di Novara ancorerebbe gli effetti estintivi alla procura per il successivo controllo dell’Autorità Giudiziaria sull’operato dell’amministratore di sostegno nominato in un secondo momento alla designazione del soggetto investito della procura.

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Note

[1] D. MURITANO e P. DELL’ANNA “L’amministrazione di sostegno. Gli atti e le autorizzazioni”, in A. Bortoluzzi (a cura di), “L’amministrazione di sostegno”. Applicazioni pratiche e giurisprudenza, Torino, 2005, p. 165, secondo i quali: «occorrerà, nel decreto, decidere: 1) sull’ultrattività di mandati, conferiti e/o ricevuti dal beneficiario prima dell’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno. In caso di decisione in senso negativo, il giudice dovrà debitamente motivare, ricorrendo esplicitamente al rimedio di cui all’art. 411, 4° co., c.c. ovvero facendo risultare una incapacità legale del beneficiario, attraverso l’estensione delle “decadenze” ivi contemplate per gli interdetti e gli inabilitati».

[2] Decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Novara del 04/08/2016.

Felice Mollo

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