Il chiarimento interpretativo delle Sezioni Unite con sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021.
Introduzione
- Primo indirizzo giurisprudenziale: è sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa
- Recente indirizzo giurisprudenziale: necessaria l’esibizione in giudizio di un secondo avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata contenente la C.A.D.
Conclusioni
Introduzione
In tema di notificazione a mezzo posta dell’avviso di accertamento a destinatario temporaneamente irreperibile, con Ordinanza n.21714 dell’8 ottobre 2020, è stata disposta la rimessione degli atti al primo Presidente della Corte di Cassazione affinché sia valutata l’opportunità di sottoporre all’esame delle Sezioni Unite la questione inerente alla sufficienza della prova della spedizione di raccomandata informativa (c.d. C.A.D) o alla necessità di presentare in giudizio il relativo avviso di ricevimento della raccomandata informativa, dimostrando, quindi, di aver garantito al destinatario la conoscibilità dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’Ufficio postale.
In merito a tale questione, sono nati negli anni, due indirizzi nella Giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, contrastanti e discordanti.
1. Un primo orientamento giurisprudenziale esige la prova della sola spedizione della raccomandata informativa
Secondo un primo indirizzo, la notificazione a mezzo si perfeziona per il destinatario decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’Ufficio postale. Infatti ai sensi dell’art. 8 della L. n. 890 del 1982 :“ la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata” richiedendo così, ai fini probatori, la sola spedizione della missiva raccomandata c.d. C.A.D., e non anche la ricezione della stessa.
In quest’ottica, il legislatore ha inteso connettere il perfezionamento dell’iter notificatorio a mezzo posta all’evento “spedizione” della c.d. C.A.D., quando il destinatario risulti temporaneamente irreperibile. Decorso il tempo prescritto si presume la conoscenza legale dell’atto ad opera del destinatario e tale termine è considerato quale dies a quo per l’esplicazione delle attività difensive connesse all’atto notificato.
Il meccanismo così descritto dall’art.8 postula come sufficiente, per il perfezionamento della notifica, l’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del soggetto ricevente e non quindi l’effettiva conoscenza dell’atto ad opera del destinatario, si pensi, ad esempio, alla materiale consegna.
Secondo la Cassazione n. 1418 Sez. U., 01.02.2012 , l’art. 8 della L. 890/1982 «realizza – contemperandoli – due diversi e contrapposti interessi: quello del notificante, acchè sia comunque assicurato un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione dallo stesso promosso, spirato il quale, appunto, “la notificazione si ha per eseguita” anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che, pertanto, da tale momento, “ha la legale conoscenza dell’atto”; quello del notificato – nei casi, di cui allo stesso articolo 8, comma 2, di mancato recapito del piego – a disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l’ufficio postale preposto alla consegna, dal momento che la previsione di tale termine risponde al fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli».
Da tale visione si evince che l’avviso di ricevimento presentato dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore all’ufficio postale, unitamente alla busta chiusa contenente l’atto da notificare, è da considerarsi documento idoneo a dare prova della ritualità del procedimento notificatorio, estrinsecando ed asseverando gli elementi costitutivi della fattispecie perfezionativa. Pertanto non si considera necessaria la dimostrazione della ricezione della C.A.D. ad opera del destinatario, ovvero, la produzione del secondo avviso di ricevimento che viene ritenuto solo finalizzato a rafforzare l’iter notificatorio già antecedentemente perfezionato.
2. Un recente indirizzo ritiene necessaria l’esibizione in giudizio di un secondo avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata contenente la C.A.D.
Differenziato, è un recente orientamento della stessa Corte di Cassazione, ispirato al principio di diritto per cui: “ (…) in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa» (è questa la massima ufficiale di Cass. 21/02/2019, n. 5077, da ritenere la pronuncia capofila dell’orientamento, seguita poi da Cass. 20/06/2019, n. 16601, e da Cass. 05/03/2020, n. 6363).
Risulta «imprescindibile», di tal che, per il vaglio di regolarità della notifica, l’esibizione in giudizio anche dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la C.A.D., «in considerazione del fatto che solo la verifica dell’effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell’ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al notificatario l’effettiva conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale».
Atteso che «le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, perché sia assicurata una reale tutela al diritto di difesa riconosciuto dall’articolo 24 Cost., devono essere ispirate ad un criterio di effettività» si sottolinea che «dall’avviso di ricevimento, e dalle annotazioni che l’agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito, oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l’atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato e che, dunque, l’effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto».
A carico del notificante, inoltre, la normativa prevede un ulteriore adempimento processuale, sottoposto a successivo controllo giudiziale, che impone la spedizione della C.A.D. con raccomandata non semplice corredata da avviso di ricevimento che deve essere allegato all’originale dell’atto, a pena di nullità della notifica.
Per tali ragioni, il perfezionamento della notifica per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata della C.A.D. degrada ad «effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione dell’avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata».
3. Conclusioni
Il contrasto nella giurisprudenza di legittimità è stato risolto da una pronuncia dalle Sezioni Unite, precisamente con la recentissima sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021. Nella sua più tipica funzione nomofilattica, la Corte ha formulato, con ampia motivazione, il seguente principio di diritto: “ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale ( c.d. C.A.D.),non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Pertanto, è onere del notificante depositare in giudizio l’avviso di ricevimento, avendo tale comunicazione un ruolo essenziale poiché finalizzata a garantire la conoscibilità dell’atto notificando.
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