Riferimenti normativi: legge n. 264/1999, legge n. 241/1990
I giudici della Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio tornano ad occuparsi della selezione per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, definendo nel caso di specie il ricorso di una candidata dichiarata decaduta dalla graduatoria nazionale relativa all’a.a. 2019/2020 per mancata conferma di interesse in occasione di uno degli scorrimenti periodicamente disposti dal Ministero.
Com’è noto, ai sensi della legge n. 264/1999 l’ammissione – tra gli altri – ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria è programmata a livello nazionale ed è disposta previo superamento di apposite prove selettive che si svolgono all’inizio di ciascun anno accademico, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione.
Dopo aver sperimentato (nel solo a.a. 2012/2013) l’elaborazione di graduatorie di merito per sedi universitarie aggregate, a partire dal successivo a.a. 2013/2014 il Ministero dell’Università – nel tentativo di arginare il crescente e variegato contenzioso in materia – ha disposto che la graduatoria di merito per l’ammissione ai suddetti Corsi di Studio dovesse essere unica sull’intero territorio nazionale, pur restando decentrata presso le singole sedi universitarie l’organizzazione e lo svolgimento della relativa prova selettiva.
La gestione di questa graduatoria nazionale unica è demandata al consorzio CINECA che, per conto del Ministero stesso, ne coordina anche gli scorrimenti che vengono disposti, all’esito della selezione e con cadenza settimanale, in base ai posti disponibili nelle diverse sedi optate dai concorrenti.
Per garantire la migliore organizzazione di tali scorrimenti il Ministero dell’Università – che annualmente definisce con proprio decreto le modalità di svolgimento della prova selettiva – impone ai candidati utilmente collocati all’interno della graduatoria di merito l’onere di confermare settimanalmente, attraverso la procedura telematica presente sul sito Universitaly, il proprio interesse all’ammissione al Corso opzionato.
La mancata conferma d’interesse entro il termine previsto comporta automaticamente la decadenza del candidato dalla graduatoria, a meno che l’interessato non dimostri la sussistenza di un impedimento oggettivo, estraneo alla propria volontà e «sussumibile nelle ipotesi di caso fortuito ovvero di causa di forza maggiore», configurandosi in tal caso «l’omessa conferma di interesse come “giustificata” e pertanto improduttiva di effetti pregiudizievoli» per l’interessato.
Tuttavia, affinché l’intralcio occorso possa integrare «una “motivazione giustificativa” della mancata conferma di interesse» e consentire la riammissione in graduatoria del candidato decaduto è necessario che l’impedimento oggettivo abbia reso materialmente impossibile al concorrente «di inserire nel sistema informatico la conferma di interesse nel lasso temporale concesso».
Di conseguenza non è configurabile una tale situazione di “impossibilità materiale dell’adempimento” ogni qual volta l’incombente richiesto consista «in una semplice operazione da effettuare online, richiedente tempi di realizzazione contenuti e la cui esecuzione materiale può eventualmente delegarsi a un familiare o altra persona di fiducia», come nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio.
I giudici, infatti, non possono non rilevare come la certificazione medica prodotta dalla ricorrente a sostegno della propria richiesta di riammissione in graduatoria contenga una indicazione terapeutica di «assoluto riposo domiciliare» che ben si concilia con l’adempimento dell’onere di conferma impostole dal Ministero e che di conseguenza non le permette di appellarsi alla causa esimente invocata.
Per i giudici non merita di essere accolto neanche l’altro motivo di gravame proposto, basato sulla presunta irragionevolezza e sproporzione del meccanismo imposto dal Ministero che prevede l’automatismo della decadenza dalla graduatoria in caso di mancata conferma di interesse all’ammissione entro il termine prescritto, meccanismo che secondo parte ricorrente «risponderebbe a una finalità unicamente di tipo organizzativo, sacrificando l’interesse dei candidati e recando altresì pregiudizio all’interesse pubblico costituito dalla selezione dei candidati più meritevoli».
Di fronte a tale contestazione i giudici riconoscono – ancora una volta, essendosi già pronunciata la Sezione su simili obiezioni – la «non manifesta irragionevolezza ovvero la non evidente sproporzionalità della relativa previsione», sottolineando anche in questo caso che l’onere settimanale previsto dal bando da un lato costituisce un «adempimento semplice e ben poco impegnativo» e dall’altro «corrisponde ad un interesse pubblico connesso ai principi di trasparenza, efficienza, pubblicità ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di provvedere in termini rapidi e certi (anche nell’interesse di tutti i partecipanti alla selezione) agli aggiornamenti della graduatoria nazionale degli ammessi».
Il Collegio sottolinea come in assenza di tale meccanismo «l’Amministrazione si verrebbe a trovare in una condizione di grave incertezza e nell’impossibilità pratica di poter dare un assetto certo agli scorrimenti periodicamente disposti».
Queste ragioni, connesse anche alla circostanza – non certo di poco conto – che parte ricorrente (vista la notevole distanza della posizione da essa conseguita in graduatoria rispetto alla posizione dell’ultimo ammesso) non ha fornito la «necessaria prova di resistenza» e quindi non ha dimostrato di avere concretamente la possibilità di ottenere l’ammissione al corso ambito (ammissione alla quale è strumentale il contestato meccanismo della conferma di interesse), portano i giudici a respingere in toto il ricorso.
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