Per quali motivi si può ricorrere per Cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p.

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 325)

Il fatto

Il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice de libertate, aveva respinto l’appello proposto da un indagato avverso un’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva a sua volta rigettato l’istanza di dissequestro della sua ditta individuale di allevamento di bovini e produzione casearia.

In particolare, tale persona, nel caso di specie, era stata indagata per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’art. 512-bis, cod. pen., aggravato dalla finalità di agevolazione del clan di “camorra” operante nella provincia di Caserta.

Il sequestro era stato, quindi, disposto a norma degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., 240, 240-bis e 416-bis, comma 7, cod. pen., sia al fine di impedire la commissione di reati analoghi e di evitare l’aggravamento delle conseguenze di quello per cui si procede, sia perché si trattava di cosa suscettibile di confisca.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato l’indagato, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo, ossia “violazione di legge e difetto di motivazione” in relazione all’art. 321, cod. proc. pen., ed agli artt. 240 e 240-bis, cod. pen., contestando l’efficacia dimostrativa di alcuni degli elementi ritenuti dal Tribunale sintomatici della fittizia intestazione dell’azienda in capo all’indagato.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

L’impugnazione non veniva reputata ammissibile perché proposta per motivi non consentiti.

Si osservava a tal proposito che l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze – come quella impugnata – emesse a norma dell’art. 324, stesso codice, è consentito soltanto per violazione di legge; e, per giurisprudenza unanime, le lacune motivazionali possono farsi rientrare in tale vizio dell’atto soltanto nei casi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente, ma non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand’anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004,; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003) fermo restando che se la motivazione “assente” è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s’intende, invece, per “motivazione apparente” quella affetta da vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008): come nei casi, per esemplificare, di utilizzo di timbri o di generici moduli a stampa ripetitivi del dato normativo (Sez. 4, n. 48543 del 10/07/2018; Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011) oppure di ricorso a clausole di puro stile (Sez. 5, n. 6230 del 15/10/2015; Sez. 6, n. 12032 del 04/03/2014).

Orbene, nel caso specifico, per il Supremo Consesso, il ricorso, al di là della formale indicazione di violazioni di legge, denunciava soltanto vizi di motivazione.

Conclusioni

La decisione in esame è interessante nella parte in cui è chiarito per quali motivi si può ricorrere per Cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen..

Difatti, nella pronuncia qui in esame, si evidenzia che il ricorso per Cassazione è esperibile, a norma di questa disposizione legislativa, oltre nel caso di violazione di legge (come espressamente previsto da tale dettato normativo), anche, secondo giurisprudenza consolidata, nei casi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente rilevandosi al contempo che, se la motivazione “assente” è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s’intende, invece, per “motivazione apparente” quella affetta da vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare se ci sono le condizioni per potere correttamente ricorrere per Cassazione secondo quanto previsto dall’art. 325 cod. proc. pen..

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta decisione, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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