Gli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing e ius superveniens

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1.      Cenni di diritto intertemporale.

Circa l’efficacia della legge nel tempo, la regola generale è quella prevista dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al c.c., il quale sancisce il principio della irretroattività della legge. Letta a contrario, dalla norma si ricava il principio sintetizzabile nel brocardo latino tempus regit actum, in virtù del quale il fatto, l’atto o il rapporto sono regolati dalla legge in vigore nel momento in cui essi vengono posti in essere.

Quando a venire in rilievo non è un mero atto giuridico ma un rapporto, come può essere quello contrattuale, ci si imbatte in un fenomeno duraturo che può essere anche regolato da una legge sopravvenuta, purchè il rapporto sia ancora pendente. D’altronde, sarebbe difficile ipotizzare che una norma sopravvenuta possa produrre effetti all’interno di un rapporto ormai definito.

Con il termine sopravvenienze si intendono le situazioni di fatto o di diritto che si verificano successivamente alla stipula del contratto e che possono, a vario titolo, incidere su di esso.
Per questo si suole parlare anche di vicende del contratto, al fine di evidenziare che esse sono eventi che pesano sul contratto inteso quale rapporto e non già quale atto di sintesi dei contrapposti interessi delle parti. Le sopravvenienze pongono il problema della gestione del rischio da esse ingenerato e della individuazione dei possibili rimedi, in quanto tali eventi si possono tradurre in un possibile pregiudizio in danno di una parte del contratto poiché, alterando il sinallagma negoziale, aggravano il sacrificio imposto alla medesima ovvero riducono il beneficio recato dal contratto.

2.      Contratti di durata e norma sopravvenuta

E’ ben possibile che il regolamento contrattuale sia destinato a realizzarsi mediante l’esecuzione di un’unica prestazione o più prestazioni concentrate in un unico momento; in tale ipotesi si è soliti parlare di contratti ad esecuzione istantanea che, a loro volta, vengono distinti in contratti istantanei ad esecuzione immediata, qualora il momento esecutivo coincida con il perfezionamento dell’accordo o in contratti istantanei ad esecuzione differita, se il regolamento contrattuale è destinato a realizzarsi in tutto o in parte in un momento successivo. Ai contratti ad esecuzione istantanea si contrappongono i contratti di durata, in cui almeno una delle prestazioni non si esaurisce in un’unica operazione o in un effetto istantaneo ma si attua nel tempo, senza soluzione di continuità oppure si attua con erogazione di beni o di servizi ripetuti ad intervalli regolari.

Conseguentemente, si è osservato che nelle situazioni giuridiche istantanee viene tutelato l’interesse immediato di un soggetto a conseguire un bene, mentre in quelle durature è protetto un interesse diretto alla conservazione o al conseguimento di un bene che si realizza con il passare del tempo e dà vita ad una situazione giuridica duratura. I problemi di diritto intertemporale si pongono soprattutto per i contratti di durata, poiché per i contratti istantanei ad esecuzione immediata è logicamente impossibile ipotizzare che intervenga un mutamento normativo nel lasso temporale tra la stipulazione e l’esecuzione, atteso che questi due momenti vanno a coincidere.

In relazione a questi ultimi contratti, le questioni potrebbero porsi nel caso in cui la legge sopravvenuta alla cessazione degli effetti contrattuali venisse espressamente qualificata come retroattiva o tale efficacia venisse desunta dall’interprete alla luce degli obiettivi perseguiti con l’intervento normativo. In tali ipotesi sarebbe necessario vagliare la ragionevolezza di una legge sopravvenuta idonea ad influire sui rapporti contrattuali esauriti alla stregua del bilanciamento di interessi di cui in precedenza si è parlato. Le difficoltà aumentano se oggetto dell’intervento legislativo sopravvenuto sono norme imperative ossia norme il cui rispetto, per definizione, si impone alle parti con limitate, possibilità di deroga. Infatti, le drastiche conseguenze in cui un contratto incorre qualora si ponga in contrasto con queste, si giustificano alla luce dell’interesse tutelato dalle norme stesse individuato, per consolidata giurisprudenza e dottrina, in un interesse pubblico generale che si colloca al vertice della gerarchia dei valori protetti dell’ordinamento e che quindi risulta indisponibile ad opera dei singoli. In tutte queste ipotesi è quindi necessario verificare in primo luogo se il mutamento normativo sia in grado di influire sulle vicende contrattuali perfezionatesi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme e in secondo luogo, qualora si ritengano applicabili le nuove disposizioni, è necessario altresì accertare se si è in presenza di una applicazione retroattiva o meno della nuova legge. Talvolta il legislatore interviene risolvendo a priori le problematiche appena illustrate attraverso la previsione di apposite norme di diritto transitorio che regolano il passaggio dal vecchio al nuovo regime. Tuttavia, l’adozione di tali regole non si impone ma rientra nella discrezionalità di cui gode nell’esercizio del potere legislativo, di modo che, in loro assenza, spetta all’interprete precisare l’ambito temporale di applicazione della nuova legge ricorrendo ai criteri di diritto intertemporale.

3.      Risoluzione per inadempimento del contratto di leasing

Nell’ambito dei contratti di durata, rientra il contratto di leasing che è un contratto che consente a un determinato soggetto, denominato utilizzatore, di poter usufruire, dietro versamento di un canone periodico, di un bene strumentale alla propria attività di cui può acquisire la proprietà  al termine del contratto e previo pagamento di una quota di riscatto di valore inferiore al prezzo di mercato del bene.

Con la legge sulla concorrenza e sul mercato, il leasing è divenuto un contratto tipico. Tuttavia, tale istituto è stato al centro di accesi dibattiti in dottrina e giurisprudenza e, da ultimo, è stato oggetto di pronuncia delle Sezioni Unite.

In particolare, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla disciplina applicabile nel caso di risoluzione del contratto di leasing.

Al centro del contrasto vi era la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, in ossequio alla quale la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore dei due tipi di contratto sarebbe riconducibile, rispettivamente, all’art. 1458 e all’art. 1526 c.c.

Si parla di leasing di godimento se lo scopo del contratto è solo quello di consentire l’impiego temporaneo del bene da parte dell’utilizzatore, ovvero di leasing traslativo, se la finalità è quella di consentire un trasferimento differito del bene mediante una rateizzazione del prezzo.

Appare quindi evidente l’analogia tra leasing traslativo e vendita con riserva di proprietà, tant’è che la giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere applicabile, in via analogica e in assenza di diversa pattuizione, la disciplina codicistica prevista per la vendita con riserva anche al leasing traslativo.

 

Il quesito a cui le Sezioni Unite hanno inteso rispondere prende le mosse da una questione la cui soluzione dovrebbe risultare piuttosto scontata alla luce del principio di legalità, dei suoi corollari di tutela dell’affidamento e della certezza del diritto e della regola dell’irretroattività della legge.

Ebbene, le modifiche normative di carattere sostanziale non sono retroattive per il principio sancito dall’art. 11 delle Preleggi, salvo che il legislatore non lo preveda espressamente. La particolarità della questione a cui si è trovata di fronte la pronuncia deriva dalla distinzione, che si è imposta a livello interpretativo, fra piano di efficacia della novità qualificatoria e piano di efficacia della nuova disciplina della risoluzione.

L’intervento di cui alla l. 124/2017, infatti ha dapprima introdotto una nozione generale di locazione finanziaria, per poi stabilire la disciplina della risoluzione e terminare con una clausola di salvezza, a scanso di equivoci interpretativi, della disposizione dell’art. 72-quater l.fall.

Il piano qualificatorio e quello relativo agli effetti della risoluzione, strutturati in maniera distinta, potrebbero così operare diversamente in funzione del momento in cui possa dirsi sorta la rispettiva fattispecie generatrice, il c.d. “fatto compiuto.

Tale genere di novità normative, ancorché incidenti in maniera ontologicamente e funzionalmente distinta sui possibili sviluppi di un determinato fatto generatore, non possono operare retroattivamente in ossequio alla regola generale di cui all’art. 11 delle Preleggi.

È in questo scenario che si è sviluppata la distinzione, già citata, tra leasing traslativo e di godimento, che porta come conseguenza rilevante quella diversificazione delle relative discipline in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore.

Nel leasing di godimento, la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, secondo quanto disposto dall’art. 1458, comma 1, c.c., in tema di contratti di durata, riscontrandosi piena sinallagmaticità tra le reciproche prestazioni, sicché, l’utilizzatore è tenuto a restituire il bene, mentre il concedente ha diritto a mantenere le rate riscosse, oltre al risarcimento del danno per l’inadempimento.

Nel leasing traslativo, la risoluzione resta soggetta all’applicazione in via analogica delle disposizioni di cui all’art. 1526 del c.c., con riguardo alla vendita con riserva di proprietà, per cui l’utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo, però, diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d’uso, oltre al risarcimento del danno.

Tale distinzione nella disciplina degli effetti risolutori tra le due figure di leasing, secondo le Sezioni Unite, è quella di far fronte, in entrambe le fattispecie, all’esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell’autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto a conseguire più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il regolare adempimento del contratto da parte dell’utilizzatore stesso.

4.      Principio del fatto compiuto.

Le Sezioni Unite ritengono così che debba assicurarsi continuità al diritto vivente, ribadito negli anni, per il quale, alla risoluzione di una fattispecie qualificabile come leasing traslativo anteriore alla legge n. 124 del 2017 e allo stesso fallimento dell’utilizzatore, potranno applicarsi, per analogia, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. sulla risoluzione della vendita con riserva di proprietà.

La legge n. 124 del 2017 non può, dunque, trovare applicazione per il passato, ossia per i contratti di leasing in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore.

A questo punto, occorre, però, una precisazione fondamentale: il fatto storico a cui riferire l’irretroattività della novità normativa non è costituito, nel caso di specie, dalla stipula del contratto, bensì dall’integrarsi della causa che comporta la risoluzione del rapporto, dal momento che quella della risoluzione costituisce, come visto, una fattispecie “ontologicamente e funzionalmente” distinta dalla stipula.

Si tratta del principio del c.d. “fatto compiuto” che è stato individuato come principio regolatore delle interferenze dello jus superveniens sui rapporti giuridici suscettibili di esservi incisi, inclusi quelli di durata come il leasing.

In forza di tale principio, deve ritenersi che l’applicazione della nuova legge sia consentita, rispetto a un contratto di leasing concluso antecedentemente alla sua entrata in vigore, allorché, ancora in corso di rapporto, non si siano ancora verificati i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore: ossia non si sia verificato, prima dell’entrata in vigore di detta legge, il fatto generatore degli effetti giuridici derivanti dalla applicazione del diritto previgente.

In altri termini, il “fatto compiuto è, nella specie, quello che genera la responsabilità del debitore- utilizzatore ai sensi dell’art. 1218 c.c. e cioè l’inadempimento che è idoneo a legittimare, come effetto, la risoluzione del contratto; inadempimento che la legge del 2017 tipizza in modo tale da determinare il discrimine tra il prima e il dopo ai fini dell’applicazione della novella.

Pertanto, ai contratti di leasing stipulati anteriormente alla legge n. 124/2017, ma per i quali i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore si siano verificati successivamente all’entrata in vigore di tale legge, potrà applicarsi la relativa disciplina statuita dalla legge in esame.

Laddove, invece, i presupposti della risoluzione siano maturati antecedentemente, e il leasing sia qualificabile come traslativo, troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 1526 c.c.

In conclusione, il principio di diritto enucleato dalla giurisprudenza di legittimità prevede che il solo effetto conseguente alla risoluzione consensuale è quello di far cessare i vincoli obbligatori ancora esistenti, poiché, a differenza di quanto previsto per legge in caso di risoluzione per inadempimento, lo scioglimento del contratto per mutuo consenso non opera retroattivamente, con conseguente inapplicabilità degli effetti restitutori previsti dalla norma in caso di risoluzione.

Da ciò discende che debba ritenersi privo di fondamento il principio secondo cui la risoluzione del leasing traslativo imporrebbe l’integrale restituzione dei canoni di locazione corrisposti dall’utilizzatore.

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