L’inesatta indicazione della data di comparizione nel decreto di citazione e nella citazione avanti al Tribunale ne comporta la nullità assoluta

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(Annullamento senza rinvio)

Il fatto

Il Tribunale di Torino condannava un imputato alla pena di E. 4.000,00 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 641 comma 1, lett. a), 65 comma 1, del d.lgs n. 81 del 2008.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso la sentenza summenzionata proponeva ricorso per Cassazione il difensore di fiducia deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la violazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali penali stabilite a pena di nullità assoluta, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 550 cod. proc. pen. per incertezza assoluta della data di udienza contenuta nel decreto di citazione a giudizio.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Preliminarmente, veniva rilevato come il decreto di citazione a giudizio dell’imputato disponesse la citazione dell’imputato, avanti al Tribunale di Torino, per l’udienza del “23 ottobre” senza indicazione dell’anno.

La parziale indicazione della data della vocatio in ius era quindi, per la Suprema Corte, incompleta e aveva generato un’incertezza assoluta sulla data di celebrazione del processo in guisa tale che tale situazione, così realizzata, veniva ad integrare una ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.

Al caso in scrutinio era di conseguente pertinente, per gli Ermellini, il richiamo della giurisprudenza della Corte di legittimità che ha affermato che l’inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nel decreto di citazione per il giudizio di appello, ma il principio è applicabile anche al caso della citazione a giudizio avanti al Tribunale, ne comporta la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., ove determini l’assoluta incertezza sulla data effettiva dell’udienza (Sez. 3, n. 9464 del 11/10/2017; Sez. 3, n. 26507 del 3/06/2015) né essa può essere sanata dalla presenza del difensore trattandosi di nullità afferente all’intervento dell’imputato che non può essere sanata dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e dalla partecipazione dello stesso al giudizio (Sez. 1, n. 37046 del 30/09/2010).

Da ciò se ne faceva discendere l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito, citandosi giurisprudenza conforme, da un lato, che l’inesatta indicazione della data di comparizione, contenuta nel decreto di citazione per il giudizio di appello e nella citazione a giudizio avanti al Tribunale, ne comporta la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., ove determini l’assoluta incertezza sulla data effettiva dell’udienza, dall’altro, che tale nullità non può ritenersi sanata dalla presenza del difensore trattandosi di nullità afferente all’intervento dell’imputato che non può essere sanata dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e dalla partecipazione dello stesso al giudizio.

Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ove si verifichi una situazione processuale di tal genere, ben potendosi eccepire una nullità assoluta, citandosi tale precedente, nei modi previsti dal codice di rito penale.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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