Il fatto
La Corte di Appello di Genova riformava parzialmente — quanto al beneficio della non menzione, che concedeva – una sentenza del Tribunale di Genova che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 368 cod. pen. condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
In particolare, all’imputato era stato contestato di avere, con la presentazione di una querela, accusato falsamente taluno di avergli profferito in un incontro ingiurie e minacce.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’imputato denunciando, a mezzo di difensore, i seguenti motivi: 1) omessa di motivazione sul punto c) del secondo dei motivi nuovi di appello, avente ad oggetto la mancata assunzione di un teste, richiesta tempestivamente proposta in primo grado, atteso che la Corte di Appello nulla aveva motivato sulla richiesta di rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale, né si comprendeva per quale ragione non vi avesse provveduto; 2) vizio di motivazione per travisamento della prova in quanto la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare sul punto a) del secondo dei nuovi motivi di appello dal momento che, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che il teste stesse registrando l’incontro del 12 settembre 2012, come si evinceva dal verbale della sua deposizione, su tale vizio dedotto, la Corte di Appello non si era pronunciata; 3) omessa assunzione di prova decisiva stante il fatto che la Corte di Appello aveva omesso di motivare sul punto c) del secondo dei nuovi motivi di appello dato che, non pronunciandosi sulla rinnovazione dell’istruttoria di cui al primo motivo, i giudici di seconde cure, ad avviso del ricorrente, erano incorsi anche nella mancata assunzione di una prova decisiva posto che il teste poteva portare a conoscenza della Corte di Appello circostanze utili, nuove e diverse per la decisione.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Si rilevava prima di tutto come il ricorrente non si sarebbe confrontato con la ritenuta inammissibilità – per difetto di specificità – da parte della Corte di Appello dell’impugnazione proposta in via principale sui motivi relativi alla responsabilità, in guisa tale che l’inammissibilità del motivo su tale punto rendeva a sua volta inammissibili ex art. 585 cod. proc. pen. i “motivi nuovi” depositati dalla difesa.
Al riguardo veniva rammentato che l’inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto travolge quest’ultimo non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell’impugnazione originaria e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020).
Oltre a ciò, veniva fatto altresì presente che tali motivi venivano anche a censurare punti della sentenza di primo grado non oggetto del motivo principale mentre, invece, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (tra tante, Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020).
Difatti, proseguiva la Cassazione nel suo ragionamento decisorio, ove si addivenisse a diversa conclusione, dovrebbe innanzi tutto ammettersi che il sistema creato dal legislatore ne verrebbe sostanzialmente sconvolto, determinandosi una non consentita elusione del termine iniziale di cui all’art. 585 cod. proc. pen., stabilito a pena di inammissibilità e ne risulterebbe alterato lo schema fissato dall’art. 581 cod. proc. pen.
Conclusioni
La decisione è assai interessante essendo ivi chiarito quando i motivi nuovi sono ammissibili.
Difatti, in tale pronuncia, citandosi un recente precedente conforme, una volta fatto presente che, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, si postula che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum“, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di evitare che i motivi nuovi proposti vengano dichiarati inammissibili.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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