Abstract: Il presente approfondimento mira a fornire una panoramica dei rapporti intercorrenti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale pre e post emanazione della legge n. 280/2003. Tale legge ha chiarito fin dove possa spingersi l’autonomia dell’ordinamento sportivo, disciplinando i rapporti tra la giurisdizione sportiva e la giurisdizione statale ed indicando le materie rilevanti solo all’interno del mondo sportivo e quelle invece sindacabili dai giudici statali. In particolare, ci si soffermerà, facendo anche riferimento alla giurisprudenza in materia, ad illustrare il delicato ruolo, affidato dalla sopracitata legge, al giudice amministrativo, il quale ha giurisdizione esclusiva nella risoluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto atti del CONI e delle Federazioni.
I rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo ed i presupposti dell’esistenza di un sistema di giustizia sportiva.
L’ordinamento sportivo è generalmente inquadrato come un ordinamento giuridico settoriale, espressione che trova il proprio presupposto nel superamento della tesi c.d. “normativista”, dal comune riconoscimento in dottrina della tesi c.d. “istituzionalistica” e dalla conseguente esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici; secondo tale tesi, infatti, vengono identificati come “Istituzione”, ovvero come ordinamento giuridico, quei fenomeni associativi dotati di specifiche caratteristiche quali la plurisoggettività, l’organizzazione e una normazione propria [1].
Tali Istituzioni — oltre a voler affermare la propria autonomia nei confronti dell’ordinamento giuridico statale attraverso l’esercizio di un potere di autodeterminazione — sono costituite da soggetti ad esse aderenti o “affiliati” (plurisoggettività), sono governate da propri organi istituzionali, con funzioni di carattere normativo, esecutivo e giurisdizionale interno (organizzazione), ed emanano norme interne proprie (normazione), al fine di regolari i rapporti tra i soggetti ad esse aderenti. Ordunque, tali ordinamenti settoriali hanno, certamente, una propria capacità di emanare norme interne, di grado regolamentare, le quali devono però essere conformi alla normativa di rango superiore dell’ordinamento statale: essi sono, infatti, dotati di una propria autonomia, che trova però un limite logico nella supremazia dell’ordinamento statale e nel necessario rispetto della superiore normativa dallo stesso emanata [2].
Muovendosi in quest’ottica, occorre ora soffermarsi sul problema dei rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale; in dottrina, la tesi dominante era quella dell’indifferenza o irrilevanza, per l’ordinamento statale, di quello sportivo che, quindi, esiste, come tale, accanto a quello dello Stato [3]. Tuttavia, l’impostazione in termini di totale indifferenza nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale è stata sottoposta a revisione critica, anche in considerazione del fatto che la pratica sportiva costituisce un interesse ed un fine primario dello Stato: si versa, cioè, in un terreno di sostanziale coincidenza di obiettivi [4]. Del resto, le regole dettate dalle comunità sportive per disciplinare le loro attività — siano esse regole di organizzazione, di comportamento, o tecniche — hanno, nell’ordinamento dello Stato, potenzialmente la stessa rilevanza che hanno le regole di ogni altra comunità che rientri nel catalogo delle formazioni sociali riconosciute e garantite dallo Stato [5].
Alla luce di quanto sopra chiarito, non si può, dunque, non inquadrare il sistema sportivo come un ordinamento settoriale parzialmente autonomo rispetto a quello dello Stato; al vertice del sistema sportivo vi è il C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico), che persegue il fine di organizzare e promuovere lo sport a livello mondiale. Ad esso sono poi affiliati tutti i Comitati olimpici nazionali dei vari Stati (ad es. il C.O.N.I.), che perseguono lo scopo di organizzare e promuovere lo sport sul loro territorio nazionale. Il sistema sportivo si articola poi nelle Federazioni, sia a livello internazionale che nazionale, per la disciplina ed organizzazione delle singole discipline sportive [6].
L’innegabile specificità dell’ordinamento sportivo ha fatto poi sì che esso abbia sin da subito rivendicato una propria “autonomia” rispetto all’ordinamento giuridico statale: esso, pertanto, al fine di garantire una risoluzione rapida delle controversie inerenti le questioni derivanti dall’attività sportiva, ha predisposto un sistema di giustizia interna, la c.d. giustizia sportiva. La giustizia sportiva, infatti, altro non è che una delle espressioni della spinta autonomistica del fenomeno sportivo nei confronti di una supremazia statale [7]; la manifestazione di tale spinta, d’altronde, non si esaurisce nel momento normativo, ma anche in un secondo momento c.d. “giustiziale”, con la predisposizione di un sistema di giustizia interna (appunto, la giustizia sportiva), costituita dal complesso degli organi giudicanti previsti dagli statuti e dai regolamenti federali per dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti, le loro associazioni di appartenenza e le Federazioni [8].
Il riparto giurisdizionale tra giustizia sportiva e giustizia statale ante legem.
Il tema che ha suscitato (e continua a suscitare) maggiori discussioni è quello inerente ai rapporti tra la giustizia sportiva e la giustizia statale [9]. Sul punto va preliminarmente osservato come sia in dottrina che in giurisprudenza, al fine di distinguere le controversie sportive azionabili dinanzi ai giudici statali da quelle invece riservate agli organi di giustizia sportiva, si sia effettuata una classificazione delle controversie sportive in quattro categorie: tecniche, disciplinari, economiche ed amministrative [10].
Le questioni di natura tecnica, ovvero le decisioni sportive tecniche (quali ad es. l’assegnazione o meno di un calcio di rigore), sono state comunemente riconosciute come prive di rilevanza esterna all’ordinamento sportivo e pertanto insindacabili dal giudice statale [11].
Relativamente alle controversie disciplinari, ovvero l’emanazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di soggetti facenti parte dell’ordinamento sportivo, ha assunto rilevanza la distinzione tra provvedimenti aventi carattere espulsivo e sanzioni non espulsive; la giurisprudenza ha ritenuto sindacabili da parte dei giudici statali, ed in particolare da parte dei giudici amministrativi, i provvedimenti di carattere espulsivo, atteso che essi vengono qualificati come provvedimenti amministrativi di carattere autoritativo, in quanto emanati nell’esercizio dei poteri pubblicistici che le Federazioni esercitano su delega del C.O.N.I., tali da incidere su posizioni giuridiche soggettive dei soggetti interessati, qualificabili come interessi legittimi [12].
Per quanto attiene, invece, i provvedimenti federali che non causano l’espulsione dall’ordinamento sportivo, essi sono sindacabili dal giudice statale solo nel caso in cui tali provvedimenti siano “idonei ad incidere in misura sostanziale” sulla posizione giuridica del destinatario [13].
Le controversie di natura economica, ovvero le controversie di carattere economico tra soggetti pari ordinati che svolgono attività in ambito sportivo, sono state generalmente ritenute rilevanti per l’ordinamento statale in virtù della loro incidenza sulla sfera patrimoniale di soggetti facenti parte, oltre che dell’ordinamento sportivo, anche dell’ordinamento statale. La giurisprudenza, in merito a tali controversie, ha sancito la soluzione dell’“alternatività” tra il ricorso ad appositi Collegi arbitrali costituiti ad hoc all’interno delle varie Federazioni o a specifici organi di giustizia sportiva (quali ad es. le Commissioni Vertenze Economiche della F.I.G.C.) ed il ricorso alla giustizia statale [14]. Per l’effetto, il giudice ordinario eventualmente adito pur in presenza della clausola compromissoria, nelle questioni riservate alla competenza del giudice sportivo od in quelle deferite ad organi arbitrali, con il limite dei diritti effettivamente indisponibili, dovrà declinare la propria giurisdizione, evitando di esaminare la causa nel merito [15].
Le questioni aventi carattere amministrativo, infine, sono quei provvedimenti atti a limitare (per ragioni di carattere amministrativo e non disciplinare) la partecipazione di un soggetto all’attività sportiva, sia in modo parziale sia in modo assoluto [16] e sono state riconosciute come lesive di posizioni giuridiche soggettive rilevanti anche nell’ordinamento statale, con la conseguenza che risultino essere sindacabili dal giudice statale (ed in particolare dal giudice amministrativo).
Alla luce di tale chiara, almeno apparentemente, definizione dei limiti di sindacabilità della giurisdizione statale sui provvedimenti emanati dagli organi sportivi, si è assistito, specie in passato, a situazioni conflittuali dovute al rifiuto delle istituzioni sportive di eseguire le decisioni emanate in materia sportiva dagli organi giurisdizionali statali [17]. Tale situazione conflittuale tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale ha costituito certamente la premessa per una specifica disciplina, di rango legislativo, necessaria per poter chiarire i confini tra l’autonomia del primo e la supremazia del secondo.
La riforma del sistema di giustizia sportiva: la Legge n. 280/2003.
La situazione di emergenza creatasi nel mondo del calcio nell’estate del 2003, quando un ricorso della società Catania calcio al T.A.R. Sicilia, Sez. di Catania, in violazione del vincolo di giustizia sportiva, diede il via ad una serie di ricorsi da parte di diverse società calcistiche, mettendo così in serio rischio il regolare inizio del campionato di calcio di Serie B per la stagione 2003-2004 [18], diede l’input al Governo per l’emanazione del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220 (c.d. “salvacalcio”), recante “disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280.
Ratio di tale intervento legislativo fu senz’altro quella di fare chiarezza, in maniera definitiva, sui rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale, ovvero tra i due ordinamenti, i quali, come si è visto in precedenza, erano stati per lungo tempo regolati da una sorta di jus receptum giurisprudenziale [19]. La legge de quo pone, anzitutto, nei commi 1 e 2 dell’art. 1, il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, con i relativi limiti, per cui è prevista l’ingerenza dei giudici statali nei soli casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica [20].
Detto ciò, il problema che si pone consiste, ancora una volta, nel determinare ciò che sia rilevante o meno per l’ordinamento statale. Tale problematica viene risolta dal successivo art. 2 della legge in esame, il quale, in applicazione del principio di autonomia, elenca le questioni la cui disciplina è riservata in toto all’ordinamento sportivo [21]. In considerazione di tale soluzione legislativa, pertanto, deve riconoscersi che, tornando a far riferimento alla quadripartizione precedentemente citata, le questioni di carattere tecnico costituiscono senza alcun dubbio oggetto della riserva operata dalla legge in favore dell’ordinamento sportivo, essendo esse prive di rilevanza al di fuori del sistema sportivo.
Le questioni disciplinari — nonostante quando dettato dalla lett. b) dell’art. 2 della legge — non devono considerarsi riservate all’ordinamento sportivo, quando le decisioni emanate dagli organi di giustizia sportiva in tale ambito vengano ad assumere un rilievo effettivo anche nell’ordinamento statale, ovvero vengano a ledere posizioni giuridiche soggettive dei destinatari di tali provvedimenti, riconoscibili come diritti soggetti o come interessi legittimi, nel qual caso sicuramente non può escludersi la configurabilità del diritto di tali soggetti ad adire gli organi giurisdizionali statali per la tutela dei propri interessi [22].
Con riferimento alle questioni di carattere economico, esse non sono riservate all’ordinamento sportivo, anzi, l’art. 3, comma 1, della legge in questione riconosce specificatamente “la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti” [23].
Da ultimo, le questioni di carattere amministrativo devono considerarsi — così come già pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza — aventi rilevanza anche al di fuori dell’ordinamento sportivo, in virtù del fatto che l’emanazione di tali provvedimenti lede posizioni giuridiche soggettive protette dall’ordinamento statale; tale rilevanza è stata poi evidenziata anche dalla giurisprudenza anteriore alla legge n. 280/2003, la quale ha specificato come la soppressione delle lett. c) e d) dell’art. 2 di tale legge abbia eliminato ogni dubbio sulla rilevanza delle questioni amministrative [24].
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il primo comma dell’art. 3 della legge n. 280/2003 prevede la devoluzione — ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per le questioni patrimoniali tra pariordinati — di tutte le controversie aventi ad oggetto atti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [25]. Tale ipotesi di giurisdizione è stata in seguito recepita dall’art. 133, lett. z), del c.d. codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104/2010).
L’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo della materia sportiva trova il proprio fondamento nel riconosciuto carattere pubblicistico dell’attività posta in essere dalle Federazioni sportive, quali articolazioni del C.O.N.I.; a quest’ultimo viene infatti — ex art. 1 del c.d. “Decreto Melandri” — attribuita una personalità giuridica di diritto pubblico, con la conseguenza che anche alle Federazioni sportive va riconosciuta la valenza pubblicistica dell’attività da loro svolta [26]. La “scelta di campo” del legislatore in favore dell’attribuzione di tutta la materia sportiva rilevante alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo deve essere apprezzata per il fatto di essere tecnicamente corretta dal punto di vista giuridico, in quanto, tutta l’attività posta in essere dalle Federazioni sportive ha, come già affermato in precedenza, natura pubblicistica [27]. D’altronde, è concetto ben noto quello secondo cui l’organizzazione dello sport è di fatto decentrata dallo Stato al C.O.N.I. e da questo alle singole Federazioni sportive. In virtù di ciò, gli atti emanati dalle Federazioni assumono una rilevanza esterna all’ordinamento sportivo ed assumono una portata e natura di provvedimenti amministrativi a tutti gli effetti, tanto è che tali atti vengono assunti in posizione pubblicistico-autoritativa sovraordinata da parte della Federazione nell’interesse del miglior perseguimento della propria attività istituzionale nei confronti di soggetti tesserati sottoordinati [28].
Sulla base di quanto detto, dal punto di vista sostanziale, l’attività svolta dalle Istituzioni sportive è assoggettata all’applicazione dei principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 in materia di esercizio di attività amministrativa. In particolare l’art. 1, comma 1 ter, della legge sopracitata stabilisce che “i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1”, dunque viene stabilito un principio secondo cui anche soggetti privati (come le Federazioni sportive) possono svolgere funzioni di natura pubblicistica con esercizio di poteri autoritativi, ma non solo, poiché tale principio afferma inoltre che tali soggetti devono operare secondo i normali principi che regolano lo svolgimento dell’attività amministrativa [29].
Perplessità e dubbi in dottrina sono sorti a proposito della devoluzione della materia delle sanzioni disciplinari alla sola cognizione del giudice sportivo [30]; andrebbe infatti osservato come anche le questioni di carattere disciplinare potrebbero non essere considerate come riservate all’ordinamento sportivo, nel momento in cui le stesse vengono ad assumere rilievo effettivo anche per l’ordinamento statale, in considerazione della loro capacità di ledere posizioni giuridiche protette ed inquadrabili come diritti soggettivi o interessi legittimi. In tal ottica, la giurisprudenza ha affermato che “le sanzioni disciplinari, per la loro natura, assumono rilevanza anche al di fuori dell’ordinamento sportivo ove solo si considerino non soltanto i riflessi sul piano economico ma anche e soprattutto il giudizio di disvalore che da detta sanzione discende sulla personalità del soggetto in questione in tutti i rapporti sociali” [31]. Tuttavia, tale orientamento giurisprudenziale fu tutt’altro che recepito, infatti, altre numerose pronunce ritennero che la cognizione della materia delle sanzioni disciplinari sportive deve restare confinata all’interno dell’ordinamento sportivo e le relative controversie non possono, in alcun modo, formare oggetto di giudizio statale [32].
Considerate dunque le numerose divergenze interpretative che si riscontrarono nella giurisprudenza amministrativa, era inevitabile un intervento della Consulta. L’occasione fu offerta da un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione — innanzi al T.A.R. Lazio — da parte di un tesserato F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro), circa la sanzione disciplinare dell’inibizione allo svolgimento di ogni attività endofederale per la durata di anni 3 e mesi 4, irrogata nei suoi confronti con decisione ultima della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport; il giudice amministrativo territoriale, con ordinanza n. 241 dell’11 febbraio 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del decreto legge n. 220/2003, come convertito dalla legge n. 280/2003 [33]. La Corte Costituzionale, ancor prima di affrontare nel merito la questione rimessa al suo giudizio, ha confermato la legittimità della norma nella parte in cui riserva alla giustizia sportiva le controversie in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, ossia le regole meramente tecniche [34]. Quanto alla specifica questione rimessa al giudizio di legittimità costituzionale, la Corte evidenzia come l’ambito disciplinare-sportivo deve essere ritenuto giuridicamente irrilevante per l’ordinamento statale, tranne quando “siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive che, sebbene connesse con l’ordinamento sportivo, siano rilevanti per l’ordinamento giuridico della Repubblica”.
In definitiva, secondo la Corte, va esclusa la giurisdizione statale sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari, ma non va esclusa la relativa tutela risarcitoria. Pertanto, un soggetto sanzionato all’interno dell’ordinamento sportivo che lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente protetta, può agire, in giudizio, per ottenere il conseguente risarcimento del danno [35]. Per tali ragioni secondo i giudici della legittimità delle leggi, non sussiste la lamentata incostituzionalità della norma in esame, avendo il legislatore operato un bilanciamento, non irragionevole [36].
Alla stregua dell’illustrato percorso ricostruttivo è dunque possibile affermare come la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo operi anche nell’ambito delle sanzioni disciplinari-sportive, ma esclusivamente sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione [37].
La competenza funzionale del T.A.R. Lazio.
Nel caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la competenza territoriale funzionale, anche per le misure cautelari, spetta al T.A.R. Lazio con sede in Roma [38], essa è rilevabile anche d’ufficio. Con specifico riferimento all’eventuale adizione di un giudice diverso dal T.A.R. Lazio è stato evidenziato dalla giurisprudenza che l’eventuale giudice adito debba dichiararsi incompetente tout court, senza remissione degli atti al T.A.R. Lazio [39]. In ogni caso, deve però riconoscersi la possibilità di adire il T.A.R. Lazio a chi abbia proposto il ricorso ad un giudice amministrativo diverso, anche in virtù del principio della “translatio iudicii” [40].
L’attribuzione della competenza territoriale al T.A.R. Lazio non può poi non fondersi anche col fatto che la sede del C.O.N.I. e delle varie Federazioni è a Roma e che i loro atti e provvedimenti hanno un’efficacia ultraregionale [41].
Certamente ratio di tale previsione è quella di “centralizzare” il più possibile tale competenza e per garantire, inoltre, una sempre maggiore specializzazione di un giudice amministrativo in una materia, quale quella sportiva, piena di problematiche di non semplice risoluzione. Tale “centralizzazione” della competenza territoriale è stata poi addirittura estesa anche ai casi laddove il ricorso sia proposto da soggetti non appartenenti all’ordinamento sportivo; nello specifico, il T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, con ordinanza del 12 aprile 2007, n. 1664, ha precisato che “il ricorso proposto da soggetti che, in quanto abbonati, hanno titolo ad assistere alle partite casalinghe del Catania avverso la sanzione disciplinare della squalifica dello stadio Massimino di Catania … e dall’obbligo di giocare in campo neutro e a porte chiuse le gare casalinghe, rientra nella competenza funzionale del T.A.R. Lazio con sede in Roma ex art. 3, secondo comma , D.L. n. 220/2003 … va ritenuto incoferente che i ricorrenti non siano soggetti interni al mondo sportivo, essendo fattore determinante all’applicazione del secondo comma dell’art. cit. la circostanza che ha oggetto del eravamo sia una sanzione disciplinare inflitta da un organo della F.I.G.C.”.
Disposizioni processuali specifiche.
Di ulteriore interesse risulta essere il terzo comma dell’art. 3 della legge 280/2003, il quale ha previsto due disposizioni specifiche di carattere processuale per il processo amministrativo in materia sportiva; la prima è rappresentata dall’abbreviazione di tutti i termini processuali alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso di primo grado, ai sensi dei commi secondo e seguenti dell’art. 23 bis della legge n. 1034/1971; la seconda prevede la definizione dei giudizi innanzi al T.A.R. Lazio con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art. 26 della stessa legge sopracitata [42]. L’introduzione di tali disposizioni non può che ricondursi alla necessità, per il mondo sportivo, dell’adozione di decisioni in tempi brevi [43].
Particolari problematiche si pongono in merito alla disposizione che prevede l’imposizione, da parte del legislatore, dell’obbligo al giudice amministrativo di definire il giudizio con la c.d. “sentenza-breve”; sul punto occorre infatti interrogarsi se tale disposizione abbia carattere precettivo, e come tale vincolante per i giudici, o abbia un carattere programmatico, e come tale costituisca una sorta di “raccomandazione” da seguire per i giudici. Il T.A.R. Lazio ha attribuito a tale prescrizione una portata non vincolante, ma di carattere programmatico, tant’è che, con decisioni 16 settembre 2003, nn. 4517-4522, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per l’emanazione della c.d. “sentenza-breve”, specificando che “in sede di delibazione della norma di cui all’art. 3, terzo comma, del D.L. n. 220/2003, nella specie non si ravvisano i presupposti per addivenire ad una decisione in dorma semplificata già nella sede cautelare, non apparendo sussistere, prima facie, anche in considerazione della complessità e novità delle questioni, nessuna delle ipotesi risolutive tassativamente elencate nell’art. 26 Legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9 Legge n. 205/2000, espressamente richiamato nel Decreto Legge”.
Tuttavia, tale interpretazione sembra non convincere; andrebbe infatti ritenuto che la legge n. 280/2003 imponga in maniera inderogabile che le decisioni in materia sportiva siano prese con la c.d. “sentenza-breve”, a prescindere dal fatto che la fattispecie rientri o meno in una di quelle previste dall’art. 26 della legge n. 1034/1971, tant’è che la stessa disposizione, contenuta nella legge n. 280/2003 recita che “davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971” [44].
In aggiunta, va poi considerato che dando un’interpretazione logica della norma in questione, essa costituisce senza dubbio uno degli aspetti chiave della legge n. 280/2003, volto a fornire una certezza giuridica ai rapporti ed alla definizione delle controversie insorte nell’ordinamento sportivo ma, soprattutto, ad assicurare una rapida risoluzione di tali controversie, rapidità necessaria in considerazione della specificità della materia sportiva [45].
Le preclusioni al sindacato giurisdizionale amministrativo: la c.d. “pregiudiziale sportiva”.
Con il termine “pregiudiziale sportiva” si intende far riferimento ad una condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo sancita dall’art. 3, comma 1, della legge n. 280/2003; tale disposizione prevede infatti che solo dopo aver “esaurito i gradi della giustizia sportiva” sia possibile adire il giudice amministrativo.
In merito al tema della c.d. “pregiudiziale sportiva”, la prima questione da trattare è quella concernente la sua legittimità costituzionale. Sul punto va osservato come essa, a differenza del c.d. “vincolo di giustizia sportiva” [46], sembra, prima facie, costituzionalmente legittima, in ragion del fatto che la c.d. “pregiudiziale sportiva” non comporta una preclusione assoluta ad adire la magistratura statale, quanto, piuttosto, una preclusione relativa, consistente nel previo e necessario espletamento di tutti i gradi interni di giustizia sportiva.
Tuttavia, tale impostazione, così come sostenuto da autorevole dottrina, non può accogliersi [47]: il sistema delineato dalla c.d. “pregiudiziale sportiva”, il quale, in buona sostanza, costituisce, come già affermato, un obbligo di esperimento di tutti i gradi della giustizia sportiva, è in palese contrasto con il più elementare principio di “buon andamento” sancito dall’art. 97 della Costituzione, nonché in violazione degli articoli 24 (diritto alla tutela giurisdizionale) [48] e 113 (diritto di impugnare tutti i provvedimenti immediatamente lesivi innanzi al giudice amministrativo) della Costituzione, in quanto determina un blocco del diritto alla tutela giurisdizionale ed il momento di “sblocco” avviene soltanto quando la piena reintegrazione della propria posizione giuridica è ormai impossibile da realizzare [49].
Nonostante le considerazioni appena svolte circa il vizio di illegittimità costituzionale della c.d. “pregiudiziale sportiva”, la giurisprudenza amministrativa ha avuto un approccio decisamente rigido con riguardo ai casi in cui sia stato proposto un ricorso prima della conclusione del procedimento sportivo. Molteplici sono i casi in cui sia stato proposto un ricorso in sede giurisdizionale amministrativa prima del definitivo esaurimento di tutti i gradi della giustizia sportiva, ma, in tutti i casi il T.A.R. Lazio ha sancito l’inammissibilità e/o improcedibilità dei ricorsi o comunque il rigetto della richiesta di misure cautelari, con l’effetto che i ricorrenti sono stati obbligati a tornare innanzi agli organi di giustizia sportiva per ultimarne i relativi gradi [50].
Alla luce di tale “rigidità” del giudice amministrativo con riferimento alla c.d. “pregiudiziale sportiva”, appare necessario affermare che il destinatario dei provvedimenti federali sia obbligato ad esperire tutto l’iter della giustizia sportiva, con la conseguenza che tali provvedimenti saranno passibili di impugnazione soltanto una volta tale iter sia esperito [51].
Note
[1] Sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, con specifico riferimento al tema in esame, si veda, tra gli altri, MANFREDI G., Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale – I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva, Torino, 2007, pp. 32-46.
[2] LUBRANO E., La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280, in www.studiolubrano.it, p. 7.
[3] Così CESARINI SFORZA W., Il Diritto dei privati, in Riv. it. sc. giur., 1929, p. 33.
[4] SPADAFORA M.T., Diritto del lavoro sportivo, Torino, 2004, p. 7.
[5] CAPRIOLI R., Il significato dell’autonomia nel sistema delle fonti nel diritto sportivo nazionale, in Nuova giurispr. civile comm., 2007, II, p. 285.
[6] In virtù di tale articolazione, in realtà, si parla di “pluralità degli ordinamenti sportivi”, con riferimento agli ordinamenti delle singole Federazioni. In particolare su base internazionale, sono affiliate al C.I.O. anche le Federazioni sportive internazionali; su base nazionale, invece, sono affiliate ai vari Comitati olimpici nazionali le Federazioni sportive nazionali, in LUBRANO E., I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione, in www.studiolubrano.it, p. 8.
[7] Si esprime in questi termini GIACONIA A., Giustizia sportiva e riparto di competenze con la giustizia statale, in Sport e ordinamenti giuridici, Pisa, 2009, p. 141.
[8] LUBRANO E., I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione, Op. cit., p. 10.
[9] Si veda, tra gli altri, VIDIRI G., Organizzazione dell’attività agonistica, autonomia dell’ordinamento sportivo e d.l. n. 220 del 2003, in Giust. civ., 2003, II, p. 509 ss.; GHIGNONE F., Brevi note in materia di giustizia sportiva, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p. 693 ss.; MANFREDI G., Il sindacato del giudice amministrativo sulle norme emanate dagli organismi sportivi, in Dir. proc. amm., 2008, p. 615 ss.; SANDULLI P., I limiti della giurisdizione sportiva, in Foro amm.-Tar, 2008, p. 2088 ss.; CARIOLA A., I rapporti tra giurisdizione sportiva e statale: è possibile un ritorno al privato, in Foro amm.-Cds, 2010. p. 2257 ss.
[10] Tale quadripartizione, frutto dell’elaborazione dottrinaria, è stata poi recepita anche dalla giurisprudenza, nonché dal Governo in sede di emanazione del decreto legge n. 220 del 2003 e dal legislatore nella legge di conversione dello stesso, n. 280 del 2003, in GIACONIA A., Op. cit., p. 144.
[11] Tale orientamento, fu sostenuto in primis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la famosa sentenza 26 ottobre 1989, n. 4399, in base alla quale “le decisioni prese dagli organi di giustizia sportiva di una Federazione appartenente al C.O.N.I. in sede di verifica della regolarità di una competizione sportiva ed in applicazione delle norme tecniche che determinano il risultato della competizione stessa, non portano a lesione alcuna tanto di diritti soggettivi quanto di interessi legittimi: deve pertanto affermarsi il difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla domanda tendente ad ottenere un sindacato su tali decisioni”. Il seguente orientamento è stato in seguito ribadito sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, si vedano, tra gli altri, T.A.R. Lazio, 24 ottobre 1985, n. 1616; NACCARATO G., Sulla carenza di giurisdizione del giudice statale in ordine alla organizzazione di competizioni sportive, in Riv. dir. sportivo, 1997, p. 548.
[12] GIACONIA A., Op. cit., p. 145.
[13] Si veda T.A.R. Lazio, Sez. III, 26 aprile 1986, n. 1641, per il quale “le norme regolamentari delle Federazioni sportive che disciplinano la partecipazione dei privati agli organi rappresentativi delle Federazioni stesse, poiché incidono sui diritti che l’ordinamento giuridico riconosce e garantisce all’individuo come espressione della sua personalità, rilevano sul piano giuridico generale: pertanto, rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia incentrata su provvedimenti con cui le Federazioni sportive, nell’esercizio di poteri che tali norme loro concedono, menomano la detta partecipazione infliggendo l’interdizione temporanea dalla carica di consigliere federale”. Nello stesso senso si vedano anche Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza n. 1, 12 gennaio 1996; AIELLO G., CAMILLI A., Il caso Rosi: il riparto di giurisdizione nel provvedimento disciplinare sportivo, in Riv. dir. sportivo, 1996, p. 2741 ss.
[14] Sul punto si veda Pret. Roma, 9 luglio 1994, secondo cui “in tema di rapporto tra Società sportiva e tesserati della F.I.G.C., l’arbitrato instaurato ai sensi dell’art. 4, comma quinto, legge n. 91/1981 e delle norme interne delle Federazioni, ha natura irrituale: pertanto, non essendo attribuito a tale arbitrato carattere di obbligatorietà, non è ravvisabile, nell’ipotesi di contrasto di natura economica, alcun ostacolo che impedisca a ciascuna delle parti di adire in via diretta ed immediata il giudice ordinario per la tutela dei propri diritti”. Nello stesso senso si veda anche Pret. Trento, 10 dicembre 1996, per il quale “nell’ambito dei rapporti di lavoro tra Società e tesserati della Figc, l’arbitrato di cui all’art. 4 legge n. 91/1981 ha natura irrituale; l’avvenuta pronuncia del loro arbitrale irrituale determina una causa di improponibilità della domanda in sede giurisdizionale”. Sul tema si veda inoltre CECCHELLA C., Giurisdizione e arbitrato nella riforma del 1981 sullo sport, in Riv. dir. proc., 1995, p. 841 ss.
[15] Cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, 9 dicembre 1986, n. 7315, in Giust. civ., Mass., 1986, f. 12.
[16] In tal senso si veda Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, sentenza n. 1050, secondo cui “la delibera assunta da una Federazioni di non ammissione di una Società sportiva professionistica al campionato di competenza costituisce espressione di una potestà pubblicistica demandata alle Federazioni sportive nazionali dal C.O.N.I. ed è quindi assoggettata alla giurisdizione statale amministrativa”. Si veda anche T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, 4 maggio 1998, n. 178, secondo il quale “la clausola compromissoria, che affida al giudizio esclusivo della giustizia sportiva la risoluzione di controversie concernenti l’applicazione di norme rilevanti nella sfera sportiva, non preclude la proponibilità del ricorso al giudice amministrativo tutte le volte che si faccia questione di provvedimenti disciplinari di carattere espulsivo dall’organizzazione sportiva, che costituiscono atti autoritativi lesivi della sfera giuridica del destinatario, giacché la valutazione dell’interesse pubblico cui si ricollega la posizione sostanziale di interesse legittimo incisa da detti provvedimenti, non può eseguirsi da organo diverso da quello precostituito istituzionalmente”.
[17] Si pensi al caso del Catania Calcio nel 1993, con cui i membri delle istituzioni sportive hanno anche rischiato di incorrere nella commissione di illeciti penali, quali l’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) e l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (art. 650 c.p.). Sul tema si rinvia a COCCIA C., Il caso Catania, in Riv. dir. sportivo, 1993, pp. 247-274; VIDIRI G., Il “caso Catania”: i difficili rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo, in Foro it., 1994, III, pp. 511-517; ZINGALES V., Provvedimenti di esclusione di società sportiva da campionati agonistici e tutela giurisdizionale statale, in Riv. dir. sportivo, 1993, pp. 275-303.
[18] Per una completa ricostruzione delle vicende si veda GIACOMARDO L., I Tar…tecipanti al campionato, in Diritto & Giustizia, 2005, n. 36; MANZI G., Un limite alla possibilità di adire la magistratura non sembra in linea con le regole costituzionale, in Guida al Diritto, 2003, n. 34, pp. 138-143.
[19] In realtà, tale legge non ha fatto altro che codificare gli orientamenti emersi in ambito giurisprudenziale. A conferma di quanto detto, nella Relazione di accompagnamento al decreto, si legge che “il decreto-legge intende valorizzare tali orientamenti, che risultano dalla giurisprudenza consolidata e … chiarire in modo preciso gli ambiti che assumo rilevanza per l’ordinamento giuridico dello Stato, separandoli da quelli che devono restare confinati nel giuridicamente indifferente nella prospettiva statuale”.
[20] L’art. 1, comma 1, della legge n. 280/2003 recita: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”. Il comma 2 del medesimo art. aggiunge che “I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.
[21] Viene riservata la disciplina all’ordinamento sportivo delle questioni aventi ad oggetto: “a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. Va sul punto osservato come il testo originario del decreto prevedeva due ulteriori lettere (eliminate in sede di conversione), la c) e la d), le quali facevano riferimento rispettivamente alle questioni relative all’ammissione ed all’affiliazione di società, associazioni e tesserati e ad altri provvedimenti, espressione del potere pubblicistico delle Federazioni.
[22] LUBRANO E., La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280, Op. cit., p. 24 ss. In ogni caso tale tema verrà approfondito nel successivo paragrafo.
[23] Ne consegue che deve ritenersi ancora applicabile, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 280/2003, il principio (precedentemente citato) sancito della giurisprudenza della c.d. “alternatività”.
[24] Si veda, in particolare, Consiglio di Stato, 9 luglio 2004, n. 5025, con cui è stato sancito che la soppressione delle lettere c) e d) dell’art. 2 del d.l. n. 220/2003 “costituisce un chiaro indice della volontà del legislatore di non considerare indifferenti per l’ordinamento statale controversie, quali quelle inerenti l’affiliazione delle società e i provvedimenti di ammissione ai campionati, trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa in cui le Federazioni esercitano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I.; del resto una assoluto riserva all’ordinamento sportivo anche di tale tipologia di controversie avrebbe determinato seri dubbi sulla costituzionalità della disposizione sotto il profilo della lesione del principio della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 24 della Costituzione”.
[25] L’art. 3, comma 1, della legge n. 280/2003 prevede che: “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, e’ devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e’ fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”. Va sul punto osservato come l’onere imposto ai tesserati di dover necessariamente aver già percorso, ed esaurito, tutti i gradi interni di giustizia sportiva, ha suscitato dubbi sulla legittimità della norma in questione, si veda in particolare MANZI G., Un limite alla possibilità di adire la magistratura non sembra in linea con le regole costituzionali, in Guida al Diritto n. 34, 2003, p. 138 ss., secondo cui “soprattutto per quanto concerne la previsione di adire ore legis gli organi di giustizia sportiva per la tutela delle prerogative giuridiche dei soggetti affiliati alle federazioni, riguardanti le materie riservate all’autonomia regolamentare e decisionale degli organismi dell’ordinamento sportivo, poiché in tal modo si è di fatto creato una sorta di giudice speciale in violazione dell’art. 102, secondo comma, della Costituzione”. Va inoltre sottolineato come la medesima norma appare viziata da un’incongruenza di fondo, in quanto, qualora la stessa fosse stata interpretata in modo letterale, essa avrebbe potuto rendere inammissibili tutti i riscorsi proposti innanzi al giudice amministrativo in tale materia. Infatti, poiché la giustizia sportiva all’epoca esauriva i propri gradi infanzia alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato dello Sport presso il C.O.N.I., il ricorso al giudice amministrativo avrebbe dovuto essere ammissibile solo dopo aver esperito anche il giudizio innanzi a tale organo, ma, poiché tale organo aveva natura di collegio arbitrale, con la conseguenza che il giudizio veniva definito con un lodo arbitrale riturale, l’impugnazione di tale lodo non sarebbe stata ammissibile innanzi al giudice amministrativo, bensì innanzi alla Corte d’Appello ex artt. 827, 828 c.p.c.. Intervenne sulla questione la Sez. III Ter del T.A.R. Lazio, con sentenza n. 2987 del 1 aprile 2004, ritenendo come la previa proposizione del ricorso alla Camera di Conciliazione non si atteggia come condizione di ammissibilità del successivo ricorso al giudice amministrativo e come il lodo sia comunque impugnabile al giudice amministrativo ai sensi della legge n. 280/2003, ma soltanto per vizi di nullità e non per vizi di legittimità.
[26] L’art. 15 del Decreto Legislativo 23 marzo 1999, n. 242, c.d. “Decreto Melandri”, stabilisce testualmente che “Le federazioni sportive nazionali svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attività anche singoli tesserati … Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo”.
[27] Così LUBRANO E., I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione, Op. cit., p. 32.
[28] LUBRANO E., I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione, Op. cit., p. 33.
[29] Ovverosia nel rispetto dei principi di “buon andamento e di imparzialità” (art. 97 della Costituzione), nonché di “economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza” e di tutti “i principi dell’ordinamento comunitario” (art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990). L’applicazione dei principi di trasparenza e del diritto comunitario impone, in aggiunta, il rispetto degli obblighi legati al diritto di accesso e la regolamentazione della propria attività nel rispetto dei principi della concorrenza. In riferimento a questo tema, si veda, in particolare T.A.R. Calabria, 18 settembre 2006, n. 984; Corte di Giustizia UE, 18 luglio 2006, C-519/2004; COLUCCI M., L’autonomia e la specificità dello sport nell’Unione Europea; alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di buon senso, in Riv. Dir. ed Eco. Sport, 2006, Vol. II, Fasc. 2.
[30] Si veda, tra gli altri, AMATO P., Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari per l’ordinamento statuale; brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce del TAR Lazio, in Riv. Dir. ed Eco. Sport, 2006, Vol. II, Fasc. 3.
[31] T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, 22 agosto 2006, ordinanza n. 4666, in Foro amm.-Tar, n. 9, p. 2967.
[32] Si veda, in particolare, Corte di Cassazione, 27 settembre 2006, n. 21006; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782.
[33] La vicenda processuale trae origine dal deferimento del tesserato (dirigente di una squadra di pallacanestro) innanzi agli organi della giustizia federale, per ragioni relative al tesseramento di un giocatore. Per tali fatti, i quali costituiscono un illecito sportivo, il tesserato era stato sanzionato dapprima dal giudice sportivo ed in seguito dalla Corte federale d’appello, la quale aveva inasprito la sanzione a suo carico. La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. aveva, infine, confermato i provvedimenti già assunti. Il dirigente sportivo inibito si era, quindi, rivolto al T.A.R. Lazio, impugnando le decisioni degli organi di giustizia sportiva, lamentando, incidentalmente, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 280/2003.
[34] L’esclusione di un intervento della giurisdizione statale in tale ambito, non provoca alcuna violazione dell’art. 24 della Costituzione, dato che — si legge nella sentenza n. 49/2011 della Corte Costituzionale — “è proprio la situazione che si pretende lesa che non assume la consistenza del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo”.
[35] Tuttavia, tale rimedio suggerito dalla Corte, appare destinato a rimanere sulla carta, in ragione delle numerose difficoltà civilistiche legate, ad esempio, all’esatta individuazione della forma di responsabilità, all’ambito di applicabilità — alla fattispecie — dell’art. 2049 c.c. e dell’art. 813 c.p.c. Sul tema si veda SANDULLI P., SFERRAZZA M., Il giusto processo sportivo, Milano, 2015, p. 40 ss.
[36] DE SILVESTRI A., La Corte Costituzionale “azzoppa” il diritto d’azione dei tesserati e delle affiliate, in giustiziasportiva.it, 2011, n. 1.
[37] Recente giurisprudenza amministrativa ha confermato tale orientamento, escludendo però la propria giurisdizione nel merito della domanda demolitoria del provvedimento sanzionatorio adottato dagli organi di giustizia sportiva, specificando che l’illegittimità del provvedimento impugnato è condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per accordare il risarcimento del danno, con la conseguenza che l’infondatezza della domanda di annullamento determina inevitabilmente il rigetto di quella risarcitoria. Cfr. T.A.R. Lazio, 27 giugno 2014, n. 6811; Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2014, n. 3958.
[38] L’art. 3, comma 2, della legge n. 280/2003, prevede testualmente che: “La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio”.
[39] In tal senso, si veda T.A.R. Puglia, Sez. Bari, 9 febbraio 2007, n. 401; T.A.R. Basilicata, 26 giugno 2007, n. 481.
[40] Tale principio, sancito sia dalla Corte Costituzionale, con sentenza 12 marzo 2007, n. 77 che dalla Corte di Cassazione SS.UU., con sentenza 22 febbraio 2007, n. 4109, prevede che in caso di presentazione dell’azione ad un giudice privo di giurisdizione, la parte che l’ha proposta non perde gli effetti sostanziali e processuali derivanti dall’avvenuto proposizione dell’azione.
[41] A tal proposito si veda AA. VV., Diritto dello Sport, Le Monnier, 2004, p. 108.
[42] L’art. 23 bis e l’art. 26 della legge n. 1034/1971 sono stati abrogati dal decreto legislativo n. 104/2010. Tali disposizioni sono ad oggi contenute rispettivamente nell’art. 119 del d.lgs. n. 104/2010 (Rito abbreviato comune a determinate materie) e nell’art. 9 (Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali) della legge n. 205/2000.
[43] Ciò si evince anche dalla Relazione di accompagnamento al decreto in esame, si legge, infatti che “si prevedono modalità accelerate di definizione del giudizio nel merito quali la sentenza in forma abbreviata e la riduzione di tutti i termini processuali alla metà”.
[44] Di contro, nel caso in cui tale norma avesse voluto ricordare che anche in materia sportiva si sarebbe potuto decidere il giudizio con la c.d. “sentenza-breve”, essa avrebbe previsto che il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata soltanto “nei casi in cui suscitano le condizioni di cui all’art. 26 della legge n. 1934/1971”, in LUBRANO E., La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280, Op. cit., p. 33.
[45] Si pensi ad esempio al caso in cui si debba stabilire se una società di calcio abbia o meno il titolo per partecipare ad un certo campionato, risulta evidente che tale decisione debba essere presa in tempi rapidissimi, ovvero comunque prima dell’inizio di quel determinato campionato.
[46] Il c.d. “vincolo di giustizia sportiva” è l’istituto, contenuto nei regolamenti e negli statuti federali, in base al quale le società sportive affiliate ed i soggetti tesserati si impegnano ad adire, per la risoluzione di qualsiasi controversia legata all’attività sportiva, soltanto gli organi federali di giustizia interna specificatamente predisposti, escludendo così la giurisdizione statale. Molteplici sono le problematiche sollevate dalla dottrina in merito alla legittimità costituzionale di tale istituto, per una completa trattazione si rinvia a, tra gli altri, GIACONIA A., Op. cit., p. 142 ss.
[47] In tal senso, LUBRANO E., La “pregiudiziale sportiva” e il ruolo della camera di conciliazione del C.O.N.I.: un sistema da riformare?!, in www.studiolubrano.it, p. 20.
[48] In merito alla violazione di tale articolo, occorre anche riportare quanto affermato dalla già citata sentenza del Consiglio di Stato, 9 luglio 2004, n. 5025, in particolare i giudici di Palazzo Spada avevano testualmente chiarito che “anche con riguardo alla fase finale del ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport sarà necessario prevedere termini contenuti, in modo da esaurire i gradi della giustizia sportiva con sufficiente anticipo rispetto all’inizio del campionato senza pregiudicare l’effettività dell’eventuale tutela giurisdizionale avanti al giudice amministrativo; solo in tal modo, il previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, previsto dall’art. 3 della legge n. 280/2003 può essere ritenuto con i principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale”.
[49] Emblematico è il caso della Juventus nell’estate del 2006; detta società è stata destinataria di un provvedimento di ultimo grado di giustizia federale con cui le sono stati revocati due scudetti e le è stata inflitta la sanzione della retrocessione in Serie B con 17 punti di penalizzazione. Orbene, dovendo impugnare un provvedimento di tale portata, la società “stanca” di attendere inutilmente l’espletarsi dei “tempi biblici” del giudizio innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport (ultimo organo di giustizia sportiva a quel tempo) e dato l’imminente inizio dei campionati, ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio, ma, alla luce della prevedibile emanazione di una decisione di inammissibilità dello stesso per mancato esperimento della pregiudiziale sportiva, ha rinunciato.
[50] Si veda, in particolare, T.A.R. Lazio, 29 luglio 2004, n. 7550; T.A.R. Lazio, 31 maggio 2005, n. 4284; T.A.R. Lazio, 14 dicembre 2005, n. 13616; T.A.R. Lazio, 15 giugno 2006, n. 4604; T.A.R. Lazio, 22 agosto 2006, n. 4666; T.A.R. Lazio, 22 agosto 2006, n. 4671.
[51] Il problema di fondo sembra essere, dunque, che l’ordinamento sportivo, ad oggi, continua a mantenere una anacronistica visione di rifiuto della realtà esterna, ovvero della propria posizione di ordinamento settoriale e, come tale, subordinato, all’ordinamento statale. Da ciò discende che, nel predisporre i propri regolamenti, l’ordinamento sportivo sembra favorire la costruzione di un sistema che ritardi il più possibile la proposizione dei ricorsi al giudice amministrativo, in LUBRANO E., La “pregiudiziale sportiva” e il ruolo della camera di conciliazione del C.O.N.I.: un sistema da riformare?!, Op. cit., p. 19.
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