Il decreto legge è nato dall’esigenza di far fronte all’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e alla necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi.
A tal proposito i principali interventi previsti sono:
- il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023;
- la previsione dell’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento ed è caratterizzato dal fatto che:
– è un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza.
– si accede tramite una piattaforma telematica
– all’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa; - modifica la legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi;
- il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa;
- aumento di organico nella magistratura ordinaria. Al fine di assicurare l’adeguata attuazione di una cooperazione rafforzata nell’ambito della Procura europea (EPPO), conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, l’art. 24 del d.l. n. 118/2021 prevede un aumento del personale di magistratura ordinaria di 20 unità. Il concorso verrà bandito dal Ministero della Giustizia nel corso del 2021 e l’assunzione è prevista per il 2022;
- semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi. L’art. 25 del decreto prevede la semplificazione delle procedure di pagamento dell’indennizzo per equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo, tramite modalità telematica. Il testo inserisce infatti nell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 il comma 3-bis secondo il quale «Con decreti dirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
Come previsto nel decreto ora convertito in legge gli articoli 2, 3 e gli articoli da 4 a 19 entrano in vigore il 15 novembre 2021, quindi da questa data sarà istituita la piattaforma per la soluzione della crisi d’impresa e sarà possibile utilizzare il nuovo strumento della composizione negoziata della crisi.
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
L’art.2 della legge stabilisce che l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico–finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
Compito dell’esperto è agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Consigliamo il volume:
Diritto ed economia delle crisi aziendali
Il volume, lungi dal voler offrire una trattazione sistematica di tutte le norme del CCII come farebbe un trattato o un commentario, è stato pensato piuttosto per approfondire criticità e risvolti operativi di quegli aspetti del nuovo impianto normativo che maggiormente impattano sull’attività dei soggetti a vario titolo interessati alla prevenzione o al trattamento delle crisi aziendali.Il frutto dell’attività svolta dai 30 Autori è dunque un volume composto da ben 23 contributi, suddivisi in 4 parti che riflettono le macro-aree di interesse dei soggetti a cui il volume è rivolto: I. allerta e composizione assistita della crisi; II. strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento; III. procedure di risanamento per la regolazione della crisi e dell’insolvenza; IV liquidazione giudiziale.L’opera è il secondo contributo sul tema della crisi e del risanamento d’impresa prodotto dal Gruppo di Studio costituito nel 2017 in seno all’Istituto per il Governo Societario (IGS), composto da giuristi e aziendalisti con ampia conoscenza e esperienza nel campo delle procedure di regolazione delle crisi aziendali.L’obiettivo con il quale il Gruppo ha operato per affrontare questa nuova sfida intellettuale e professionale è stato quello di individuare ed evidenziare possibili aspetti critici delle nuove disposizioni normative, eventualmente avanzare proposte migliorative o interpretative, approfondire i risvolti pratici e operativi che impatteranno sull’attività di imprenditori, organi societari e professionisti a vario titolo coinvolti nelle vicende aziendali.Per garantire la qualità dell’opera, tutti i contributi che la compongono sono stati sottoposti al vaglio di un Comitato Scientifico, composto da eminenti accademici che, per ragioni di studio e di pratica professionale, sono riconosciuti tra i massimi esperti nel campo della crisi e del risanamento d’impresa.L’Istituto per il Governo Societario (IGS)È un Associazione che ha come obiettivo la promozione dello studio e dell’approfondimento delle tematiche relative al governo societario. L’ente è costituito da una pluralità di soggetti che operano, a diverso titolo, nella realtà imprenditoriale. Tra questi, professionisti, imprese, istituzioni ed Università. L’istituto si pone come organismo imparziale e indipendente in grado di aggregare competenze ed istanze trasversali per la soluzione di problemi di comune interesse. La sua attività è, pertanto, finalizzata a favorire il confronto e il dibattito sulle problematiche attinenti alla corporate governance, a individuare soluzioni a tali problematiche e a contribuire in modo significativo allo sviluppo di modelli condivisi. La costituzione dell’Associazione deriva dall’esigenza di creare in Italia un punto di analisi privilegiata, al quale possano partecipare, in un’ottica di dialogo continuo, tutti i soggetti coinvolti nel governo societario. Punto dal quale promuovere studi ed iniziative al fine, per un verso, di contribuire a delineare sistemi di buon governo societario, per altro verso, di intervenire in modo dialettico e costruttivo anche sulla definizione della sulla normativa. Lungi dal rappresentare i meri interessi degli associati, dunque, l’Istituto si propone quale luogo di confronto e si pone il generale obiettivo di sviluppare una cultura del “buon governo” societario, non solo attraverso la proposta di soluzione ai problemi, anche interpretativi, ma anche tramite la sensibilizzazione dei diversi soggetti coinvolti. (www.istitutogovernosocietario.it).
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Istituzione della piattaforma telematica nazionale
È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Nomina dell’esperto
Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della
ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; - gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi,
alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. - coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
La domanda di iscrizione all’elenco è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all’ordine professionale del richiedente ed è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4, e da un curriculum vitae oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione.
Per capire meglio come diventare Esperto negoziatore nella crisi d’impresa consigliamo l’articolo “Esperto negoziatore della crisi d’impresa. Ecco tutte le istruzioni utili”
La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:
a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1;
b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;
c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1.
Il contenuto della istanza di nomina dell’esperto
L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
b) una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza
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Misure in materia di giustizia
La legge agli articoli 24 a 26bis riporta ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. In particolare prevede:
- Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 20 unità; pertanto il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell’anno 2021 le procedure concorsuali di reclutamento.
- Semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.
- Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia.
- Misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari. Il Ministero della giustizia è autorizzato a indire un concorso pubblico, da bandire entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle disposizioni speciali contenute nel presente articolo, per il reclutamento di 500 magistrati ordinari in tirocinio. Per maggiori informazioni sul concorso CLICCA QUI.
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