La Cassazione cassa la sentenza del Tribunale di Perugia che dovrà decidere la causa previamente a una sanatoria dell’atto introduttivo e in considerazione delle direttive comunitarie in materia e alle note criticità dei precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia. Il tutto alla luce sempre dell’esito del vaglio delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza concernente l’assetto dei rapporti tra diritto all’oblio, a tutela della riservatezza della persona, e diritto di cronaca, a servizio del pubblico interesse all’informazione e a difesa della libertà di pensiero e stampa, in ragione delle linee direttrici dell’ordinanza n. 6919 del 20/03/2018 e dell’esito ricognitivo del panorama normativo e giurisprudenziale.
Rapporto tra diritto all’oblio e diritto di cronaca – Protezione dei dati personali e deindicizzazione dei contenuti online – Presupposti giuridici specifici di prevalenza delle tutele ed evoluzione giurisprudenziale
Pervasi dall’esigenza della rincorsa all’innovativo continuo, in una società in cui tutto si modifica velocemente, il primo a risentire di questo bisogno di cambiamento e adattamento alle nuove circostanze e necessità è il diritto. Questi, arbitro dei rapporti umani ha portato l’ordinamento a muovere i suoi passi verso la regolamentazione di diritti sempre nuovi per la tutela di altrettanto nuovi interessi di spiccata rilevanza giuridica tra cui emerge con prepotenza dalle fattispecie rilevate il riconoscimento del diritto all’oblio, il diritto ad essere dimenticati e a dimenticare, a correggere e a cancellare informazioni personali pregiudizievoli o contra legem.
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Il caso
B.R. agisce in giudizio chiedendo l’accertamento del suo diritto a ottenere la rimozione dal motore di ricerca Google di tutti i risultati digitali collegati al suo nome essendo, questi ultimi, articoli di cronaca ormai inadeguati ed eccessivi rispetto allo scopo della loro passata pubblicazione. B. R. chiede, inoltre, il risarcimento danni e la condanna della convenuta Google Inc. la quale, di contro, costituitasi in giudizio si oppone all’accoglimento delle domande attoree eccependo la genericità de contenuti di cui si chiede rimozione per mancata indicazione specifica dell’URL di riferimento e adducendo anche l’ancora vivo interesse pubblico dei contenuti in oggetto. Quest’ultima eccezione, però, viene rigettata dal Tribunale di Spoleto, in data 14.12.16, poiché, non ricoprendo l’istante un ruolo pubblico, l’attualità dei contenuti di cui si sollecita rimozione da parte attrice non risponde al requisito della attualità. Oltre a ciò, il citato tribunale rigetta la domanda risarcitoria ma accoglie la richiesta di B.R., riconoscendo il suo diritto all’oblio e ordinando con sentenza la rimozione e la cancellazione dal motore di ricerca di tutti i risultati relativi al nome dell’attore.
Di seguito, quindi, Google Inc. propone ricorso per Cassazione deducendo non solo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 15 dir. 2000/31/CE e del D. Lgs. n. 70 del 2003, art. 17, vista la generica inibitoria del tribunale di merito che comporta un obbligo di ricerca attiva e di monitoraggio dei contenuti considerati lesivi non specificatamente indicati tramite URL [1] ma anche la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12, lett b), e art. 14, comma 1, lett. a), della dir. 95/46/CE, sulla tutela delle persone fisiche e il trattamento dei dati personali, dell’art. 17 del regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 7, comma 3, lett. b), e comma 4, lett. a), avendo ricevuto ordine dal Tribunale di cancellare i dati dal motore di ricerca con una inibitoria generica che comporta in capo all’Internet Provider il citato obbligo di ricerca attiva e monitoraggio preventivo vietato e in contrasto, invece, con l’art. 15 dir. 200/31/CE[2] del D. Lgs. n. 70 del 2003, art. 17, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 163 c.p.c., comma 1, n.5.
Oltre a ciò, in conclusione, la ricorrente oppone l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia la mancata considerazione da parte del giudice di merito dell’eccezione preliminare e pregiudiziale di Google relativamente al mancato deposito o mera elencazione e indicazione del Url su cui la controparte attrice intendeva esercitare il diritto all’oblio. L’assenza dell’identificazione digitale URL dei contenuti, quindi, determina palesemente l’omissione della valutazione di un fatto determinante la decisione che comporta, di conseguenza, una revisione dell’esito decisorio.
La decisione
Appare, alla luce delle normative riportate, evidente come il Tribunale umbro abbia imposto compiti di monitoraggio assolutamente non compatibili con la disciplina delineata dall’Unione Europea e recepita nell’ordinamento nazionale, sollevando la necessità della valutazione caso per caso dell’orientamento delle decisioni, non avendo la Corte di Giustizia determinato come necessaria la presenza dell’indicazione dell’URL di riferimento dei contenuti di cui si demanda rimozione in virtù del fatto che, se sono, questi ultimi, chiaramente riconoscibili e individuabili tra i risultati memorizzati e mostrati a mezzo e a seguito di mera digitazione sul motore di ricerca, non comportano nullità o necessità di integrazione dell’atto introduttivo.
Per ovvi e tali motivi, nel caso in esame, quest’ultima ipotesi non può essere considerata poiché la domanda di deindicizzazione formulata esige una precisa individuazione dei risultati di ricerca che si intendono rimuovere che, appunto, nella situazione in oggetto, appare essere “totalmente indeterminata” soprattutto e in considerazione del fatto che il ricorrente ha richiesto la rimozione di “tutti i risultati che appaiono in seguito alla digitazione delle parole ‘Don B.R.’ ” indi per cui la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata da B.R., rinviandola al Tribuanale di Perugia cui spetterà, oltre che la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, la decisione della causa previamente alla sanatoria dell’atto introduttivo.
Obblighi dell’Internet Provider e necessità logistica e processuale dell’indicazione dell’URL specifico di riferimento
La Cassazione si trova, dunque, davanti alla valutazione di due distinte ma interconnesse questioni relative alla inesigibilità di una condotta imposta dal giudice di merito e alla necessità di indicare nell’atto introduttivo del giudizio i dati identificativi dei contenuti oggetto di contestazione (URL) che, sul piano logico, rispetto agli altri motivi addotti ha priorità.
In virtù dell’affermazione del diritto all’oblio è solidalmente condiviso che un Internet Provider può essere tenuto a eliminare dall’elenco i risultati indicizzati e automatici a seguito di un ricerca, in quanto la memorizzazione e la disposizione in un determinato ordine di preferenza è qualificabile come trattamento dei dati personali[3] e perciò sottoposto alla disciplina in merito della dir. 95/46/CE, presupposto, quest’ultimo, diverso dalla violazione dei diritti della proprietà intellettuale secondo cui, invece, il provider può essere esonerato da qualsiasi responsabilità per i dati di natura illecita memorizzati (se non al corrente dell’effettiva illiceità dei fatti stessi[4]). In più, sia per quanto riguarda la violazione dei diritti della proprietà intellettuale sia relativamente al trattamento dei dati personali, l’obbligo di intervento dell’Internet Provider presuppone la precisa conoscenza dei contenuti da rimuovere e della situazione che lo obbliga a intervenire.
Sul piano processuale, però, l’esigenza di una rappresentazione precisa dei contenuti di cui l’utente chiede rimozione ha preponderante rilievo rispetto alla determinazione della cosa oggetto di domanda e per cui risulta, ovviamente, indispensabile, essendone l’unico possibile mezzo di individuazione puntuale.
Posto che il giudice debba comunque accertare l’esistenza e bilanciare il diritto alla protezione dei dati personali e l’interesse pubblico all’informazione nella specifica fattispecie, la Corte di Giustizia in passato si è espressa a riguardo riconoscendo da un lato l’obbligo del provider di rimuovere i link oggetto di contestazione (seppur tale azione abbia ripercussioni sull’interesse legittimo degli utenti ad averne accesso), dall’altro la necessità di ricerca del giusto equilibrio tra tale interesse ed i diritti fondamentali della persona che meritano la giusta tutela e un giusto bilanciamento.
Secondo la Corte di Giustizia UE, infatti, chi gestisce un motore di ricerca è ben tenuto all’accoglimento di una simile richiesta di rimozione di contenuti ormai lesivi e privi di pubblico interesse tenendo conto, sempre, della contestualizzazione delle informazioni che, col passare del tempo, non corrispondono più né rappresentano l’attualità dei fatti, in considerazione anche di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie e dei diritti fondamentali della persona interessata, garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che prevalgono sui diritti degli utenti internet potenzialmente interessati. La mancata individuazione puntuale e specifica dei risultati a mezzo URL, essendo un imprescindibile elemento fattuale, rende, però, indeterminata la domanda e improcedibile il giudizio di bilanciamento tra i diritti confliggenti.
Di conseguenza è chiaro come, in virtù del disposto dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3, sarebbe spettato effettivamente al controricorrente individuare i link fruibili attraverso le digitazione sul motore di ricerca dei contenuti di riferimento di cui domanda rimozione. La Corte di Giustizia, però, non si espone sulla necessità o meno, per l’attivazione del motore di ricerca alla cancellazione richiesta, dell’identificazione dei contenuti tramite specifici URL di riferimento, essendo sufficiente la deindicizzazione degli stessi.
La Corte di Cassazione, quindi, precisa che resta affidato sempre al giudice di merito l’accertamento in fatto se l’identificazione e l’individuazione dei contenuti sia possibile semplicemente mediante la digitazione dei fonogrammi di interesse oppure sia indispensabile l’indirizzo URL. Indubbio è che detti URL rappresentino il mezzo maggiormente idoneo ai fini dell’individuazione precisa dell’oggetto domandato in giudizio senza dover ricorrere a parole-chiave, nomi, fonogrammi e descrizioni di individuate informazioni che, indicizzati, appaiono a seguito della ricerca digitale a mezzo del motore di ricerca e si assumono come lesive. Nel caso in cui sia sufficiente quest’ultima modalità per individuare i contenuti di cui si chiede rimozione, allora, sarà possibile inserire nell’atto introduttivo i contenuti considerati lesivi e la nullità del predetto atto non sarebbe considerabile. Questa valutazione, però, è da compiersi caso per caso, oltre che nel rispetto di criteri processuali generali, anche tenendo conto della puntualità dell’identificazione dell’oggetto della domanda in una visione d’insieme di tutte le indicazioni contenute all’interno dell’atto introduttivo e dei suoi allegati tali da renderne assolutamente incerto il petitum e, di conseguenza, impossibile l’approntamento di una precisa linea di difesa della controparte, come nel caso in oggetto.
Diritto all’oblio e diritto di cronaca: evoluzione normativa e socializzazione del rischio
La causa prima del diritto all’oblio ingloba la tutela della dignità personale e anzitutto la “web reputation”. Difatti, il quadro normativo e giurisprudenziale proliferato particolarmente nell’ultimo decennio, che ha visto giudici di ogni ordine e grado districarsi con non poche difficoltà in un ginepraio casistico non indifferente, è sia interno che sovranazionale. Alla tutela dei citati diritti si contrappone, però, il diritto di ciascuno a manifestare il proprio pensiero, costituzionalmente garantito dall’art. 21 Cost. Italiana e art. 19 Dich. Univ. dei diritti umani e il diritto di cronaca, sempre nel rispetto dei limiti della labile linea di demarcazione che lo separa dal reato di diffamazione, in garanzia della circolazione delle informazioni personali.
I motori di ricerca e la loro diffusione e interconnessione con la quotidianità di ogni individuo sono, a tutti gli effetti, ormai da tempo esercenti di un’attività giornalistica[5] che deve, per forza di cose, prevedere un rigoroso rispetto della disciplina per la protezione di dati personali codificata nel Reg. generale 2016/679/UE abrogativo della precedente direttiva 95/46/CE.
Oggi, però, il trattamento di dati sensibili nella rete virtuale non è più legato solamente a scopi giornalistici poiché l’Internet, diventato macchina economica e mezzo di influencing per eccellenza, pubblica, diffonde e vende notizie in base all’interesse del pubblico. Il riferimento allo scopo giornalistico e la difesa al diritto di cronaca, quindi, vanno intesi in senso ampio in virtù dei browsers come potenti facilitatori dell’informazione.
Ecco che l’ordinamento ha dovuto corazzarsi normativamente e difendere la tutela dell’identità digitale, personale e lavorativa dell’individuo oggetto di cronaca dal carattere troppo spesso dispotico dell’opinione pubblica.
La qualificazione del diritto all’oblio è esteso a molte rappresentazioni. Secondo il classico orientamento, infatti, si identifica nel diritto alla cancellazione e conseguentemente al diritto-garanzia della non possibilità di divulgare precedenti pregiudizievoli, premendo sulla opportunità immediata di rettifica. Prospettiva, questa, un po’ difforme dal concetto di diritto a essere dimenticati, quindi non più ricordati per fatti passati oggetto di cronaca ove, invece, ci si affida all’effetto naturale del decorso del tempo che affievolisce le informazioni ricostituendo l’ordine originario di fatti che ritornano privati.[6]
Ma il diritto all’oblio è anche una conseguenza ordinaria dell’applicazione dei principi generali del diritto di cronaca, che trova nutrimento nell’esigenza informativa e che ha sete di notizie la cui diffusione è lesiva quando non più di attuale interesse. È necessario, quindi, un costante bilanciamento da parte del giudice da fare caso per caso. Il diritto all’oblio è anche diritto alla riservatezza e a non restare esposti ai danni di una reiterata pubblicazione dannosa a meno che, appunto, il fatto diventi attuale nel rispetto della essenzialità dell’informazione prevista dall’art. 6 del Codice deontologico in materia di protezione dei dati personali nell’attività giornalistica.[7]
In un’epoca in cui la diffusione della tecnologia riveste un ruolo predominante nella divulgazione delle informazioni e dove il mondo virtuale è ormai alla base dei rapporti interpersonali, una buona reputazione online è essenziale in quanto specchio della propria reputazione sociale. È per questo, infatti, che il diritto all’oblio ha un’ulteriore sfaccettatura da tutelare: il diritto al potere di replica e di rettifica o cancellazione di informazioni non corrette, incomplete, elusive o addirittura lesive o pregiudizievoli dell’altrui sfera giuridica o, ancora, di informazioni in violazione di legge.[8]
Bilanciamento di diritti personalissimi e interessi pubblici a seguito della Cass. Civ., sez. I, n. 13161/2016 e dell’entrata in vigore del nuovo regolamento UE 2016/679.
Soppesare gli interessi meritevoli di tutela non è semplice poiché oltre agli inaffievolibili diritti della personalità (tra cui spiccano il diritto alla riservatezza e all’onore, rispettivamente previsti negli artt. 2-3 Cost. che tutelano la personalità e la dignità dell’uomo, l’art.10 c.c. che tutela il diritto all’immagine, la legge sul diritto d’autore, l’art. 615 bis c.p. e la legge 675/96 confluita nel d.lgs 196/2003 relativo al trattamento dei dati personali, e negli artt. 595 e ss. c.p. sulla diffamazione che prevedono il risarcimento ex art. 2043 e 2059), la cui eventuale lesione ha una ricaduta oltre che sulla serenità della vita privata del soggetto interessato anche su quella familiare ed economico-lavorativa.[9]
Tutto questo orienta verso una concezione tradizionale di diritto all’oblio ove prevale il diritto del singolo, soprattutto oggi, in rete, dove ognuno ha diritto, a riprendersi i tasselli della propria storia, in nome di una privacy online la cui violazione schiaccia la libertà del soggetto compromesso.
Essendo Internet una rete globale, è dunque importante rilevare quando si ha davvero il diritto di cancellare ciò che viene pubblicato da se stessi, da altri che copiano il collegamento sull’argomento pregiudizievole o postano su conto altrui e, soprattutto, chi può decidere cosa può essere effettivamente dimenticato.
Con l’art. 17 del nuovo regolamento UE 2016/679 e con le sentenze n. 5525/2012, 1611/2013 e 13161/2016 della Cassazione, si aggiungono importanti tasselli al riconoscimento del diritto all’oblio inteso come diritto “a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo abbiano perso rilevanza per la generalità dei consociati”[10].
Il diritto all’oblio non è, quindi, quello di poter cancellare la storia e calpestare il diritto di cronaca, tant’è che il dovere alla memoria è la culla del diritto all’oblio, normativamente giovanissimo, per cui, ove consista un interesse persistente del pubblico alla notizia, è necessaria la predisposizione di aggiornamenti agli articoli pubblicati sui successivi sviluppi della vicenda[11].
Aggiornamento, contestualizzazione, coerenza e veridicità sono le parole chiave della questione. L’interesse di notizie rinnovate nella pubblicazione deve essere attuale e presupposto effettivo di un collegamento quanto più opportuno possibile.
In virtù di quanto esposto, inoltre, è diretto un richiamo all’esito della sent. n. 28084 della Cassazione civile, sez. III del 5 Novembre 2018 che vede l’interesse del singolo all’anonimato assurgersi a diritto esclusivamente quando non vi sia più un’utilità sociale dell’informazione o la notizia non sia aggiornata e, di conseguenza, non veritiera e abbia, pertanto, arrecato un’offesa alla dignità dell’interessato.
Motori di ricerca e tutela della riservatezza online: limiti e conseguenze
Nel corso degli anni, Internet ha dovuto imparare a dimenticare e, l’evoluzione della digitalizzazione del diritto che incontra la tutela dell’individuo inizia meravigliosamente a splendere di luce propria con la nota sentenza del 2014, cd. Google Spain, della Corte di Giustizia dell’Unione europea, C-131/12 che riconosce il diritto all’oblio di ogni singola persona di richiedere direttamente ai gestori del motore di ricerca la rimozione dall’elenco dei risultati ottenuti dalla digitazione del proprio nome.
È, così, finalmente possibile richiedere la deindicizzazione dei risultati, tant’è che da questo momento, Google, enciclopedia ufficiale del mondo moderno, ha ricevuto, soddisfacendone solo poco meno della metà, più di due milioni di richieste di deindicizzazione dei contenuti da parte degli utenti.[12]
La ricerca web, tramite cui è possibile attingere a una miriade di informazioni, è un’arma a doppio taglio, strumento di ricerca accessibile a chiunque, organizza e ordina i risultati proprio in base alle visualizzazioni. Meno si digita un contenuto, meno si evidenzia l’interesse sociale generale verso quei dati, meno in alto compariranno sulla schermata di ricerca, fino a retrocedere sempre di più. L’interesse a una notizia si riduce ma la notizia non scompare mai definitivamente dalla rete, perché il diritto all’informazione è un diritto forte, è una libertà storica consolidata che affonda le sue radici nel sangue e nella lotta liberale, per cui è sua spettanza essere difeso, nei limiti sempre della libertà e del rispetto della dignità altrui cui non bisogna mai contravvenire ( non si dimentichi il caso di Tiziana Cantone, la cui violazione della privacy, la diffamazione subita e il diritto all’oblio negato hanno condotto al più triste degli epiloghi).
Con il regolamento europeo del web di Maggio 2018 le sanzioni pecuniarie per comportamenti non conformi sono molto più pesanti e il diritto all’oblio con la possibilità di ottenere la cancellazione dei propri dati personali anche online è legittimamente riconosciuto, ovviamente, sempre in presenza di determinate condizioni.
Infatti, in forza anche di quanto disposto dall’ordinanza n. 6199 del 20/03/2018, in seguito ai richiami dei precedenti in materia, si rintraccia come specifici presupposti: l’interesse del pubblico alla notizia o immagine diffusa (un interesse spesso solo immediato di acquisire il fatto, dopodiché cessa completamente) in base al contributo utile che dà al dibattito sociale; l’interesse effettivo e soprattutto attuale della notizia per ragioni di giustizia, polizia, tutela o per scopi scientifici e culturali (in riferimento all’art. 27, comma 3, Cost. in cui è enunciato il principio della funzione rieducativa della pena verso il condannato che non può essere restituito alla società civile se viene investito dal riproposto ricordo dello stesso fatto per cui ha subito la condanna, seppur vi siano, ovviamente, dei limiti per cui un fatto per la sua smisurata gravità vede l’interesse pubblico destinato a non affievolirsi poiché tanto eclatanti da non poter mai divenire privati).
È, quindi, conseguenza logica e naturale parlare di diritto all’oblio quando si tratta di casi chiusi e risolti, ove non vi è più necessità di aggiornare il pubblico, poiché di fronte a sentenze non ancora definitive, si incorrerebbe, invocando tale diritto, nel rischio di ostacolare il diritto di informare.
Quel che conta è l’aggiornamento delle notizie, non offuscare la verità e fornire una corretta qualificazione delle informazioni e la possibilità di rettifica di quelle -in primis online- lesive indipendentemente dalla correttezza e attendibilità.
Altri presupposti perché il diritto all’oblio possa subire una compressione a favore del diritto di cronaca sono: il grado di notorietà del soggetto coinvolto e la sua peculiare posizione nella vita pubblica; le modalità impiegate per ottenere e diffondere informazioni con neutralità, pulite da insinuazioni e considerazioni personali e, infine, il preventivo avviso circa la pubblicazione o trasmissione della notizia a distanza di tempo, al fine di poter consentire all’interessato il diritto di replica che gli spetta.[13]
Diritto all’oblio e storiografia giornalistica: interessi coinvolti e tutele a confronto
Le S.U. si sono espresse, inoltre, con la sent. n. 19681/2019 in tema di rapporti tra diritto all’oblio e diritto alla rievocazione storica di fatti passati per cui la menzione di elementi identificativi delle persone protagoniste di quelle vicende è lecita solo se questi, nel momento presente della ripubblicazione della notizia, destino ancora l’interesse della collettività e che in caso contrario prevale, inderogabilmente, il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto a tutti quei fatti passati che ne ledano la dignità e l’ onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. Un bilanciamento, questo, tra diritti coinvolti che va effettuato sulla valutazione del ravvivato interesse alla pubblica informazione dall’attualizzazione della notizia passata ovvero sulla notorietà dei soggetti coinvolti. Il fatto, infatti, può anche tornare di attualità ma solo ed esclusivamente se si è in presenza di elementi nuovi che ne facciano comunque rinascere l’interesse, motivo per cui è importare un’indagine particolare e approfondita sull’effettivo interesse della collettività alla riproposizione della notizia.
Sono questi, infatti, per la corte di legittimità, i casi in cui si può parlare di “cronaca” costituzionalmente tutelata che nulla ha a che vedere con il concetto di “storiografia” per cui vige la regola dell’anonimato, considerato che la conoscenza si limita al ricordo del fatto e non deve per ragione alcuna riguardare anche l’identità.
L’attività svolta dal giornalista, infatti, nel caso di rievocazione di fatti provenienti dal passato privi di rilievo sociale attuale, ha natura storiografica e si ritiene legittima purché effettuata senza l’indicazione dei dati identificativi, a meno che, appunto, non ne sussista rinnovato pubblico interesse.
In più, per meglio definire il labile confine tra attività di cronaca e attività storiografica, la Suprema Corte rileva che, nel primo caso è bene far riferimento alla stampa attuale, nel secondo, invece, sono compresi tutti “i fatti risalenti nel tempo e che hanno segnato in modo particolare la vita di una collettività[14]” e che, ancora, facendo parte “della storia di un popolo, ne rappresentano l’anima, e […] un’attività preziosa[15]”.
Cronaca e storia sono, quindi, “due diversi atteggiamenti psicologici”[16] ma ciò non basta a dirimere i dubbi e le difficoltà sul discernimento delle due attività cui conseguono inevitabilmente discipline differenti. Per non cadere in errore è importante, infatti, notare se nella ricostruzione dei fatti riportati in auge si compia effettivamente un’analisi critica o se, al contrario, ci si limita semplicemente a richiamare i fatti del passato, secondo una riproposizione di cronache risalenti, a maggior ragione se gli episodi (soprattutto spiacevoli) richiamati hanno avuto e possono, ancora, avere ritorsioni negative su chi ne è stato protagonista, motivo per cui, ancor di più, risulta necessario compiere una valutazione sul verificato interesse alla diffusione di tale informazione e che, per l’appunto, non può avvenire sempre e in ogni caso.
Diritto all’oblio e diritti trasversali, la valutazione per fattispecie è garanzia di tutela
Per soddisfare l’interesse della collettività emerge la necessaria esigenza di garantire obiettività e soprattutto certezza dell’interesse sociale dell’informazione.
Il controllo di questi elementi, quindi, non deve avvenire sulle scelte editoriali di chi autorizza la pubblicazione di determinate informazioni ma direttamente sulle caratteristiche di dato di rilievo storico che il fatto assume e il sussistente relativo interesse di natura storica alla notizia che deve essere anche preesistente al novum che fa ritornare d’attualità una vicenda passata, elementi, questi tutti, esterni che, ove presenti, non intaccano diritti che sono costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla riservatezza, all’identità personale e alla protezione dei dati personali.
Diritti, questi, in capo a cui si innestano differenti situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela che, insieme, danno origine al diritto all’oblio che altro non è che un diritto trasversale della personalità che tutela la posizione giuridica dell’individuo nella collettività che, magari, non presenta più i caratteri di un tempo e che, per tale motivo, non merita di essere nuovamente presentata come in passato alla società (soprattutto per fatti recenti per i quali il ricordo collettivo non è del tutto scemato e per cui, appunto, a seguito di un percorso fatto, si rischia di danneggiare l’identità faticosamente ricostruita di un soggetto).
Queste difficoltà sono state anche percepite dalla Corte stessa che è, effettivamente, giunta ad esprimersi a favore di un vaglio particolareggiato che garantisca in base alla specificità di ogni caso la giusta posizione da prendere, in considerazione anche del fatto che la materia in esame “sfugge ad una precisa catalogazione richiedendo di volta in volta, invece, la paziente e sofferta valutazione dei giudici di merito[17]”.
In quanto al diritto all’anonimato, invece, cui si inneggia come soluzione sufficiente per salvaguardare gli interessi di tutti facendo in modo di far dimenticare le vicende spiacevoli del passato, permangono e prevalgono dubbi e, nonostante le interpretazioni della giurisprudenza avvicendatesi nel corso degli anni, continua ad essere sempre molto difficile individuare il perimetro del diritto all’oblio che imperterrito genera quell’insanabile e durevole contrasto tra ricordo e diritto ad essere dimenticati, memoria individuale e memoria sociale, identità personale presente e passata.
Tuttavia la giurisprudenza di merito, dovendosi decidere di volta in volta, alla luce delle disposizioni sistematicamente orientate in base alla particolarità del caso concreto, si tiene ancora lontana dalla ricerca specifica e puntuale di un bilanciamento di requisiti che sia redatto in maniera univoca e definitiva cui i giudici possono fare immediato riferimento nelle loro decisioni. Tale orientamento pratico va contro, quindi, la pronuncia ultima della corte di legittimità che spingeva, invece, le S.U. verso una univoca risoluzione del problema in linea con un predisposto standard di giudizio[18], determinando il permanere di una realtà giuridica riconosciuta ma ancora dai confini indefiniti che neppure la Corte di Cassazione, ad oggi, riesce a fissare.
La tutela all’identità e alla riservatezza, elementi che combinano il diritto all’anonimato citato, dunque, in caso di riemersione della notizia soprattutto a mezzo dei portali informatici e archivi online, posta in bilanciamento con l’interesse del pubblico alla conoscenza del fatto e congiuntamente al diritto di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, può trovare soddisfazione, come espresso dalla Cassazione civile, sez. I , con la sent. n. 91471 del 9 maggio 2020[19], nella deindicizzazione dell’articolo sui motori di ricerca a tutela, quindi, del diritto di ogni individuo a non rimanere esposto senza limiti di tempo ad una rappresentazione pregiudizievole della propria persona in considerazione del fatto che, come precedentemente detto, quella rappresentazione passata potrebbe non identificare più la persona interessata.
Il bilanciamento dei citati diritti, quindi, richiede la coesistenza della deindicizzazione che tutela la privacy e, al contempo, salva la memoria storiografica cui la società ha comunque diritto.
Il diritto al controllo sull’attualità della propria identità digitale coinvolge, quindi, sia la dimensione sociale sia quella individuale e, come recentemente si è esposto il Tribunale di Milano, sez. I , in data 13 luglio 2020 con la sentenza n. 4152, qualora si presenti come indiscutibile la sussistenza di un interesse della comunità locale nel conoscere le vicende, fondamentale nell’esposizione dei contenuti sarà “il requisito della continenza, essendo il linguaggio utilizzato assolutamente neutro, pacato e proporzionato, non arricchito da aggettivi o allusioni tali da suscitare disprezzo o sdegno nel lettore”.
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Conclusioni
Alla luce della disamina di tutta la questione esposta, emerge, quindi, anche che l’inaccurancy[20] – scorrettezza e inattendibilità -, come propriamente la definisce il giudice inglese della High Court of Justice nel novembre del 2014, in questo contesto può portare a effetti devastanti poiché l’impatto diretto sulla vita privata dei soggetti protagonisti della notizia, la pressione inevitabile e l’ingerenza sulla sfera personale e sociale dell’individuo necessitano di un’attenzione normativa e una tutela giuridica particolare, tramite anche un’ evoluzione della responsabilità civile tra accelerazione tecnologica e socializzazione del rischio.
Sebbene, quindi, il bilanciamento del diritto di cronaca e del cd. diritto all’oblio siano ancora oggetto di accesi dibattiti giurisprudenziali (nonostante gli sforzi vani indirizzati verso la determinazione di una disciplina puntuale e i tentativi delle ultime pronunce giurisprudenziali), in considerazione del quadro normativo delineato in quest’arcipelago di opinioni contrastanti su cosa possa meglio tutelare l’identità personale di un individuo e gli interessi collettivi, l’affidamento alla capacità e al buon senso dell’autorità giudiziaria di conciliare diritto e vita privata con norme sulla libertà di espressione rimane tuttora fondamentale, soprattutto in questo periodo in cui, di fronte alla crisi del legislatore e a quella inevitabile della dottrina, i superpoteri si concentrano nelle mani degli interpreti del diritto.
Note
[1] Sequenza di caratteri identificativi dell’indirizzo di una risorsa internet.
[2] Tale direttiva sulla disciplina del commercio elettronico esclude, infatti, che un Internet Provider possa essere tenuto a predisporre un sistema di filtraggio preventivo e generalizzato delle comunicazioni che transitano per i suoi servizi.
[3] Rif. a Corte giust. UE 13 maggio 2014, Grande sez., Google Spain e Google, C.131/12, 41.
[4] Rif. a Corte giust. Ue, Grande Sez., 12 luglio 2011, C-324/09, l’Orèal, 119.
[5] Per una panoramica delle posizioni in campo sul ruolo dei motori di ricerca cfr. una recente sentenza dell’ England and Wales High Court, Queen’s Bench Division, 13 Aprile 2018, NT 1 & NT 2 v. Google LLC.
[6] L’affidamento a una collocazione temporale differente della possibilità di rettifica delle informazioni e dell’ordinario decorso degli effetti delle azioni, costituisce due fattispecie distinte per conseguenze, limiti e attuazione normativa.
[7] Per esteso, “Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, ex art.30 l. 31 Dicembre 1996, n. 675. Il principio dell’essenzialità dell’informazione viene enunciato per la prima volta nella legge 675/96 all’art.20 “Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati”, trasfuso, poi, nell’art. 137 della legge 196/2003 attualmente in vigore.
[8] Cfr. Regolamento generale sulla protezione dei dati, UE/2016/679, artt. 16-17.
[9] Per una valutazione di merito sulla questione cfr. art. 10 CEDU e Corte EDU sez. V, sent. n. 71233-13, 19 Ottobre 2017.
[10][10] Cfr. Cass. civ. Sez. III, 9 Aprile 1998, n. 3679.
[11] Sul trattamento dei dati personali, opportuni riferimenti normativi nell’art. 7 d. lgs. N. 196/2003.
[12] La sentenza dei Giudici di Lussemburgo ha, quindi, sancito il diritto a non essere trovati online (non è possibile la cancellazione dei dati, ma soltanto il loro collegamento). Essendo il rischio di un danno provocato dalle informazioni online alla privacy di un soggetto nettamente superiore a quello di violazione della libertà di stampa, le notizie virtuali non saranno mai soggette alle stesse regole di quelle su carta stampata. Ci si chiede, allora, se questa diversificazione di controllo, possa portare ad una disparità di trattamento irragionevole tra editore web e motore di ricerca su cui grava l’obbligo di rimozione dei collegamenti ai contenuti nei limiti sempre del diritto di cronaca, ex art. 17, “right to be forgotten”, del regolamento europeo in materia di dati personali.
[13] In ordine alla questione, cfr. cit. Ordinanza n. 6919 del 20 Marzo 2018.
[14] Cfr. Cassazione civile, S.U., n. 19681 del 22 luglio 2019.
[15] Idem.
[16] Idem.
[17] Idem.
[18] Cfr. Cassazione civile, sez. III, 5 Novembre 2018, n. 28084
[19] Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel disporre senz’altro la cancellazione della notizia relativa ad una vicenda giudiziaria mantenuta on line, non aveva operato il necessario bilanciamento tra il diritto all’oblio e quelli di cronaca giudiziaria e di documentazione ed archiviazione.
[20] Per approfondimenti sulla tematica, sent. cit. England and Wales High Court, Queen’s Bench Division, 13 Aprile 2018, NT 1 & NT 2 v. Google LLC.
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