Il Garante privacy interviene sui controlli del green pass per l’accesso alle palestre e nelle scuole

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Sul tema del controllo del green pass e del relativo trattamento dei dati, è stato più volte chiamato in causa il Garante per la protezione dei dati personali, che da ultimo si è interessato a due vicende interessanti: una riguarda la richiesta agli abbonati alle palestre di copia del green pass; l’altra la possibilità o meno per i docenti di acquisire informazioni sull’avvenuta o meno vaccinazione degli studenti e delle famiglie.

Indice:

  1. L’obbligo del green pass
  2. La verifica del possesso del green pass
  3. L’intervento del Garante privacy sull’accesso alle palestre
  4. L’intervento del Garante privacy sull’accesso alle scuole

1. L’obbligo del green pass

Con il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, il governo ha introdotto l’obbligo della certificazione verde Covid-19 per l’accesso a determinati servizi e attività.

Per quanto riguarda l’obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19 per accedere a determinate attività, il legislatore ha individuato tra queste i servizi di ristorazione, musei, sagre, fiere, centri termali, concorsi pubblici, piscine, centri natatori, centri benessere, palestre.

Ciò comporta che tutti coloro che vogliono accedere a questi luoghi e usufruire dei servizi offerti devono obbligatoriamente essere in possesso del c.d green pass. Al contempo, se da una parte il legislatore ha inserito un obbligo, ha anche previsto un’eccezione a tale obbligo limitatamente a quei soggetti che, o per età o per condizioni mediche, non possono ricevere la vaccinazione.

Con particolare attenzione a quei soggetti che, a causa di specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino in maniera permanente o temporanea la vaccinazione, non possono ricevere il vaccino anti Covid-19, il legislatore ha previsto per questi soggetti la possibilità di accedere a tutte quelle attività, per cui è richiesto il possesso e l’esibizione del green pass, mediante la presentazione, almeno per il momento cartacea, di una certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 04.08.2021. Detta certificazione potrà essere rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende e Enti dei Servizi Sanitari Regionali, dai Medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta, e avrà validità fino al 30.11.2021 (termine prorogato dalla circolare del 25.09.2021).

Fatte salve le ipotesi di soggetti esenti dalla campagna vaccinale o per età o per condizioni mediche, per tutti gli altri soggetti che vogliono accedere a tutte quelle attività elencate all’art 3, comma 1, del D.L n.105/21, è obbligatorio essere in possesso della certificazione verde Covid-19.

Per ottenere la certificazione verde sarà necessario o effettuare la vaccinazione – in quel caso la certificazione sarà valida dal 15° giorno successivo alla prima dose o l’unica dose se trattasi di vaccino monodose – o essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido – in questo caso la validità del green pass sarà di 48 ore dal prelievo – o essere guariti dal Covid – 19 nei sei mesi precedenti.

2. La verifica del possesso del green pass

Stabiliti quali sono gli obblighi per l’utenza e le modalità attraverso cui ottenere la certificazione verde, per quanto riguarda l’onere della verifica del possesso della certificazione verde, l’art 3, comma 4, del D.L. n. 105/21 individua nei titolari e gestori delle attività per cui è richiesta la certificazione verde l’onere di verificare che l’accesso a quei servizi e attività avvenga nel rispetto delle disposizioni normative e quindi con il possesso del green pass.

Il mancato controllo del possesso della certificazione verde da parte di un utente del servizio, espone il titolare o gestore dell’attività ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro. È, poi, prevista una sanzione ulteriore nel caso di violazione ripetuta per tre volte in tre giorni diversi: in questo caso, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. La stessa sanzione pecuniaria è, poi, prevista anche a carico dei soggetti che, in assenza di green pass, accedono comunque ai locali e attività per cui è precluso l’accesso in assenza di certificazione verde.

Dunque i titolari o gestori delle attività hanno l’obbligo di verificare il possesso da parte dell’utenza della certificazione verde e lo fanno attraverso l’utilizzo dell’app “VerificaC19”, attraverso la lettura di un Qr Code.

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3. L’intervento del Garante privacy sull’accesso alle palestre

E proprio sul tema del controllo della certificazione verde Covid-19 e del relativo trattamento dei dati, è stato più volte chiamato in causa il Garante per la protezione dei dati personali, che da ultimo si è interessato ad una vicenda che ha coinvolto alcune palestre presenti sul territorio.

Il Garante ha appreso che alcune palestre e centri sportivi, ai fini dell’iscrizione e frequentazione delle palestre e dei circoli, richiedevano ai loro soci o abbonati l’invio e la consegna di copia del green pass, con la relativa data di scadenza, unitamente al certificato di sana e robusta costituzione.

La consegna della certificazione verde rappresentava, dunque, una condizione per l’iscrizione e frequentazione dei corsi.

Sul punto il Garante ha voluto ricordare che la normativa in materia di certificazione verde prevede che questa debba essere semplicemente esibita all’ingresso dei locali per cui è previsto l’obbligo di possesso di green pass, e controllata dai soggetti incaricati attraverso l’apposita App.

App che – chiarisce il Garante – non fornisce informazioni circa le condizioni che hanno portato al rilascio del Green Pass, se ad esempio per vaccino, guarigione dal Covid19 o tampone, né tantomeno fornisce informazioni circa la data di scadenza del certificato verde, ma si limita a fornire solo un’informazione binaria, ovverosia se il titolare del documento ha o non ha un Green Pass valido.

La richiesta di copia della certificazione verde e di indicazione della data di scadenza, quale condizione per la frequentazione del centro sportivo o della palestra, e la successiva conservazione del documento rappresentano – secondo il Garante – una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, non avendo il titolare del trattamento titolo per acquisire la data di scadenza del Green Pass e conservare gli altri dati personali contenuti nella certificazione verde.

La conservazione dei dati riferibili al green pass, seppur renderebbe più fluido l’accesso ai servizi, e dunque alleggerirebbe le incombenze per i gestori, andrebbe a scontrarsi con l’obiettivo di bilanciamento tra privacy, tutela della salute e riapertura del Paese. Aprire alla conservazione del green pass vorrebbe dire mettere in circolazione una quantità di dati personali superiori a quelli necessari per la finalità perseguita. Ad esempio, conoscere e conservare la data di scadenza del green pass consentirebbe di sapere se quel soggetto è stato vaccinato, o se ha fatto un tampone o se è stato affetto da Covid-19, la scadenza del green pass infatti è diversa a seconda della condizione che ha dato accesso alla certificazione verde.

Inoltre, l’eventuale conservazione del green pass cela un altro rischio, oltre a quello di un eccesso di trattamento, e cioè quello di trattare dati inesatti. Il soggetto titolato al controllo del possesso del green pass riceverà e conserverà un certificato valido in quel momento, che a causa ad esempio di un contagio da Covid-19, potrebbe non essere più valido in un secondo momento.

>> Leggi “Green Pass, le palestre non possono conservarne copia né registrare la data di scadenza” – Intervento di Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali del 3 settembre 2021

4. L’intervento del Garante privacy sull’accesso alle scuole

Ancora il Garante ha avuto modo di prendere posizione sul tema di acquisizioni di informazioni relative al green pass e alla vaccinazione, rispondendo ad alcune richieste di chiarimenti circa la possibilità o meno per i docenti di acquisire informazioni sull’avvenuta o meno vaccinazione degli studenti e delle famiglie.

Prima di capire come si è espresso il Garante, è bene ricordare che con il D.L. del 6 agosto 2021 n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, e con il D.L. 10 settembre 2021, n. 122 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale, il governo ha esteso l’obbligo di possedere la certificazione verde non solo a tutto il personale scolastico e agli studenti universitari, ma genericamente a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative.

In tal modo, è stato introdotto l’obbligo per chiunque accede ai plessi scolastici o alle università, fatti salvi gli studenti non universitari, di possedere ed esibire la certificazione verde. Anche in questo caso il legislatore ha esonerato dall’obbligo di possesso del green pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Rispetto alla richiesta di chiarimenti ricevuta, il Garante ha ricordato che, in base alla normativa vigente, agli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione non è richiesto il possesso e l’esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche, e conseguentemente agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale di tali soggetti. Ciò vale anche per i familiari degli studenti, ai quali deve essere richiesto esclusivamente l’esibizione della certificazione verde all’ingresso dei locali scolastici, non potendo trattare informazioni relative all’avvenuta o meno vaccinazione.

Il Garante ha poi voluto dare un chiarimento circa la possibilità di consentire, nelle classi in cui tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale o posseggano un certificato di guarigione in corso di validità, di non indossare la mascherina. Il Garante manifestando la propria disponibilità ad una collaborazione ha esortato il Ministero di individuare delle misure attuative che consentano di soddisfare le esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica e, allo stesso tempo, assicurino il rispetto della libertà di scelta individuale e il diritto alla protezione dei dati personali, evitando il rischio di possibili effetti discriminatori per coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione.

>> Leggi “I docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti” – Lettera al Ministero dell’istruzione per sensibilizzare gli istituti scolastici sui rischi di alcune iniziative del 23 settembre 2021

>> Scopri tutte le regole sul green pass

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