Indice:
1. Le indicazioni iniziali del Segretariato della Giustizia Amministrativa in materia di pubblico impiego
2. La natura giuridica del ricorso straordinario e la trasposizione in sede giurisdizionale
3. La natura del contributo unificato e le norme sul processo amministrativo-le vere ragioni dell’introduzione del contributo
1. Le indicazioni iniziali del Segretariato della Giustizia Amministrativa in materia di pubblico impiego
In linea con l’orientamento dottrinale vigente, che riconosce al ricorso straordinario una funzione giustiziale, in alternativa al ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo, con circolare del 18 ottobre 2010, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, in risposta a quesiti posti sull’applicazione del contributo unificato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 37 del D.L. n. 98/2011 , convertito, con modificazioni, nella Legge 15.7.2011, n. 111, ha affermato che per tutti i “ricorsi”, quindi anche per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, la totale esenzione dall’onere fiscale delle controversie in materia di impiego pubblico, attribuite in via residuale alla giurisdizione amministrativa, è stata sostituita da un’esenzione parziale, in ragione del reddito posseduto dal ricorrente.
In particolare, in virtù dell’articolo unico della Legge n.319/1958, la cui efficacia è stata ripristinata a norma dell’ articolo 3, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, “Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonchè alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 “ [esenzione parziale ].
Tali indicazioni non sono state seguite, con la conseguenza aberrante che, in materia di pubblico impiego, in caso di ricorso straordinario, è dovuto un contributo unificato superiore all’ipotesi di esenzione parziale prevista per i ricorsi ordinari innanzi al Tribunale Amministrativo.
2. La natura giuridica del ricorso straordinario e la trasposizione in sede giurisdizionale
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, regolato dal D.P.R. n.1199/1971 , oltre al principio di alternatività rispetto al ricorso giurisdizionale, non ha, rispetto al secondo, le caratteristiche proprie della giurisdizione, quale la terzietà dell’Organo decidente, l’indipendenza, la collegialità e l’appellabilità, ma soprattutto quelle di carattere onerose e processuali proprie del contenzioso giurisdizionale che giustificano, invece, il versamento di un contributo unificato.
In realtà, è solo un rimedio all’interno di un processo di “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.
Questa sua natura extra-ordinem è stata ribadita dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254 del 21 luglio 2004, che ha evidenziato un orientamento riduttivo della effettività del rimedio di tutela.
L’unico punto di contatto tra i due istituti ,quello extra-ordinem e quello giurisdizionale, avviene in caso di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a opera di terzi innanzi al Tribunale Amministrativo, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 10 (Opposizione dei controinteressati) del D.P.R. n. 1199/71 e dell’art. 48 (Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario) del cpa, a cui fa riferimento l’art. 37 c. 6, lettera s del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 e della cui errata interpretazione hanno fatto vexata questio alcuni Ministeri.
3. La natura del contributo unificato e le norme sul processo amministrativo-le vere ragioni dell’introduzione del contributo
Per quanto attiene la natura speciale del contributo unificato, occorre riferirsi a quanto previsto dal Testo Unico in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. n.115/2002, che determina, in maniera incontrovertibile, l’ambito applicativo dello stesso e l’oggetto della propria disciplina (art. 1 Oggetto, 1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi).
Lo stesso testo unico chiarisce a quali ordinamenti esso si applica e precisamente al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario (art. 2 Ambito di applicazione, 1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l’eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi; 2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.).
Inoltre, va rilevato che l’art. 3 c.1 del TU sopra citato chiarisce in modo palese che cosa s’intende, ai fini dell’applicazione del contributo unificato, per processo (art. 3 Definizioni, 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: o) “processo” è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale.
In ordine a quanto evidenziato dal combinato delle due normative in oggetto, dal momento che il ricorso straordinario al Capo dello Stato non riveste natura giurisdizionale, ma soltanto quella di rimedio semplificativo, differenza più volte confermata dalla stessa Corte Costituzionale e peraltro riconosciuta proprio dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa in occasione di un parere richiesto dal M.I. e non presentando, per i motivi di snellezza connaturata al provvedimento di cui al D.P.R.n. 1199/71, i caratteri e i presupposti di un processo di tutela giurisdizionale, secondo i canoni della terzietà, indipendenza e giusto processo, risulta che esso è del tutto svincolato dal processo amministrativo, regolato dal D. Lgs. n. 104 /2010.
Detto D.Lgs. richiama il ricorso straordinario al Capo dello Stato solo in occasione dell’art. 48 e cioè di trasposizione del ricorso extra–ordinem in ricorso giurisdizionale avanti al TAR ed eventualmente, in sede appellante, al Consiglio di Stato.
Si desume pertanto che, poiché il ricorso straordinario al Capo dello Stato non presenta caratteri avvicinabili a quelli ordinamentali, che invece, per la loro tipicità e complessità, giustificano quelle spese ripetibili e non ripetibili previste all’art. 5 del succitato TU, non possono essere intese queste all’interno di un imposizione .
Dal momento che il ricorso straordinario non viene presentato avanti al TAR o al Consiglio di Stato, in quanto procedimento extra-ordinem, è ovvio che il riferimento allo stesso è funzionale solo al caso della trasposizione e per cui, solo allora, non il ricorrente, ma il terzo controinteressato o l’Amministrazione , avuta autorizzazione dalla Sezione Plenaria del TAR adito, lo incardina, non più come ricorso straordinario , ma come ricorso giurisdizionale avanti alla Segreteria del TAR, pagando lui, e non il ricorrente originario, il contributo.
La richiesta del contributo unificato su uno strumento di carattere straordinario e non ordinamentale, viola principi di diritto e, soprattutto, norme di carattere costituzionale. Il ricorso straordinario è sprovvisto di ogni onere, perché rispetto al ricorso giurisdizionale non prevede alcuna iscrizione a ruolo, spese di segreteria etc., risultando, così ,del tutto logico, in rispetto dei principi di equità e giustizia, che il contributo unificato vada imposto solo in caso di trasposizione .
Alla luce delle brevi notazioni che precedono, risulta evidente che l’introduzione del contributo unificato anche per il ricorso straordinario è stata determinata dalla volontà di scoraggiare l’utilizzo del ricorso straordinario e di “ costringere” alla scelta del rimedio giurisdizionale ,a tutela e incremento dell’attività dei Tribunali Amministrativi e ad allegerimento delle strutture ministeriali.
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