Il diritto di difesa ed i suoi limiti

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L’art. 24 della Costituzione Italiana stabilisce che chiunque può agire in giudizio per tutelare i propri diritti o interessi legittimi e che il diritto di difesa è sempre “inviolabile”.

Davanti all’immagine sacra di questo diritto, che è fondamento di ogni Paese civile, è lecito chiedersi se vi siano dei limiti entro i quali esso vada esercitato.

Indice:

  1. Il principio del contraddittorio
  2. La parte può mentire?
  3. Art. 88 c.p.c.: violazione dei doveri di lealtà e probità
  4. Un caso limite: la revocazione della sentenza ex art. 395 n. 1 c.p.c.
  5. L’Esimente di cui all’art. 598 del codice penale

1. Il principio del contraddittorio

Per addentrarsi nell’argomento, non si può non partire dal principio del contraddittorio, previsto dall’articolo 101 c.p.c.

Tale principio trova il proprio fondamento nell’idea “cardine”, secondo la quale nessuno può essere costretto a subire gli effetti di una sentenza senza avere avuto la possibilità di partecipare al processo (difendersi) per far valere le proprie ragioni di fronte al giudice.

La violazione del principio del contraddittorio è causa di nullità di tutti i provvedimenti e può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, salva la rinnovazione degli atti nulli, qualora ve ne sia la possibilità.

La possibilità di potersi “affrontare” in un giudizio assicura alle parti la parità tra le stesse davanti alla Legge, garantendo l’uguale possibilità di influire sulla decisione del Giudice.

2. La parte può mentire?

Analizzando l’aspetto pratico della questione, sorge spontaneo chiedersi se la parte in causa possa mentire o se essa sia obbligata a dire la verità.

In alcuni progetti preliminari del codice (i progetti “Chiovenda” e “Carnelutti”) era stato previsto di obbligare le parti di un processo civile a dire la verità.

Questo obbligo, tuttavia, fu stralciato nella versione definitiva, che ha previsto un obbligo di rispetto dei doveri di lealtà e probità, specificamente all’art. 88 c.p.c., temperando nettamente un indirizzo che avrebbe reso meno agevole la possibilità di difendersi.

In realtà, la parte non è obbligata a dire la verità, in ossequio al brocardo latino, seppur utilizzato nel campo del diritto penale, “nemo tenetur se detegere”. Si pensi, ad esempio, che le dichiarazioni delle parti hanno rilievo solo se di carattere confessorio, quindi, contro la parte dalla quale provengono.

Colui che è sottoposto ad interrogatorio formale, infatti, non presta alcun impegno di dire la verità, al contrario di ciò che accade nella prova testimoniale (alla quale, infatti, possono essere sottoposti solo soggetti terzi rispetto alle parti in causa).

L’omettere o il negare di affermare alcune circostanze rispondenti al vero è condotta assolutamente consentita dal nostro Ordinamento, seppur entro certi limiti, come in appresso spiegato.

3. Art. 88 c.p.c.: violazione dei doveri di lealtà e probità

L’art. 88 c.p.c. statuisce che “Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.”

Questo non è, tuttavia, un richiamo all’obbligo di dire la verità, bensì è frutto di un compromesso tra le anime che hanno contribuito alla stesura della versione definitiva del codice.

L’esempio “di scuola” della violazione di questi doveri è il caso dell’avvocato che nasconde il fascicolo o alcuni atti nel corso dell’udienza.

Non viola i doveri di cui all’articolo in commento la parte o il difensore che omette di dire la verità, appunto perché è stato preferito “rafforzare” il diritto di difesa della parte di un processo.

4. Un caso limite: la revocazione della sentenza ex art. 395 n. 1 c.p.c.

In questa ampia tematica rientra a pieno titolo la previsione di cui all’art. 395 n. 1 c.p.c., laddove è previsto che le sentenze di appello o pronunciate in un unico grado possono essere oggetto di impugnazione per revocazione, se risultano essere frutto del dolo di una delle parti in danno dell’altra.

Un atto di questo genere, per unanime giurisprudenza, deve essere fraudolento e consistente in artifici o raggiri che paralizzino o traggano in inganno la difesa avversaria.

La Sezione Lavoro della Suprema Corte, tuttavia, con Sentenza n. 12875/2014, ha evidenziato che non sussistono i presupposti per impugnare la sentenza ex art. 395 n. 1 c.p.c. laddove una parte abbia allegato fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi o abbia omesso di esprimersi su fatti decisivi della controversia o di produrre documenti.

Questa pronuncia segue la falsariga del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il quale ha distinto la violazione dell’obbligo di cui all’art. 88 c.p.c. dai presupposti di cui all’art. 395 n. 1 c.p.c.

Con le sentenze n. 1369/2004 (Sezione Lavoro) e n. 6322/1993 (II Sezione Civile), infatti, gli “Ermellini” hanno statuito che per integrare la fattispecie ex art. 395 n. 1 c.p.c. non sono sufficienti la violazione dell’obbligo di cui all’art. 88 c.p.c., né false allegazioni o reticenze, ma si richiede un’attività intenzionalmente fraudolenta (artifici o raggiri), diretta ed idonea a paralizzare la difesa avversaria ed a “confondere” il giudice.

Anche in questo caso, pertanto, emerge l’ampiezza del diritto di difesa nel processo civile.

5. L’Esimente di cui all’art. 598 del codice penale

L’importanza del diritto di difesa nel nostro Ordinamento ha portato il Legislatore a prevedere una norma, specificamente all’art. 598 del codice penale, che prevede che “Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.”

Alla base di questa scelta, che, a primo impatto, può apparire alquanto estrema, vi è l’esigenza di garantire la libertà di discussione e di difesa nell’ambito dei procedimenti contenziosi.

Come si evince dalla lettura dell’articolo in commento, questa libertà “di offendere” è stata inquadrata entro limiti ben definiti.

Le offese, per non essere punibili, devono essere contenute in scritti o discorsi delle parti o dei propri difensori nei contenziosi innanzi all’Autorità Giudiziaria ed all’Autorità Amministrativa e devono riguardare l’oggetto della controversia.

Dalla previsione di cui alla norma de qua sono evidentemente escluse le espressioni calunniose, le quali, pertanto, costituiranno condotta punibile ex lege.

Questa estensione del diritto di difesa, inoltre, viene limitata sia dai predetti dettati sia da quanto previsto al secondo comma dell’art. 598 c.p., laddove è prevista una apposita “sanzione”.

Il giudice, infatti, può ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Il diritto di difesa è massima garanzia dell’individuo, al quale l’Ordinamento garantisce i mezzi per essere parte del processo, che è l’occasione nella quale lo stesso individuo agisce a tutela dei propri diritti o interessi.

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