Green Pass per l’Amministrazione della Giustizia

Redazione 25/10/21
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Con il decreto-legge 21 settembre 2021, n 127 è introdotto – al fine dell’accesso ai luoghi di lavoro – l’obbligo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde Covid-19, fatta eccezione per i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari.

Dal 15 ottobre 2021, come previsto dal dpcm 23 settembre 2021, si avrà il rientro dei dipendenti pubblici presso le rispettive sedi di servizio.

Il ministero della Giustizia ha diramato le circolari per l’attuazione delle Linee Guida finalizzate all’organizzazione dei servizi e del personale: di seguito le principali disposizioni dirette agli uffici giudiziari, alle varie articolazioni dell’amministrazione centrale e alle strutture penitenziarie.*

Uffici giudiziari

Circolare 13 ottobre 2021 Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (prot. 209381) sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari.

Gli obblighi previsti per l’accesso alle sedi di lavoro per i pubblici dipendenti valgono anche per l’accesso agli uffici giudiziari, sia per il personale amministrativo sia per il personale di magistratura.

Con la circolare sono state date prime indicazioni sulle modalità di verifica ed accertamento del possesso del green pass e sono state fornite indicazioni specifiche volte a determinare l’applicazione della normativa secondo modalità uniformi.

Gli accertamenti saranno prioritariamente effettuati agli ingressi degli uffici giudiziari, con modalità che sono state delineate dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre scorso, il che non esclude l’effettuazione di controlli a campione sul personale in servizio

Potrà trattarsi di verifiche sistematiche o a campione, per agevolare le quali sono avviate interlocuzioni con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché con il Ministero della Salute per l’apprestamento di sistemi automatizzati di verifica. In ogni caso, il Ministero ha avviato le procedure di acquisto di dispositivi portatili sui quali poter scaricare le applicazioni, già scaricabili gratuitamente, per l’effettuazione delle verifiche su possesso e validità del green pass.

Il personale sprovvisto di green pass – sia in fase di accesso sia in fase di controllo successivo – sarà considerato in assenza ingiustificata, senza diritto alla retribuzione o ad altro emolumento.

La violazione degli obblighi di detenzione e di esibizione su richiesta del green pass costituiscono condotte sanzionate in via amministrativa e, al ricorrere delle relative condizioni, in via disciplinare. I soggetti deputati ai controlli ed agli accertamenti, trasmetteranno i risultati degli stessi agli organi competenti per l’esercizio del potere sanzionatorio.

Sono esentati per legge dagli obblighi sopraindicati gli avvocati, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia, nonché i testimoni e le parti processuali.

Amministrazione centrale

Circolare 13 ottobre 2021 Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (prot. 0209391) sull’organizzazione delle verifiche connesse all’obbligo di possedere ed esibire le certificazioni verdi COVID-19 sui luoghi di lavoro

Il lavoratore a partire dal 15 ottobre 2021, per accedere al luogo di lavoro, dovrà essere in possesso ed esibire il green pass. Tale obbligo non vale per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Come stabilito nelle linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri, ricordiamo che il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione e che lo smartworking non è uno strumento per eludere l’obbligo del green pass.

Sono soggetti all’obbligo del green pass anche coloro che accedono ai luoghi di lavoro delle PA per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione. Si pensi, per esempio, ai dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, o ancora personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine).

Gli utenti degli uffici pubblici non sono obbligati a possedere ed esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici.
I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Chi controlla il green pass?

Il decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro nella PA deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente. Il dirigente può anche delegare il controllo del green pass a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale.

Rientro in presenza dei pubblici dipendenti

Con riferimento al Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, contenente indicazioni per il rientro in presenza dei dipendenti pubblici dal 15 ottobre 2021, il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria ha emanato in data 13 ottobre 2021 due circolari (protocolli: 209382/UFFICI GIUDIZIARI e 209385/AMMINISTRAZIONE CENTRALE)

Si ritiene utile evidenziare gli aspetti principali destinati a incidere sull’organizzazione del lavoro dei dipendenti alla luce dell’adozione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021.

Il decreto 8 ottobre 2021 prevede che i dirigenti di livello non generale delle pubbliche amministrazioni, responsabili di un ufficio o servizio adottino misure organizzative quali:

  1. organizzare le attività degli Uffici con il rientro in presenza di tutto il personale entro i quindici giorni successivi al 15 ottobre 2021;
  2. assicurare da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti e dell’erogazione dei servizi all’utenza;
  3. prevedere fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

La spinta al regime di flessibilità oraria è basata:

  • sull’accordo sindacale del 14 ottobre 2020, articolo 2, stipulato dall’Amministrazione giudiziaria con le OO.SS;
  • sulle circolari che mantengono la loro efficacia relativamente alla flessibilità, quali protocollo DOG:

02/05/2020.0070897.U
12/06/2020.0094300.U
04/09/2020.0140440.U

Il lavoro agile non è più una modalità ordinaria, in attesa degli accordi collettivi può essere svolto secondo le seguenti condizioni:

  • non deve pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi;
  • deve garantire la rotazione del personale dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza;
  • l’amministrazione garantisce la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni;
  • l’amministrazione deve prevedere un piano di smaltimento del lavoro arretrato;
  • l’amministrazione fornisce al personale apparati digitali e tecnologici adeguati.

L’accordo individuale di cui all’articolo 18 (lavoro agile), comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire:

  • specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
  • modalità e tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore nonché eventuali fasce di contattabilità;
  • modalità e criteri di misurazione della prestazione anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile.

Le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi.

Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria intende continuare ad assicurare al personale dipendente la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, secondo la ratio cui si è ispirata l’introduzione dell’istituto del lavoro agile in virtù degli artt. 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche alla luce della positiva esperienza dello smart working sinora maturata durante il periodo emergenziale da marzo 2020 in poi.

Sul tema del lavoro agile, in linea con la disciplina del decreto 8 ottobre 2021, appare opportuno riprendere il confronto sindacale, dopo l’adozione, da parte del Ministro per la pubblica amministrazione, delle specifiche linee guida preordinate all’omogenea attuazione delle misure introdotte dal decreto stesso.

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*Fonte Ministeriale

Redazione

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