Lo stato di emergenza durante la pandemia da covid-19

Sommario

  1. Premessa: la fase vaccinale della pandemia da covid-19. 
  2. Il silenzio assordante della Carta costituzionale. 
  3. Lo stato di emergenza nel nostro ordinamento giuridico. 
  4. Conclusioni 

 

Abstract. Un momento significativo nella lotta al contagio dal covid-19 è rappresentato dall’avvio della campagna vaccinale che in Europa è avvenuto il 27 dicembre 2020.  Il nostro governo ha poi adottato il decreto legge n. 105 del 23 luglio 202, convertito con la legge 16 settembre 2021, n. 126, con il quale è stato istituito il c.d. green pass, ed ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021. All’approssimarsi di tale scadenza ed in considerazione della circostanza che larghi strati della popolazione hanno contestato l’adozione del citato provvedimento ritenendolo illegittimo, nel silenzio della Carta costituzionale, alcuni autori hanno ritenuto che il provvedimento non potesse superare i due anni di validità e quindi esaurirsi il 30 gennaio 2022. Per converso, si ritiene che con l’adozione di un provvedimento legislativo ad hoc e sussistendone i presupposti, lo stato di emergenza possa essere prorogato.

1.      Premessa: la fase vaccinale della pandemia da covid-19

In Italia,   il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato, lo stato di emergenza, per sei mesi dalla data del provvedimento, al fine di consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione civile, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico; ha deliberato, inoltre, lo stanziamento dei fondi necessari per dare attuazione alle misure precauzionali derivanti dalla dichiarazione di emergenza internazionale effettuata dall’O.M.S. Il provvedimento è stato prorogato sino al 31 dicembre 2021 dall’art. 6 del decreto legge n.105 del 23 luglio 2021 convertito con la legge 16 settembre 2021, n. 126 recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche».

In tale scenario, un giorno che entrerà nella storia alla lotta del Covid-19 è rappresentato dalla data del 27 dicembre 2020 che segna l’inizio della campagna vaccinale. Un momento simbolico scelto dall’Europa per condividere il tentativo della fine dell’epidemia. Con la somministrazione delle dosi del vaccino Pfizer Biontech, poi seguita da quelle di Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, seguendo tutte le fasi della sperimentazione clinica e autorizzata dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), uno spiraglio di luce si è intravisto in fondo al tunnel che il mondo intero percorreva ormai da circa un anno. La campagna vaccinale si è ora ripromessa di raggiungere l’obiettivo di raggiungere il 90% della popolazione over 12, percentuale che viene individuata da taluni virologi come la soglia minima da raggiungere per determinare la c.d. immunità di gregge.

Da ultimo, il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 261 del 10 settembre 2021, ha rigettato il ricorso proposto da una dottoressa che aveva rifiutato di vaccinarsi ed ha affermato che “L’equiparazione dei vaccini a farmaci sperimentali […] è il frutto di un’interpretazione forzata e ideologicamente condizionata dalla normativa europea, che deve recisamente respingersi”.

All’approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2021 ed in considerazione della circostanza che larghi strati della popolazione hanno contestato l’adozione di questo provvedimento ritenendolo illegittimo, nel silenzio della Carta costituzionale, alcuni autori hanno ritenuto che il provvedimento non posa superare i due anni di validità e quindi esaurirsi il 30 gennaio 2022.

2. Il silenzio assordante della Carta costituzionale

La citata legge n.126/2021, sin dal giorno della sua adozione, ha dato luogo a numerose manifestazioni tuttora in corso, anche violente, spesso non autorizzate, svoltesi senza l’uso della mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale.

Si osserva in via preliminare che è necessario verificare se nel nostro ordinamento costituzionale possa trovare accoglienza tale normativa.

Al riguardo si ritiene che debba essere rispettato il principio sancito dall’art. 32 della Costituzione, in base al quale “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. La difesa di questo principio ha determinato l’adozione di provvedimenti eccezionali, ma necessari nella lotta alla pandemia.

L’art. 32 della Costituzione, quindi, si è prepotentemente imposto quale ulteriore ed invalicabile limite cui vanno soggette tutte le altre situazioni soggettive meritevoli di protezione rafforzata, in questo momento di rischio di contaminazione senza precedenti.

Non vi sono dubbi, quindi, sulla preminenza che la Costituzione riconosce al diritto alla salute, tale da giustificare compressioni di altri interessi pubblici ugualmente meritevoli di tutela. In una situazione di emergenza epidemiologica quale quella attuale, le limitazioni alle altre libertà e ai diritti inviolabili sembrano tanto più giustificate ed accettabili, stante l’importanza preminente della salute pubblica, ex art. 32 della Carta Costituzionale. Resta inteso, però, che le misure restrittive devono promanare da autorità aventi un potere di intervento riconosciuto da norme sottoposte al necessario vaglio del Parlamento, anche in sede di conversione di atti con forza di legge dell’esecutivo, come nel caso in esame. Già in passato, muovendo dalla presenza dell’aggettivo fondamentale nel solo art. 32 Cost., un’autorevole dottrina ha sostenuto la prevalenza del diritto individuale e dell’interesse collettivo alla salute su tutti gli altri diritti e interessi consacrati nel testo costituzionale. Simile collocazione dell’art. 32, tuttavia, parrebbe anzitutto stridere con la necessità di procedere nell’interpretazione costituzionale a “una valutazione sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (cfr. sent. della Corte Costituzionale n. 264 del 2012). Il conflitto in questione, in effetti, sarebbe irriducibile se l’ordinamento non scegliesse quale interesse ritenere prevalente, sebbene non in maniera totale ed assoluta, ossia negando agli altri interessi in giuoco adeguata protezione. Tali orientamenti appaiono anche in sintonia con i recenti pronunciamenti della Corte EDU in tema di vaccinazioni obbligatorie dove si afferma apertamente (sent. n. 268 del 2017) che simili obblighi can be regarded as being ‘necessary in a democratic society’ (possono essere considerati “necessari in una società democratica”). Il Giudice sovranazionale, in particolare, giunge a queste conclusioni pronunciandosi sulla legittimità di una decisione che aveva disposto delle sanzioni per il mancato rispetto della legislazione della Repubblica Ceca sull’obbligo vaccinale infantile. La disciplina nazionale viene ritenuta compatibile con l’articolo 8 della CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) dal Giudice di Strasburgo muovendo dal richiamo al principio della solidarietà sociale, nonché in forza dell’accertamento della proporzionalità delle restrizioni alla libertà individuale richieste per la tutela della salute di tutti i membri della società.

In altre parole, come osservato anche dal giudice amministrativo italiano sulla scorta proprio di queste conclusioni della Corte, “la scelta tra obbligo o raccomandazione ai fini della somministrazione del vaccino costituisce in particolare il punto di equilibrio, in termini di bilanciamento tra valori parimenti tutelati dalla Costituzione (nonché sulla base dei dati e delle conoscenze scientifiche disponibili), tra autodeterminazione del singolo da un lato (rispetto della propria integrità psico-fisica) e tutela della salute (individuale e collettiva) dall’altro lato” (TAR Lazio, Sez. III-quater, 2 ottobre 2020, n. 10047; ID., 2 ottobre 2020, n. 10048).

Il bilanciamento in questione è proporzionale se il pericolo per la salute collettiva “non deve essere evitabile con misure alternative all’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio, in quanto in caso contrario lo Stato sarà tenuto a porre in essere le misure, diverse dai trattamenti sanitari obbligatori, in grado di evitare il pericolo per la salute collettiva senza il sacrificio della libertà personale dei cittadini”. Inoltre, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa già ricordata, la scelta “tra obbligo e raccomandazione – riguardante nel caso in specie il vaccino antinfluenzale – essendo il frutto di una operazione di bilanciamento complessa ed articolata tra libertà del singolo e tutela della salute individuale e collettiva […] non potrebbe essere derogata dalle Regioni neppure in melius, ossia in senso più restrittivo (elevando, in altre parole, il livello di obbligatorietà per talune fasce di età e per alcune categorie professionali “a rischio”) giacché l’ordinamento costituzionale non tollera interventi regionali di questo genere, diretti nella sostanza ad alterare taluni difficili equilibri raggiunti dagli organi del potere centrale”. In sostanza, solo allo Stato va “ascritta ogni competenza e responsabilità – anche di matrice politica – in merito alla decisione di introdurre o meno obblighi di questo genere”. E nel caso in esame i vari provvedimenti sono stati assunti dal governo con un decreto legge poi convertito in legge.

Dalla giurisprudenza sulle vaccinazioni appare possibile ricavare un paradigma di intervento emergenziale legittimo per ragioni di polizia sanitaria, il quale chiama in causa inevitabilmente il ruolo della scienza e della tecnica nella formazione della decisione normativa e amministrativa. Più esplicitamente, per analizzare la ragionevolezza, ma soprattutto la proporzionalità del bilanciamento operato dal decisore politico, è essenziale il riferimento al dato tecnico-scientifico sia in termini di strumentario medico per il contrasto delle infezioni sia in termini di conoscibilità della situazione epidemiologica. Il rapporto tra scienza e diritto, d’altronde, si pone pure come questione fondamentale nell’apprezzamento delle scelte del legislatore da parte del Giudice costituzionale, e altresì, “a cascata”, per lo scrutinio di legittimità degli altri atti subordinati alla legge sottoposti anzitutto alla valutazione del giudice amministrativo. Si deve puntualizzare, però, che il concetto di non “normalità” o di eccezionalità che giustifica la prevalenza dell’interesse collettivo deve essere letto anche con la lente del principio di precauzione. A riprova di ciò, si può richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2018 ove viene chiarito che “la copertura vaccinale è strumento di prevenzione e richiede di essere messa in opera indipendentemente da una crisi epidemica in atto. Deve perciò concludersi che rientra nella discrezionalità del Governo e del Parlamento intervenire prima che si verifichino scenari di allarme”. L’interesse collettivo, dunque, sembra poter essere legittimamente considerato come prevalente già in una situazione di emergenza sanitaria, giacché il primo obiettivo è evitare l’epidemia e, ove il tentativo sia risultato infruttuoso, reprimerla efficacemente. Tradizionalmente, difatti, nel concetto di salute pubblica rientra una “parte preventiva o tutela contro il morbo (Sanitätswesen) e parte repressiva (Heilweaen) […e ciò] dimostra ancora una volta che per tutela della salute pubblica deve intendersi l’azione dello Stato diretta a prevenire e reprimere i danni che all’organismo umano possono derivare dallo stato di malattia. Si può dunque sostenere che già quando si versa in una situazione di emergenza sanitaria qualificata come tale dalla scienza e non solo quando si è aperto lo scenario ben più grave dell’epidemia, l’interesse della collettività alla salute prevale sul diritto individuale e giustifica siffatte limitazioni.

Per concludere, lo stato di emergenza visto come “luogo” in cui la produzione normativa si intensifica non si pone in contrapposizione con la Costituzione ove ne rispetti i presidi di garanzia. Nel caso di una emergenza di natura sanitaria, in particolare, l’osservanza del principio di proporzionalità tra sacrifici richiesti ai singoli e minaccia epidemiologica in atto appare come un punto “sensibile” del sindacato giurisdizionale davanti al giudice costituzionale, ma altresì innanzi al giudice amministrativo.

Tuttavia, deve invece rilevarsi che lo stato di emergenza non è contemplato dalla nostra Costituzione, se non con riferimento allo stato di guerra, a differenza di alcuni Stati europei e a numerosi paesi dell’America latina.

Ad esempio, le costituzioni della Polonia del 1997 e quella ungherese del 2011, contengono una disciplina analitica apposita degli stati di emergenza, diversamente da altre esperienze contemporanee, anche della stessa area, ove spesso si rinvengono spesso norme frammentarie e inserite in altri contesti, come del resto avviene anche in Italia. Se nel caso polacco vi sono sette articoli (228-234) entro un apposito capitolo XI, la legge fondamentale magiara del 2011 contiene una disciplina ancor più minuziosa degli “stati giuridici speciali” con articoli estremamente minuziosi (48-54) ai quali, con il sesto emendamento del giugno 2016, si è aggiunto un articolo 51/A relativo allo “stato di minaccia terroristica” che ammette la restrizione di diritti costituzionali al fine di proteggere altri valori costituzionali in una misura assolutamente necessaria e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Anche la Costituzione francese – fin dalla sua origine – è ritenuta dalla dottrina come particolarmente orientata sulla tematica dell’emergenza. Invero, la stessa prevede tre diverse tipologie di stato di emergenza: la prima – disciplinata dall’art. 16 – secondo cui, in presenza di un grave pericolo per le istituzioni statali, i poteri sono attribuiti al presidente della Repubblica; la seconda – prevista dall’art. 36 – che consente la dichiarazione dello stato di assedio da parte del consiglio dei ministri, per un lasso di tempo determinato, con eventuale possibilità di proroga; e infine, la terza, introdotta con una legge del 1955, che prevede la dichiarazione dello stato d’urgenza. Dinanzi all’emergenza conseguente alla diffusione dell’epidemia di Covid-19, il governo francese ha optato per l’istituzione, nel proprio ordinamento, di un nuovo regime d’eccezione; mediante la legge n. 2020-290 del 23 marzo 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 viene infatti introdotto, nell’ambito del Code de la santé publique (CSP), lo stato d’urgenza sanitaria. L’etat d’urgence sanitaire, ai sensi dell’art. L. 3131-13 del Code deve essere dichiarato con decreto motivato del Consiglio dei ministri, sulla base dei dati scientifici disponibili come risultanti da una relazione del Ministero della sanità, e le relative misure sono comunicate all’Assemblée nationale e al Sénat, che possono chiedere tutte le informazioni complementari ritenute necessarie, nell’esercizio di poteri di controllo e di valutazione. Può protrarsi non oltre un mese, e l’eventuale proroga del termine può essere concessa esclusivamente previa autorizzazione di uno specifico comitato scientifico, con legge che ne fissa la durata. Tuttavia, lo stato di emergenza sanitaria può essere risolto prima della scadenza del termine fissato con decreto del Consiglio dei ministri (art. L. 3131-14). Nel caso dell’epidemia COVID-19 lo stato d’emergenza sanitaria è stato dichiarato con una durata in deroga a quanto previsto dalla stessa norma: è stata, infatti, dichiarata ex lege una durata di due mesi, in ragione di una verifica ex ante di requisiti di particolare gravità dell’emergenza sanitaria condotta dal Parlamento in sede di approvazione della legge. Le conseguenze della dichiarazione dello stato d’urgenza sanitaria devono essere proporzionate al rischio sanitario e appropriate alle circostanze di tempo e luogo, in quanto possono comportare profonde restrizioni e limitazioni delle libertà personali (alla cui violazione corrisponde l’applicazione di sanzioni penali) e devono perdurare per il tempo strettamente necessario.

In Italia, a causa della lacuna costituzionale, abbiamo avuto una gestione governativa dello stato di emergenza, con una marginalizzazione del ruolo del Parlamento. La Costituzione italiana infatti non prevede disposizioni in merito all’emergenza sanitaria: pertanto lo stato di emergenza sanitaria è stato deliberato in forza della Legge n. 225/1992 sulla Protezione Civile dal solo Presidente del Consiglio dei ministri, senza il coinvolgimento nella decisione del Parlamento nonostante sono state derogate libertà fondamentali, coperte da riserva di legge.

La situazione attuale, anche se per la sua drammaticità e per gli effetti sociali ed economici devastanti che ha prodotto, viene paragonata da molti ad una guerra, potrebbe non essere giuridicamente, assimilabile allo “stato di guerra” previsto dall’art. 78 Cost.

L’assenza di un diritto speciale per lo stato di emergenza è il risultato di una scelta consapevole compiuta dai padri costituenti: in sede di Assemblea costituente, infatti, era stata avanzata una proposta volta a inserire la previsione dello stato di emergenza all’art. 78 Cost. per disciplinare situazioni che richiedessero uno stato eccezionale in situazioni diverse da eventi bellici.

Tuttavia, la proposta è decaduta ed è stata esclusa dal testo finale della Carta costituzionale, da un lato allo scopo di evitare che attraverso la dichiarazione dello “stato di emergenza” si potesse disattendere l’ordinamento costituzionale democratico, mediante la compressione dei diritti fondamentali e quindi l’alterazione dell’assetto dei poteri; dall’altro in quanto c’è chi ha ritenuto che le lungaggini procedurali imposte dall’art. 78 (che richiede una delibera parlamentare prodromica alla dichiarazione dello stato di guerra) non fossero idonee a fronteggiare efficacemente le eterogenee situazioni emergenziali che si sarebbero potute presentare.

Alcuni autori ravvedono un indizio di fonte costituzionale della legislazione di emergenza nell’art. 120 Cost.. il quale tuttavia è inserito nel titolo V e disciplina gli enti locali e il rapporto tra questi e lo Stato. Si tratta di un potere di sostituzione dei poteri e funzioni degli enti locali. Il quale è principio comune sparso nell’ordinamento come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale con sentenza n.43 del 27 gennaio 2004 ove si statuisce che l’art. 120 costituisce una norma di chiusura nei rapporti tra Stato ed enti locali.

Nella nostra Carta fondamentale, quindi, è previsto unicamente lo “stato di guerra” all’art. 78, che deve essere deliberato dalle Camere e dichiarato dal Presidente della Repubblica ex art. 87 Cost., e in costanza del quale il Parlamento deve conferire al Governo i “poteri necessari”.

Pertanto, non essendovi alcuna norma in Costituzione che prevede lo stato di emergenza, diventa difficile stabilire un termine finale per la dichiarazione dello stesso. Anzi, volendo attribuire un’interpretazione analogica forzata allo stato di guerra, si potrebbe concludere per l’inesistenza del predetto termine.

Seppur non previsto dalla Costituzione, lo stato di emergenza riceve pertanto una disciplina a livello di legge ordinaria, la cui prima regolamentazione si deve alla legge n. 225 del 1992 (istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile), in ultimo compiutamente riformata con il decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile).

Si legga anche:

Green pass e obbligo vaccinale

3.      Lo stato di emergenza nel nostro ordinamento giuridico

Originariamente, come detto, la disciplina dello stato di emergenza è stata  introdotta con legge ordinaria di istituzione del Servizio Nazionale della protezione Civile (legge n. 225 del 24 febbraio 1992).

La legge n.225/1992 che regolava l’attività della protezione civile, poi novellata nel 2012, è stata in parte abrogata ed incorporata nel c.d. Codice della Protezione Civile di cui al Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018.

La vecchia dizione della proclamazione dello stato di emergenza prevedeva un periodo di giorni 180, prorogabile di ulteriori 180. Ora il comma 3 dell’art. 24 del Decreto Legislativo n.1/2018, raddoppia tale periodo (12 mesi prorogabile di altri 12).

Lo stato di emergenza viene dichiarato, ai sensi del comma 1 dell’art. 24, dal Consiglio dei Ministri, su proposta dcel Presidente del Consiglio.

Il predetto stato di emergenza è stato dichiarato varie volte nel corso degli anni, ma sempre legato ad eventi territoriali, quali terremoti ed alluvioni, ma anche per i “grandi eventi”, per ogni altro evento calamitoso e per evitare situazioni di pericolo.

Inoltre, l’art. 7 del Codice della Protezione Civile prevede tre gradi crescenti di emergenza fra cui, il più elevato, quello previsto dalla lettera c) del comma 1, che così recita: “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’art. 24”. In questi casi l’art. 24 dispone che si provveda a deliberare “lo stato di emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’art. 25”.

La dichiarazione dello stato di emergenza, pertanto, attribuisce poteri speciali al servizio nazionale di Protezione Civile, consentendo l’emanazione delle ordinanze previste dall’art. 25, adottate in deroga ad ogni disposizione vigente nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione Europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate. Inoltre, vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto concerne il Presidente del Consiglio dei Ministri, il comma 7 dell’art. 24 del Decreto Legislativo n.1/2018 statuisce che “Con direttiva da adottarsi ai sensi dell’art. 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all’adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile”.

Invece, l’art. 15 regola le “Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e le conseguenti indicazioni operative” e prescrive che “le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l’indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l’esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute”. Sussistono, poi, dei limiti dei poteri dello stato di emergenza derivanti dalla normativa internazionale ed in primis quelli previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo firmata a Roma nel 1950 dal Consiglio d’ Europa, la quale stabilisce all’art. 15 che le misure adottate non devono essere in conflitto con gli altri obblighi del diritto internazionale. Anche la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici delle Nazioni Unite adottata nel 1966 ed entrata in vigore il 23 marzo del 1976 all’art. 4 disciplina lo stato di emergenza e dà la possibilità di derogare agli obblighi assunti dalla sottoscrizione della Convenzione salvo che ciò non determini discriminazioni basate sulla razza, colore, sesso, lingua, religione e ceto. Al riguardo si ritiene che la normativa emanata in Italia durante la pandemia da Covid-19 sia stata rispettosa di tali disposizioni.

Pertanto, si è dell’avviso che, in assenza di una disciplina costituzionale dello stato di emergenza, anche il termine dei due anni previsto dal Decreto Legislativo n.1/2018 per la dichiarazione di tale stato, possa essere superato, sussistendone i presupposti, come ad esempio un incremento dei contagi, con l’adozione di un provvedimento normativo ad hoc, anche un decreto legge, ma non certo con un semplice DPCM o una delibera del Consiglio dei Ministri.

4.      Conclusioni

L’emergenza ci ha messo davanti tanti aspetti che in tempi “normali” non riuscivamo a vedere nitidamente. Tra di essi vi è il rapporto tra diritti e doveri che rappresenta il punto di equilibrio tra libertà e autorità raggiunto da un ordinamento giuridico.

Le perplessità sviluppatesi circa la legittimità costituzionale dei plurimi provvedimenti adottati dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19, come quelli più recenti concernente il c.d. green pass, hanno dato luogo ad un vivace dibattito concernente l’opportunità del ricorso alla decretazione d’urgenza; tale fenomeno, tra l’altro, da diversi decenni avviene con notevole frequenza e anche al di fuori dei casi di stretta necessità e urgenza, al punto da far parlare di vero e proprio abuso dello strumento del decreto legge.

Alla luce delle incertezze derivanti dal continuo utilizzo di strumenti normativi di rango secondario, da più voci proviene l’invito a realizzare una riforma costituzionale volta all’introduzione dello stato di emergenza, come previsto da molti paesi europei; cogliendo così l’insegnamento derivante dall’emergenza sanitaria, «salus populi suprema lex esto», e allo tempo scongiurando l’ipotesi di ritrovarci impreparati dinnanzi alle possibili e future situazioni emergenziali.

In attesa di questa inderogabile riforma costituzionale, l’obbligo vaccinale, ribadito autorevolmente dal Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno 2020 e in data 28 luglio 2021, e di conseguenza la normativa sul green pass che ne costituisce il logico presupposto, diventano una necessità per evitare il diffondersi del contagio.

In questa situazione sottrarsi a tale obbligo, nel pieno di una crisi sanitaria mondiale che sta sconvolgendo la nostra società sembra incomprensibile perché non ha alcuna giustificazione, soprattutto dal punto di vista scientifico. Non si tratta di difendere le libertà dei cittadini, ma di un pericoloso tentativo di mettere in discussione le misure preventive e le raccomandazioni con cui il mondo scientifico e le istituzioni stanno cercando di proteggere la salute pubblica e di impedire situazioni che metterebbero definitivamente in ginocchio il Paese.

La stragrande maggioranza dei cittadini italiani, con enorme sacrificio, hanno garantito il rispetto di regole che hanno messo in pericolo la propria libertà per il bene comune. Ci si augura, pertanto, che questo encomiabile comportamento possa completarsi con l’adesione, totale e conforme alla scienza medica, alla campagna vaccinale in corso che, per essere capillare e quindi efficace, ha come presupposto imprescindibile la dichiarazione dello stato di emergenza.

 

Note

Albissini Marina, Licia Giannone, L’insegnamento del Covid-19 sullo stato di emergenza: non è mai troppo tardi, in Questione Giustizia, 2020.

Biarella L., Green pass obbligatorio dal 6 agosto. Il decreto pubblicato in Gazzetta, in  Altalex, 2021.

Carlesimo V., Stato di diritto e pandemia, in Altalex, 2020.

Covolo S., Il difficile bilanciamento tra la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e gli altri diritti inviolabili, ai tempi dell’emergenza coronavirus. Soltanto il parlamento può essere garante contro l’arbitrio del potere esecutivo, in Diritto.it, 2020.

Di Todaro, I dettagli della campagna vaccinale, in Fondazione Veronesi, 2020.

Gentilucci P., La possibile rilevanza penale e disciplinare del comportamento degli operatori sanitari “no-vax”, in Diritto.it, 2021.

Gentilucci P., Green pass e profili di legittimità costituzionale”, in Diritto.it, 2021.

Gentilucci P., L’insidia del coronavirus ai principi costituzionali italiani ed a quelli della Polonia e dell’Ungheria, in Diritto.it, 2021.

Gentilucci P., Green pass e profili di legittimità costituzionale”, in Diritto.it, 2021.

Grandi F., L’art. 32 nella pandemia: sbilanciamento di un diritto o “recrudescenza” di un dovere?, in Costituzionalismo.it, 2021.

Giulimodi F., E’ legittima la proroga dello stato di emergenza?, in www.labparlamento.it, 2021.

Grandi F., L’art. 32 nella pandemia: sbilanciamento di un diritto o “recrudescenza” di un dovere?, in Costituzionalismo.it, 2021.

Redazione, Stato di emergenza legato al Covid-19 e il supporto normativo, in www.professione giustizia.it, 2020

Prof. Paolo Gentilucci

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