Le novità introdotte dal decreto semplificazioni bis in materia di appalti

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Le novità introdotte dal decreto 77/2021 (c.d. semplificazioni bis) in materia di appalti, con particolare riferimento alla redazione del rapporto del personale ed alle premialità.

a cura di Dott.ssa Laura Facondini – Dott. Lorenzo Spataro

Il D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis) contiene importanti misure volte alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti. Si tratta di norme che si pongono come obiettivo la riduzione dei tempi delle gare, attraverso modifiche alle procedure e mediante la semplificazione degli oneri in capo agli operatori economici. Il decreto, volto a dare impulso alla ripartenza mediante modifiche in materia di appalti, oltre ad apportare novità normative, proroga alcune disposizioni volte a semplificare e ad accelerare le procedure ad evidenza pubblica.

La redazione del rapporto sulla situazione del personale

Tra le novità di maggior rilievo previste dal decreto semplificazioni bis rientra l’obbligo per gli operatori economici di redigere il rapporto sulla situazione del personale ex art. 46 D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, da produrre, a pena di esclusione al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta.

Tale rapporto viene redatto dalle aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti.

In seguito, viene trasmesso alle RSA e alla consigliera e al consigliere regionale di parità nei termini previsti dall’art. 46 del D.Lgs. 198/2006 fissati, in generale, al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Gli O.E. diversi che occupano un numero tra i 15 ed i 100 dipendenti, invece, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, devono consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.

Anche tale relazione deve essere tramessa alle R.S.A. e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il contenuto della relazione è del tutto analogo al rapporto biennale delle aziende con più di 100 dipendenti.

L’obbligo grava solo sull’aggiudicatario considerato che tali operatori economici non devono redigere il rapporto di genere.

La violazione dell’obbligo determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola o in RTI per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o parte con le risorse del PNRR del Fondo nazionale per gli investimenti complementari

Le premialità

Altra novità di competenza delle stazioni appaltanti è quella di prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

Le penali, invece, dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale.

La novità di maggior rilevo è che le stazioni appaltanti devono prevedere nei bandi, avvisi e inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, parità di genere e l’assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni, e donne.

La modalità di individuazione dei requisiti premiali e i modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto relativo all’operatore economico saranno indicate nelle linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

In dettaglio si elencano i requisiti premiali minimali da prevedere nei disciplinari che regolano le gare finanziate da PNRR e PNC:

a) nei 3 anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori connessi a motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica, di religione, di età, di sesso, di orientamento sessuale, di handicap o a convinzioni personali o al mancato rispetto del divieto di licenziamento per causa di matrimonio o per gravidanza e maternità

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere oltre alla soglia minima % prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani con età inferiori a 36 anni, e donne per l’esecuzione del contratto o la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

d) abbia nell’ultimo triennio rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, livelli retributivi e conferimento di incarichi apicali;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto d’appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ex art. 7 D.Lgs. n. 254/2016 per gli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni.

Sono previste delle deroghe come indicate nel comma 7 dell’art, 47 che permettono alle stazioni appaltanti di escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 dell’art. 47 oppure di stabilire una quota inferiore dandone adeguata e specifica motivazione qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

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Dott.ssa Laura Facondini

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