E’ stato firmato il decreto per l’attuazione del Pnrr

Redazione 08/11/21
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021 il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Il Decreto legge che consta di 52 articoli, suddiviso in 5 Titoli.

 

Fondo per la ripresa

All’articolo 8 un fondo necessario a consentire il finanziamento di progetti di turismo sostenibile.

 

Il “pacchetto Turismo” del PNRR ammonta complessivamente a 2,4 miliardi. Per essere operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa (quella appunto contenuta nel Decreto legge approvato oggi) e di una parte che verrà introdotta attraverso atti amministrativi.
I 2,4 miliardi sono divisi in:

  • 1.786 milioni per un Fondo nazionale del Turismo, che comprende sei diversi interventi:
    • 500 milioni: credito d’imposta (80%) e fondo perduto per le imprese turistiche;
    • 98 milioni: per sostenere la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator;
    • 500 milioni: per attivare un Fondo con la partecipazione Mef e Bei per l’ammodernamento delle strutture ricettive, interventi per la Montagna, sviluppo di nuovi itinerari turistici;
    • 358 milioni, destinati ad un Fondo di garanzia per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità;
    • 180 milioni: fondo perduto e attivazione di un Fondo rotativo della Cdp per ammodernamento strutture, eliminazione barriere architettoniche, riqualificazione ambientale;
    • 150 milioni: per il Fondo nazionale per il Turismo, gestito con Cdp, per rafforzare strutture e valorizzare assets immobiliari.

I diversi interventi potranno avvalersi di una leva finanziaria in grado di ampliare il sostegno economico destinato agli operatori ed allargare così la platea dei beneficiari:

  • 114 milioni per attivare il Digital Tourism hub, vale a dire una piattaforma digitale per aggregare on line l’offerta turistica nazionale;
  • 500 milioni per il progetto Caput Mundi, vale a dire interventi per sostenere l’offerta turistica in vista del Giubileo.

Riconoscimento di crediti di imposta

Con l’articolo 1 del decreto-legge è previsto un credito di imposta nella misura dell’80% per:

  1. interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  2. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
  3. interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
  4. realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  5. spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Sono previsti anche contributi a fondo perduto fino a 40mila euro.

Fondo imprese

Con l’articolo 3 del provvedimento è prevista la concessione di contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

Nel dettaglio, per l’attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025

 

Esperti per l’attuazione del PNRR

Con l’articolo 34 del provvedimento, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell’ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all’articolo 17 -sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza, almeno triennale, nello sviluppo e gestione di processi complessi nell’ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell’economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie.

Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende

All’articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall’art.  94-bis, il Tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2 lett. b).).»;

b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale, sentiti il procuratore  distrettuale  competente  e»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «Il  tribunale,  sentiti   il   procuratore   distrettuale competente, il prefetto  che  ha  adottato  l’informazione  antimafia interdittiva nonchè»;

c) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7.  Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo  sospende  il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonche’ gli effetti  di  cui all’articolo    Lo  stesso  provvedimento  e’   comunicato   dalla cancelleria del tribunale al prefetto dove ha sede legale  l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della banca  dati  nazionale  unica  della

documentazione antimafia di cui all’articolo 96, ed e’ valutato anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis nei successivi cinque anni.».

Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia

Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 92:

1) la rubrica e’ sostituita dalla  seguente:  «Procedimento  di rilascio delle informazioni antimafia»;

2) il comma 2-bis e’ sostituito dai seguenti:

«2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli  esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti  i presupposti per l’adozione dell’informazione  antimafia  interdittiva

ovvero  per  procedere   all’applicazione   delle   misure   di   cui all’articolo  94-bis,  e  non  ricorrano  particolari   esigenze   di celerita’  del  procedimento,  ne  da’  tempestiva  comunicazione  al

soggetto  interessato,  indicando  gli   elementi   sintomatici   dei tentativi  di  infiltrazione  mafiosa.  Con  tale  comunicazione   e’ assegnato un termine non superiore  a  venti  giorni  per  presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da  documenti,  nonchè’ per  richiedere  l’audizione,  da  effettuare  secondo  le  modalità previste dall’articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non  possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi  il  cui   disvelamento   sia   idoneo   a   pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso,  ovvero l’esito di altri  accertamenti  finalizzati  alla  prevenzione  delle infiltrazioni  mafiose.  La  predetta  comunicazione  sospende,   con decorrenza  dalla  relativa  data  di  invio,  il  termine   di   cui all’articolo  92,  comma  2.  La  procedura  del  contraddittorio  si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio  di  cui al  comma  2-bis,  il  prefetto,  ove   non   proceda   al   rilascio dell’informazione antimafia liberatoria:

a) dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque  giorni,  all’interessato secondo le modalità stabilite dall’articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli  elementi  sintomatici dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  siano   riconducibili   a situazioni di agevolazione occasionale;

b) adotta l’informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione  all’interessato  entro  il  termine  e  con   le modalità di  cui  alla  lettera  a),  nel  caso  di  sussistenza  di tentativi   di   infiltrazione      Il   prefetto,   adottata l’informazione  antimafia  interdittiva  ai  sensi   della   presente.

lettera,  verifica  altresì la  sussistenza  dei  presupposti   per l’applicazione delle misure di cui all’articolo  32,  comma  10,  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso  positivo,  ne  informa tempestivamente    il     Presidente     dell’Autorità nazionale anticorruzione.

2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui  al  comma  2-bis   e   la   conclusione   della   procedura   in contraddittorio, il cambiamento  di  sede,  di  denominazione,  della ragione o dell’oggetto sociale, della composizione  degli  organi  di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli  organi sociali, della rappresentanza legale  della  società  nonchè  della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote  societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque  qualsiasi variazione  dell’assetto   sociale,   organizzativo,   gestionale  e patrimoniale delle società e imprese interessate  dai  tentativi  di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai  fini dell’adozione dell’informazione interdittiva antimafia.»;

  1. b) all’articolo 93, il comma 7 e’ sostituito dal seguente:

«7.  Il  prefetto  competente  all’adozione  dell’informazione, sulla base della documentazione e delle  informazioni  acquisite  nel corso dell’accesso, può invitare in sede di  audizione  personale  i soggetti interessati a produrre  ogni  informazione  ritenuta  utile, anche  allegando  elementi   documentali,   qualora   non   ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di  informazioni  che,  se  disvelate,  sono  suscettibili  di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività  processuali  in corso,  ovvero   l’esito   di   altri   procedimenti   amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.».

Prevenzione collaborativa

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l’articolo 94, e’ inserito il seguente:

«Art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione  collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale) –  1.  Il  prefetto, quando  accerta  che  i  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa   sono

riconducibili a situazioni  di  agevolazione  occasionale,  prescrive all’impresa, società o associazione interessata,  con  provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o piu’ delle seguenti misure:

a) adottare ed  efficacemente  attuare  misure  organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  atte  a  rimuovere  e  prevenire  le  cause  di agevolazione occasionale;

b) comunicare  al  gruppo  interforze  istituito   presso   la prefettura competente per il luogo di sede  legale  o  di  residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di  disposizione, di  acquisto  o  di  pagamento  effettuati,  gli  atti  di  pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 7.000 euro o di valore superiore stabilito dal  prefetto,  sentito  il  predetto gruppo interforze, in  relazione  al  reddito  della  persona  o  del patrimonio e del volume di affari dell’impresa;

c) per le società di capitali o  di  persone,  comunicare  al  gruppo interforze eventuali forme di finanziamento da parte dei  soci o di terzi;

d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;

e) utilizzare un conto corrente dedicato,  anche  in  via  non esclusiva, per gli atti  di  pagamento  e  riscossione  di  cui  alla lettera b), nonchè per i  finanziamenti  di  cui  alla  lettera  c), osservando, per i pagamenti previsti dall’articolo 3, comma 2,  della legge 13 agosto 2010, n. 136,  le  modalità  indicate  nella  stessa norma.

Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1,  può nominare, anche d’ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell’albo di cui all’articolo 35,  comma

2-bis, con il compito di svolgere funzioni  di  supporto  finalizzate all’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  collaborativa.   Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, quantificato  con il decreto di nomina,  non  superiore  al  50  per  cento  di  quello liquidabile sulla base dei  criteri  stabiliti  dal  decreto  di  cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,  n.  14.  Gli oneri  relativi  al  pagamento  di  tale  compenso  sono   a   carico dell’impresa, società o associazione.

  1. Le misure di cui  al  presente  articolo  cessano  di  essere applicate se il tribunale dispone il  controllo  giudiziario  di  cui all’articolo 34-bis,  comma  2,  lettera  b).  Del  periodo  di  loro esecuzione può tenersi conto  ai  fini  della  determinazione  della durata del controllo giudiziario.
  2. Alla scadenza del termine di durata delle misure  di  cui  al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo  interforze,  il  venir  meno  dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione  mafiosa, rilascia  un’informazione  antimafia  liberatoria  ed   effettua   le conseguenti  iscrizioni  nella  banca  dati  nazionale  unica   della documentazione antimafia.
  3. Le misure  di  cui  al  presente  articolo  sono  annotate  in un’apposita sezione della banca dati di cui all’articolo 96, a cui e’ precluso l’accesso ai  soggetti  privati  sottoscrittori  di  accordi conclusi  ai  sensi  dell’articolo  83-bis,  e  sono  comunicate  dal prefetto alla cancelleria del Tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione.».
  4. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi per i quali,  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, e’ stato effettuato l’accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e  non e’ stata ancora rilasciata l’informazione antimafia.

 

 

Redazione

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