riferimenti normativi: artt. 2051c.c.
precedenti giurisprudenziali: Trib. Milano, Sez. X, Sentenza del 22/12/2011
La vicenda
Dopo una forte pioggia si verificava un gravissimo allagamento nell’appartamento di un condomino; a seguito di successivi accertamenti svolti dal condominio (mediante sopralluogo) emergeva che detto allagamento era stato causato dalla presenza di una bottiglia all’interno di uno dei pluviali di scarico dell’acqua piovana del terrazzo dell’appartamento sovrastante. Questa ricostruzione del sinistro era confermata dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo. Successivamente il danneggiato citava in giudizio il proprietario del soprastante appartamento per richiedere il risarcimento dei danni subiti. Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto che si difendeva osservando che nel terrazzo si stavano svolgendo dei lavori di ristrutturazione da lui affidati a diverse imprese specializzate. Negava, quindi, ogni propria responsabilità, sul presupposto che tali imprese avevano l’obbligo di adottare tutte le idonee precauzioni al fine di non arrecare danno ad altri, nonché sull’assunto che si trattasse comunque di pluviale di proprietà del condominio. In altre parole il proprietario della terrazza “scaricava” la responsabilità sul condominio, sulle imprese che avevano eseguito i lavori, nonché sul direttore dei lavori, chiedendo di essere autorizzato a chiamarli in causa; i terzi chiamati si costituivano in giudizio, negando ogni addebito.
La questione
E’ a carico del proprietario della terrazza a livello l’allagamento dell’appartamento sottostante causato da una bottiglia di plastica che ha occluso il pluviale di scarico?
La soluzione
Il Tribunale ha ritenuto responsabile il proprietario della terrazza. Secondo lo stesso giudice il sinistro è avvenuto perché l’acqua piovana cadente sul terrazzo del convenuto, non potendo essere regolarmente smaltita attraverso uno dei due pluviali a servizio del terrazzo stesso a causa dell’occlusione causata dalla bottiglia, alzandosi di livello, si è incanalata in un canale/condotta o cavedio (provvisorio in attesa di essere chiuso o reso impermeabile), trovando “sfogo” in corrispondenza della zona di ingresso dell’appartamento danneggiato. Il Tribunale però ha escluso la corresponsabilità del condominio in quanto le infiltrazioni non si erano verificate per difetto di manutenzione del terrazzo. Allo stesso modo sono state respinte le domande di manleva del convenuto nei confronti degli altri terzi chiamati (le imprese ed il direttore lavori); il giudice milanese infatti ha ritenuto dette domande genericamente formulate.
Le riflessioni conclusive
Merita di essere ricordato che, in tema di appalto, la consegna del bene all’appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell’art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione dell’opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l’inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell’appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo esercitato – se del caso – per il tramite di un direttore dei lavori (Cass. civ., Sez. III, 07/03/2021, n. 7553).
Naturalmente ciò non significa che il committente non possa mai essere esonerato dalla responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche da questa apportate dall’attività svolta dall’appaltatore, ma esclusivamente che sarà lui a dover dimostrare che l’attività dell’appaltatore sia di fatto qualificabile come caso fortuito (in particolare sia riconducibile al fatto del terzo rientrante nel fortuito, cioè non prevedibile e/o non evitabile), senza potersi limitare ad allegare genericamente che la cosa era stata a quello affidata per l’esecuzione dell’appalto. In altre parole la responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c. è esclusa dall’accertamento positivo che il danno é stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare, in particolare, che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti. L’individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell’interruzione del nesso eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo l’effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione dell’evento. Qualora, invece, persista l’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito. Del resto la circostanza che una delle condotte di scarico del terrazzo sia stata occlusa da una mezza bottiglia di plastica non può essere qualificata come imprevedibile, nel caso in cui vengano commissionati lavori di ristrutturazione, recipiente sovente usato nei cantieri.
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