Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti

Redazione 30/11/21
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Pubblicato in G.U. il DL con le misure per contrastare le frodi relative a detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi.

In vigore dal 12 novembre, il Decreto legge del 11 novembre 2021 n. 157 (pubblicato in G.U. del 11.11.2021 n. 269), approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, rafforzando anche i controlli preventivi.

Con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche», in corso di conversione, (di seguito “Decreto anti-frodi”) – pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell’11 novembre 2021 ed entrato in vigore il 12 novembre 20211 –
sono state introdotte misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni.

È stata, inoltre, disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate dagli articoli 1 e 2 del Decreto anti-frodi, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al fine di recepire le modifiche normative apportate dal Decreto anti-frodi, l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento del 12 novembre 2021, prot. n. 312528, con cui sono state apportate modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847, e sono stati approvati il nuovo modello di
comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle entrate.

Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti sull’applicazione di tali disposizioni (circolare in calce).

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.

L’Agenzia delle entrate, entro cinque  giorni  lavorativi  dall’invio della  comunicazione  dell’avvenuta  cessione   del   credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive  alla  prima,  e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che  presentano  profili  di  rischio,  ai  fini  del  relativo controllo  preventivo. I  profili  di   rischio   sono  individuati utilizzando criteri  relativi  alla  diversa  tipologia  dei  crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei  dati  indicati  nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente  comma  con  i  dati presenti nell’Anagrafe  tributaria  o  comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai  crediti  oggetto di  cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni  cui  detti  crediti  sono correlati,  sulla base delle informazioni  presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai  soggetti indicati nelle comunicazioni e  nelle  opzioni  di  cui  al  presente comma.

Se all’esito del controllo risultano confermati  i  rischi  di cui al comma 1,  la  comunicazione  si  considera  non  effettuata  e l’esito del controllo e’ comunicato al soggetto che ha trasmesso  la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati,  ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti  della  comunicazione di cui al comma 1, la  comunicazione  produce  gli  effetti  previsti dalle disposizioni di riferimento.

Fermi   restando  gli   ordinari   poteri    di    controllo, l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al  controllo  nei termini di legge di tutti i crediti relativi  alle  cessioni  per  le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi  del  comma 2.

I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del   decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate  ai  sensi  degli  articoli  121  e  122,  non procedono all’acquisizione del credito in tutti i  casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli  articoli  35  e  42  del  predetto  decreto legislativo  n.  231  del  2007,  fermi restando gli obblighi ivi previsti.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti  criteri,  modalità  e  termini  per  l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

Controlli dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle  entrate,  con  riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del  presente  decreto,  nonchè alle agevolazioni e ai  contributi  a  fondo  perduto,  da  essa  erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilità delle  specifiche disposizioni  contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre 1973, n. 600,  e  dagli  articoli  51  e  seguenti  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero degli importi  dovuti  non  versati,  compresi  quelli  relativi a contributi indebitamente percepiti o  fruiti  ovvero  a  cessioni  di crediti  di  imposta  in  mancanza  dei  requisiti,  in   base   alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in  assenza  di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo  1,commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero di cui  al  comma  2  e’  notificato,  a  pena  di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello in cui e’ avvenuta la violazione.

Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il  medesimo atto di recupero sono irrogate le  sanzioni  previste  dalle singole norme vigenti  per  le  violazioni commesse e sono applicati  gli interessi.

Le attribuzioni  di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4, spettano all’ufficio dell’Agenzia delle  entrate competente  in  ragione  del domicilio  fiscale  del  contribuente,  individuato  ai  sensi  degli articoli 58 e 59 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  al  momento della  commissione  della violazione; in mancanza  del  domicilio fiscale,  la  competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

Per le controversie relative all’atto di  recupero  di  cui  al comma 2 si applicano le disposizioni previste dal decreto  legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

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