GIURISPRUDENZA: art. 27 Cost. comma 1; art. 44 c.p.; art. 113 c.p.c.; art. 114 c.p.c. .
1.Premesse.
In materia di sentenza n. 29874/21, cui all’udienza del 04.05.2021, a cura della V° sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, interessante, è il rilievo assunto in tale pronuncia in materia di responsabilità penale e di equità processuale.
Per tali argomentazioni, citabile, è, senz’altro, l’art. 27[1] Cost. nella parafrasi oggettiva del suo comma 1, e, più propriamente, laddove, si esplicita che:
«1.La responsabilità penale è personale.».
Tale meticoloso assunto giuridico, posto in essere dal comma 1 della citata disposizione costituzionale, viene approfondito, come noto, nella seguente pronuncia additiva curata dalla Corte Costituzionale, ovvero, la n. 364 risalente al 1988.
Ai sensi del giudizio incidentale di legittimità costituzionale n. 364/1988[2], palesato dalla Consulta, è rinvenibile che:
«Il principio di colpevolezza in materia penale costituisce anche garanzia di libere scelte di azione del cittadino, e come tale rappresenta il secondo aspetto del principio di legalità vigente in ogni Stato di diritto.».[3]
Viene a determinarsi, così, che il principio di legalità, e, lo stesso ordinamento giuridico distinguente uno «Stato di diritto», rendono loro stessi «processo» e «finalità» di garanzia, affinché, un ordinato «principio di colpevolezza», si costituisca di per sé, quale «concreta» quanto «effettiva», «profilassi penale», pervenendo, in maniera sostanziale, ad essere, giuridico affluente stigmatizzante la libera scelta (o, «azione») di un soggetto persona, nella fattispecie soggettiva di «cittadino».
Ciò diviene delibazione di penale responsabilità, non disdicente, un «assioma» di complementare giuridica e legale compensativa «affinità», quale la disponente attuazione del principio di processuale «equità».
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2.L’art. 44 c.p. e i criteri di procedibilità ai sensi degli artt. 113 e 114 c.p.c. .
L’art. 44 del c.p. sancisce che:
«Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto (158).
L’assunto sapiente di tale articolo, verte (come noto,) essenzialmente, sull’accertamento delle obiettive condizioni di punibilità di un reato.
Così come testimoniato dalla stessa pronuncia di merito n. 29874/21, curata dalla Suprema Cassazione penale, ove, viene posto in discussione un delitto di dolo diretto o eventuale, da ascriversi limitatamente, all’unificato reato di bancarotta preferenziale, cui agli estremi edittali di procedibilità relativi all’art. 219, comma 2, del r.d. n. 267 del 1942 e:
«applicate le attenuanti previste dall’art. 219 r.d. citato e dell’art. 62-bis cod. pen. ritenute prevalenti sull’aggravante ed applicata la riduzione della pena per la scelta del rito, […]condannato [il reo][4] alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie di cui agli artt. 216 e 217 r.d. n. 267 del 1942, la cui durata è stata fissata nel minimo di legge.».
La misura di tale processo, ovvero, procedura di penale condizionalità, segnatamente agli elementi codicistici, o, cui al r.d. del 1942, si rivela lucida sintomatologia di penale personale responsabilità, da accertarsi nei confronti del reo imputabile, attraverso una opportuna manifestazione di «volontà» giudiziale, che integri retti coefficienti normativi di diritto, o, di conclamante espressione giudiziale di etica «equità», curati dal potere giudiziale, ai sensi dell’art. 113 c.p.c.[5] .
Un formulato «diritto» a un’«equità», talora, sanante e risarcitoria, laddove, se ne richieda il necessario ausilio, altresì, allorquando si determini che:
«Il giudice, sia in primo grado che in appello, decid[a][6] il merito della causa secondo equità quando essa riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.» (art. 114 c.p.c.)[7].
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Note
[1] Parte Prima, «Diritti e Doveri dei cittadini», Titolo I, «I rapporti civili».
[2] Udienza pubblica del 29.09.1987 e Decisione del 23.03.1988. Deposito del 24.03.1988 e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30.03.1988.
[3] Massima n. 13794 – Sent. 364/88 A. RESPONSABILITÀ PENALE – PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA – FUNZIONE pag. 1.
[4] Il corsivo è della scrivente.
[5] «Pronuncia secondo diritto» cui al Titolo V, «Dei poteri del giudice» del codice di procedura civile.
[6] Il corsivo è della scrivente.
[7] «Pronuncia secondo equità a richiesta di parte», Titolo V, «Dei poteri del giudice» del codice di procedura civile.
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