1 Inquadramento normativo
La figura del responsabile del procedimento fu introdotta dalla legge del 7 agosto del 1990, n. 241, e fu istituita per garantire la trasparenza e la conoscibilità del procedimento amministrativo, nonché per contrastare il fenomeno di deresponsabilizzazione amministrativa e, inoltre per poter conferire ad una figura preposta la responsabilità dell’intero procedimento, anche al fine di fornire chiarimenti in merito all’attività espletata[1].
Nella contrattualistica pubblica, la figura del responsabile unico del procedimento, o anche Rup, fu introdotta per la prima volta dalla legge Merloni[2] e attualmente è disciplinata dal Codice dei contratti pubblici[3] che rinvia ad una disciplina più dettagliata sui compiti del Rup[4] che definisca sia i presupposti, le funzioni e le modalità di nomina, sia i requisiti di professionalità rispetto a quanto previsto dal Codice, finché non sarà adottato Regolamento unico di attuazione del Codice introdotto dal decreto sblocca cantieri[5].
2 Il Rup come project manager
Il Rup rappresenta una figura essenziale del procedimento amministrativo di tipo contrattuale, qualificabile come ad un project manager che ha il compito di pianificare e sviluppare specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di risorse e del personale, provvedendo a produrre e a gestire un processo regolato in modo unitario, ordinato ed efficiente[6]. In realtà l’accostamento del Rup alla figura del project manager avviene già con la direttiva 2014/24/Ue che raccomanda la presenza di un responsabile di progetto e, nel recepimento delle direttive europee, il Codice del 2016 rimanda alla disciplina di dettaglio la definizione delle attività del Rup che, successivamente, con le Linee guida n. 3 dell’Anac, verrà delineato come un project manager[7].
La figura con incarico di Rup deve vigilare sul processo realizzativo, sin dall’inizio del procedimento amministrativo, creando le condizioni affinché venga rispettato quanto disposto dal contratto stipulato con l’operatore economico, nel rispetto anche della salute e della sicurezza dei lavoratori, come previsto dalla vigente normativa[8].
Difatti, è ovvio che l’importanza di questa figura presuppone la necessità di una congrua disciplina, come detto, delle funzioni, della nomina e dei requisiti di professionalità richiesti al Rup e, non a caso, è per tale occorrenza che il Codice dei contratti, ai senti dell’articolo 31, comma 5, rinvia ad una disciplina di dettaglio il cui compito di definizione è attualmente affidato all’Anac che, a questo fine, ha deliberato le Linee guida n. 3 nel 2016, aggiornate successivamente al decreto correttivo del 19 aprile 2017, n. 56, con delibera Anac dell’11 ottobre 2017, n. 1007[9].
3 La nomina e le funzioni del Rup
Per svolgere l’incarico di responsabile unico del procedimento il personale, nominato con atto formale del dirigente o del dipendente apicale della struttura, deve essere in possesso di competenze adeguate alle funzioni da svolgere, sia per quanto concerne l’importo che il tipo di affidamento[10]. Le competenze possono essere anche autocertificate dal Rup stesso e tale dichiarazione deve essere allegata all’atto di nomina.
Il Rup, ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha la competenza su tutti i compiti relativi al corretto perseguimento dell’appalto e, in particolare:
- valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
- accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;
- cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.
In ogni caso, il Rup ha una competenza generale a svolgere tutte le attività relative alle procedure di appalto che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti dal Codice dei contratti pubblici o da altre disposizioni di legge o regolamentari.
Le competenze del Rup sono specificate in dettaglio dalle Linee-guida Anac n. 3 e, per quanto riguarda le attività relative alla validazione dei progetti negli appalti di lavori pubblici, nelle Linee-guida n. 1.
In particolare, le Linee-guida n. 3 precisano che nelle competenze del Rup rientrano alcune attività rilevanti per la procedura di affidamento, quali:
a) l’acquisizione del CIG;
b) la verifica della documentazione amministrativo-contabile (quando la SA appaltante non la attribuisca a un seggio di gara appositamente nominato o a un proprio ufficio specializza).
Tra la documentazione amministrativo-contabile possiamo citare, ad esempio, la verifica del Documento unico di regolarità contributiva, le annotazioni nel casellario Anac, nonché la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione dell’operatore economico di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La maggior parte delle verifiche possono essere effettuate tramite la consultazione delle banche dati telematiche presso le amministrazioni competenti, oppure con scambio di corrispondenza scritta con le stesse. Resta ferma la possibilità di richiedere autocertificazioni ai fornitori, nel rispetto dell’accertamento d’ufficio, a campione, da parte delle amministrazioni che acquisiscono tale documentazione[11].
Pertanto, il Rup è la figura che segue lo sviluppo dell’appalto pubblico in tutte le sue fasi, al fine di consentire l’ottimale realizzazione di tutte le attività necessarie per le fasi di programmazione, per la progettazione, per l’affidamento e per l’esecuzione.
Per approfondire il tema che riguarda le funzioni e responsabilità del RUP, consigliamo il manuale “Funzioni e responsabilità del RUP nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” edito da Maggioli Editore e a cura di Marco Agliata, che affronta in modo dettagliato il tema della centralità del Rup negli interventi pubblici, le nuove mansioni e responsabilità, i requisiti del Rup sempre più specifici, le funzioni del Rup in continua evoluzione
Note
[1] Cartolano P., Chi è e cosa fa il RUP?, www.mediappalti.it, 2015.
[2] Panassidi G., Il rafforzamento del ruolo del RUP nel nuovo Codice dei contratti, www.moltocomuni.it, 2016.
[3] Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
[4] Le Linee guida n. 3 dell’Anac.
[5]Art. 216, comma 27-octies recante “Disposizione transitorie e di coordinamento”, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
[6] Usai S., Il Rup negli appalti, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2016.
[7] Mastrofini E., Stolfi F., Il Rup come project manager per gli appalti pubblici: tutte le regole, www.agendadigitale.eu, 2020.
[8] Par. 3.1, Linee guida n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
[9] Usai S., La nomina del responsabile unico del procedimento, www.mediappalti.it, 2018.
[10] Agliata M., Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2017.
[11]Articolo 43 rubricato “accertamenti d’ufficio” del Testo unico sulla semplificazione amministrativa, Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
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