Gli indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.
Sommario: 1. Premessa. Le coordinate del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria. – 2. Le specifiche metodologiche della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa. – 3. Il disposition time e il raggiungimento degli obiettivi nel paradigma valutativo della Commissione Europea. – 4. Il disposition time nel settore civile. – 5. Il disposition time nel settore penale. – 6. I valori baseline nazionali e il raggiungimento del target europeo. – 7. Conclusioni. L’importanza della qualità e correttezza dei dati.
-
Le coordinate del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria.
Forte dell’approvazione del pacchetto giustizia – civile e penale – il ministero della Giustizia, al cui ministro spettano l’organizzazione e il funzionamento dei relativi servizi ex art. 110 Cost. – il dicastero della ministra Cartabia, per il tramite del suo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ha adottato una nota circolare della direzione generale di statistica analisi organizzativa col preciso intento di fornire alcune specifiche in merito alla metodologia di calcolo degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi quantitativi – target – negoziati con la Commissione Europea nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.).
Il lavoro ministeriale si sviluppa sul fronte organizzativo fornendo indicazioni precise ai vertici della magistratura nazionale, alla dirigenza amministrativa degli uffici e, per la peculiarità dei compiti cui sono chiamati, ai funzionari statistici[1].
Sotto il versante funzionale la nota ministeriale rammenta che i target esigibili a livello nazionale sono i seguenti:
- riduzione del disposition time complessivo, dato dalla somma del disposition time dai tre gradi di giudizio e quantificato nel 40% per l’area civile e del 25% nell’area penale entro il mese di giugno del 2026.
- riduzione dell’arretrato civile del 65% in tribunale e nel 55% in corte di appello entro la fine dell’anno 2024; del 90% in tribunale e in corte di appello entro il mese di giugno del 2026[2].
Si legga anche:”Riforma del processo civile: ok della Camera. Ecco tutte le novità”
2.Le specifiche metodologiche della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.
L’indicatore disposition time è la misura di durata utilizzata a livello europeo e fornisce una stima del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti mettendo a confronto il numero dei pendenti alla fine del periodo di riferimento con il flusso dei definiti nel periodo[3].
La direzione generale di statistica adotta la seguente formula:
DTt | = | Pendentit | * | X |
Definiti(t,t-x) |
L’indicata formula di elaborazione europea viene adottata nel nostro Paese al dichiarato fine di verificare la meritevolezza del recovery fund di cui è destinataria l’Italia nell’ambito di un’azione di progressiva riduzione della tempistica giudiziaria.
-
Il disposition time e il raggiungimento degli obiettivi nel paradigma valutativo della Commissione Europea.
Ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi la commissione europea a formulato richieste specifiche.
Innanzitutto, che le percentuali di riduzione dell’arretrato civile e del disposition time civile e penale fossero calcolate rispetto ai corrispondenti valori del 2019 (è il cosiddetto baseline).
In secondo luogo, che fossero adottati specifici criteri di calcolo degli aggregati di riferimento.
Questi ultimi non possono che essere distinti nell’ambito dei due settori principali che connotano il sistema processuale italiano: quello civile e quello penale.
Vediamone partitamente.
-
Il disposition time nel settore civile.
Per il calcolo del disposition time sono considerati solo i procedimenti contenzioso secondo la classificazione proposta dalla Commissione Europea per l’efficienza della giustizia – Cepej – e recepita dalla Commissione Europea in sede di E.U. Justice Scoreboard (cd. Civil and commercial litigious case)[4].
In base a questa classificazione, per il tribunale, l’aggregato di riferimento include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli:
- affari civile contenziosi (con l’esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali);
- controversie agrarie;
- controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria (inclusi i procedimenti speciali, in termini di rito, e gli accertamenti tecnici preventivi).
Restano esclusi dall’indicata classificazione della Commissione Europea i ruoli degli affari di volontaria giurisdizione, dei procedimenti speciali e sommari, nonché le procedure esecutive e concorsuali con l’eccezione delle istanze di fallimento[5].
Per la Corte di appello, l’aggregato di riferimento include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli:
- Affari civili contenziosi (con l’esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali);
- Controversie agrarie;
- Controversie in materia laburistica, previdenziale e di assistenza obbligatoria.
Sono escluse dall’indicata classificazione le altre tipologie procedimentali con l’unica eccezione di procedimenti di equa riparazione che vanno considerati nell’aggregato.
Per il calcolo dell’arretrato, la Commissione Europea sulla scorta dell’indicazione del Cepej ha accolto i criteri derivanti dalle disposizioni di legge nazionali[6] e utilizzati per la produzione delle statistiche ufficiali. Conseguentemente, ai fini della verifica dell’arretrato, per il tribunale sono considerati in tale stato tutti i procedimenti pendenti da oltre tre anni di area SICID.
Nell’indicata area del sistema informatico italiano rinveniamo gli affari civili contenzioso, le controversie agrarie, le controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, gli affari di volontaria giurisdizione e i procedimenti speciali e sommari[7].
È ritenuto arretrato per la corte di appello tutto il plesso procedimentale pendente da oltre due anni[8]
-
Il disposition time nel settore penale.
La materia inerente all’area penale è anche il frutto della recente approvazione della legge 27 settembre 2021, nr.134 cosiddetta riforma Cartabia[9].
Il sistema del disposition time nell’area penale che qui esamineremo vive il suo banco di prova sull’attuazione della delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari approvata il 19 ottobre 2021[10].
Pur trattando dell’area giurisdizionale non può essere sottaciuto che il discorso della tempistica giudiziaria penale rileva anche con riguardo alla fase procedimentale ossia alla tempistica delle indagini preliminari.
Allo stato attuale della vigente legislazione, i termini per le indagini preliminari sono profilati dagli artt.405 e seguenti c.p.p. in estrema sintesi il dilemma richiede il rinvio a giudizio – così chiudendo la fase procedimentale – entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell’art.407, co.2, lett. a)[11] c.p.p.
Allorquando è necessaria la querela, l’istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al P.M.[12]. Il Pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice per giusta causa la proroga dell’indicato termine. La richiesta conterrà l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che la giustificano.
Ulteriori proroghe possono essere richieste dalla pubblica accusa nei casi di particolare complessità investigativa ovvero di oggettiva impossibilità di concludere le indagini entro il termine prorogato[13].
Esaurito il sub procedimento originantesi dalla richiesta di proroga del termine da parte del P.M., resta il principio in virtù del quale gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del tempo originariamente previsto per le indagini.
Il sistema contempla termini di durata massima delle indagini preliminari. La regola è che la durata delle investigazioni preliminari non può comunque superare diciotto mesi. Cionondimeno il tetto è previsto in due anni se le indagini riguardano i delitti indicati nella lett. a) del co.2 dell’art.407 c.p.p., cit.
A fronte di tale situazione normativa la riforma Cartabia incide sulla tempistica investigativa[14] per il tramite di modifiche all’art.405 c.p.p. in relazione alla natura dei reati.
- 6 mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato se ed in quanto trattasi di fattispecie contravvenzionale;
- 1 anno e 6 mesi quando si procede per taluno dei delitti indicati nell’art.407 cpv. c.p.p.[15];
- 1 anno dall’indicata data in tutti gli altri casi.
La riforma in questione prevede altresì che il P.M. possa chiedere al giudice la proroga dei termini suindicati prima della scadenza degli stessi e per una sola volta per un tempo non superiore a sei mesi, ovviamente quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini.
Al fine di accelerare massimamente la tempistica procedimentale viene espressamente previsto che decorsi i termini di durata delle indagini il P.M. sia tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro un termine fissato in misura diversa in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari. È previsto, in particolare che venga approntata una disciplina che in ogni caso rimedi alla stasi del procedimento mediante un apposito intervento del G.I.P.
Sono contemplati analoghi rimedi alla stasi procedimentale nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini il P.M. non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all’azione penale[16].
A fronte di tale plateau normativo – vigente e approvando – il quadro di riferimento europeistico recepito dalle articolazioni ministeriali per il settore penale non poteva che coincidere circa il calcolo del disposition time penale con quello utilizzato per le statistiche ufficiali nazionali sulla scia dei criteri richiesti dalla commissione europea.
In base a questi criteri di calcolo del disposition time in materia penale, per il tribunale sono considerati i procedimenti relativi alle sezioni G.I.P./G.U.P. contro noti – è il modello 20 del registro generale degli uffici del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale -, dibattimento di primo grado – è il modello 16 del registro generale dei tribunali in composizione collegiale e monocratico -, dibattimento di secondo grado – è il modello 7-bis del registro delle impugnazioni davanti al tribunale in composizione monocratica – e procedimenti innanzi alla corte di assise – è il modello 19 dell’apposito registro generale –[17] .
Per la Corte di appello l’aggregato di riferimento è dato dai procedimenti relativi alle sezioni ordinaria di assise e per i minorenni – modello 7 registro generale delle corti di appello e di assise di appello.
Come anticipato più volte nel testo, l’area penale fonda sul sistema di riforma delineato dalla legge Cartabia l’effettività dei risultati ambiti. La delega governativa di cui alla legge 134 cit. reca, tra l’atro, disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Le aree tematiche sulle quali si fonda la legge di delegazione legislativa, ineriscono a diversi ambiti di operatività processuale meritevoli di massima attenzione anche ai fini che qui ci occupano. Dal PPT[18] alla materia delle notificazioni; dal processo in assenza alle modalità di documentazione degli atti del procedimento; dalle indagini preliminari al sistema delle impugnazioni[19].
Tutti gli istituti presi in considerazione dalla legge 1342021, si connotano per profilare un sistema processuale ispirato ai principi della ragionevole durata conformati in un’ottica di garantita celerità processuale[20].
-
I valori baseline nazionali e il raggiungimento del target
Alla luce di quanto sopra riportato i valori baseline nazionali trasmessi alla Commissione Europea che saranno presi a ricevimento ai fini della valutazione del raggiungimento dei target possono compendiarsi come segue:
- baseline arretrato civile – tribunale 337.740; Corte di appello 98.371;
- il baseline disposition time dei procedimenti civili segna 556 per il tribunale, 654 per la Corte di appello e 1.302 per la Corte di Cassazione, per un totale di 2.512;
- il baseline disposition time dei procedimenti penale segna 392 per il tribunale, 835 per la Corte di appello, 166 per la Corte di Cassazione per un totale 1.393.
Da quanto riportato negli operati ragguagli sub a), b) e c) ne consegue che gli obiettivi di riduzione dell’arretrato civile in tribunale sarà raggiunto se il numero di procedimenti pendenti ultratriennali sarà pari a 118.209; meno 65% al 31 dicembre 2024 e a 33.774 ossia meno il 90% al 32 giugno 2026.
Analogamente l’obiettivo di riduzione dell’arretrato civile in corte di appello sarà raggiunto se il numero di procedimenti pendenti ultrabiennali sarà pari a 44.267, meno 55% al 31 dicembre 2024 e a 9.837, meno 90% al 30 giugno 2026.
Per quanto attiene la durata l’obiettivo di riduzione sarà raggiunto se al 30 giugno 2026 il disposition time complessivo civile risulterà pari 1.507 giorni (-40%), quello penale a 1.045 giorni (-25%).
L’analisi condotta in ordine alle condizioni di partenza e all’effettiva possibilità di raggiungimento nell’orizzonte pianificato ha comportato una distribuzione dei target di durata tra uffici di merito e di legittimità secondo precisi criteri di prevedibilità statistica.
- Ripartizione del target di riduzione del disposition time civile: tribunale -56%, Corte di appello -56%, Corte di Cassazione -25% per un totale di -40%;
- Ripartizione del target di riduzione del disposition time penale: tribunale -28%, Corte di appello -28%, Corte di Cassazione 0% per un totale di -25%[21]
-
Conclusioni. L’importanza della qualità e correttezza dei dati.
Al fine di assicurare il necessario coordinamento è stata avviata e proseguirà una costante interlocuzione in sede di comitato paritetico anche in merito ai profili statistici.
È stata condivisa unanimemente l’utilità ai fini dell’analisi dell’andamento dell’ufficio e della predisposizione del progetto organizzativo di arricchire il set informativo con dati disaggregati per sezione, oltre che per materia, avvalendosi a tal fine della collaborazione dell’ufficio statistico del Consiglio superiore.
Conseguenza di ciò non può che essere l’invito rivolto ai destinatari della nota della direzione generale e statistica e analisi organizzativa a verificare i dati forniti.
Eventuali incongruenze e ulteriori esigenze informative, derivanti da specificità di alcune sedi, potranno essere segnalate utilizzando i canali dedicati, così come individuati nella circolare del capo dipartimento dell’organizzazione del 3 novembre 2021.
Non può che, in conclusione, richiamarsi l’attenzione sull’importanza della qualità e completezza dei dati nel permettere una rappresentazione accurata e corretta della situazione di ciascun ufficio, come pure nel favorire il conseguimento dei target.
Il riferimento è soprattutto al settore penale ove ritardi negli scarichi e false pendenze ancora influenzano negativamente il disposition time[22].
Parole chiave del programma PNRR nell’ambito del sistema giudiziario, si rivelano essere, una volta di più, quelle della digitalizzazione[23], innovazione organizzativa del sistema giudiziario, investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del processo e superare le disparità tra tribunali.
Sulle coordinate indicate si gioca il futuro del nostro sistema giudiziario e il consequenziale conseguimento degli obbiettivi – target – prefissici dall’Unione Europea.
Note
[1] La nota di cui è parola nel testo è del 15 novembre 2021 e attua, in un certo qualsenso la circolare del capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del 3 novembre 2021, su cui vedi infra in nota.
[3] Come anticipato nella nota che precede, la DGSTAT specifica la Circolare 3 novembre 2021 – PNRR – Avvio progetto ufficio per il processo – informazione e linee guida di primo indirizzo sulle attività organizzative necessarie per l’attuazione, del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi. La Circolare DOG segue immediatamente gli incontri che il Dipartimento ha tenuto con tutti i distretti dal 20 settembre ultimo scorso in materia di PNRR e avvio della linea progettuale Ufficio per il processo e capitale umano, incontri conclusisi lo scorso 29 ottobre e, in considerazione delle sollecitazioni ricevute nell’occasione, offre un quadro di riferimento sulle attività da intraprendere per avviare la linea progettuale dell’ufficio per il processo prevista dal piano.
[4] In materia riveste un ruolo decisivo l’Ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti di appello ai sensi dell’articolo 16 octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. In tema rileverà in termini considerevoli – se non totalizzanti – l’attuazione della riforma Cartabia ex art. 1, principio e criterio direttivo n. 26, in materia di Ufficio per il Processo. Su tale strumento processuale ed ordinamentale, vedi S. Ricchitelli, Guida alla Riforma Cartabia, Duepuntozero ed., Molfetta, 2021.
[5] Si evidenzia che il ruolo affari civili contenziosi include, conteggiandoli nella relativa materia, anche i procedimenti trattati con rito sommario di cognizione ex art.702 disp. c.p.c. i quali, per l’effetto, sono già presi in considerazione nell’aggregato.
[6] Da noi la legge 24 marzo 2001, nr.89 cosiddetta legge Pinto.
[7] È segnalata l’esclusione della materia del giudice tutelare, dell’accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e dell’attività di ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata.
[8] La direzione generale di statistica riporta l’elenco dei codici oggetto dell’area civile con l’indicazione della loro inclusione o meno negli aggregati rilevanti ai fini dell’obiettivo di riduzione dell’arretrato e del disposition time. Giova evidenziare che da un punto di vista quantitativo il disallineamanento tra i due aggregati si rivela di entità marginale: a livello nazionale solo il 5% del totale dell’arretrato ultratriennale in tribunale e meno dello 0,3% di quello ultrabiennale in corte di appello riguarda procedimenti non ricompresi anche nell’aggregato Civil and commerce litigious case della Cepej e quindi non valutabili ai fini della riduzione del disposition time. Cionondimeno, annuncia la direzione generale di statistica, che gli assetti differenziali saranno opportunamente segnalati con appositi campi informativi nei prospetti statistici che la stessa metterà a disposizione degli uffici.
[9] Sulla quale vedi amplius e dettagliatamente S. RICCHITELLI, Guida alla riforma “Cartabia” (Legge nr.237/2021. I principi e criteri direttivi e le norme d’immediata applicazione – in vigore dal 19 ottobre 2021), Duepuntozero, Molfetta, 2021.
[10] Pubblicata sulla gazzetta ufficiale nr.237 del 4 ottobre 2021.
[11] Art.407, co.2, lett. a) c.p.p., Termini di durata massima delle indagini preliminari: […] 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all’articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall’articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; […].
[12] Se necessaria l’autorizzazione a procedere il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l’autorizzazione perviene al P.M..
[13] Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi. Qualora si proceda per i reati di cui agli artt.572, 589, co.2, 589 disp, 590, co.3, 590-bis e 612-bis del Codice penale l’indicata proroga del termine può essere concessa per non più di una volta.
[14] Sulle innovazioni della riforma Cartabia in materia di indagini preliminari, da attuare in virtù dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla relativa legge di delega n. 134 del 2021, vedi S. RICCHITELLI, Guida cit.
[15] Vedi nota nr.11 precedente.
[16] In tale ambito riformatore può ben inserirsi la previsione in virtù della quale il giudice su richiesta motivata dell’interessato accerti la tempestività dell’iscrizione nell’apposito registro sia della notizia di reato sia del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito con la conseguente retrodatazione nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo.
[17] Sono pertanto escluse le decisioni interlocutorie del G.I.P., i procedimenti di competenza del tribunale del riesame e i procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione.
[18] Sul processo penale telematico ci sia consentito di rinviare ai nostri scritti in materia. S. RICCHITELLI, Il futuro prossimo del procedimento penale. Profili organizzativi del sistema documentale TIAP, www.dirittoitalia.it, Strumentario mensile nr.1/2019, diritto italia S.r.l., Milano; S. RICCHITELLI, Le attività di indagine preliminare ai tempi del coronavirus, www.diritto.it, Maggioli, 2020; S. RICCHITELLI, Il processo penale ai tempi del coronavirus, Il diritto e l’economia ai tempi del covid, Ed. Rogiosi, Napoli, 2020; S. RICCHITELLI, La remotizzazione dei servizi informativi nel futuro (prossimo) del procedimento penale, www.diritto.it, Maggioli, 2021; S. RICCHITELLI, La <<svolta>> telematica del processo penale italiano. Il Portale del Processo penale Telematico, www.diritto.it, Maggioli, 13 aprile 2021; S. RICCHITELLI, Contributo allo studio della giustizia digitale. Il processo penale telematico, Gazzetta Forense, bimestre nr.4/2021, Giapeto, Napoli; Il procedimento penale nella seconda ondata pandemica. Il giusto processo epidemiologico, in riv. Il diritto e l’economia ai tempi del covid,, Ed. Rogiosi, Napoli, 2021
[19] Sui temi della cd. riforma Cartabia vedi S. RICCHITELLI, Guida alla riforma Cartabia, cit.
[20] Il tema è ampiamente e dettagliatamente scrutinato in S. RICCHITELLI, Guida alla riforma Cartabia. cit.
[21] Si resta in attesa della messa a disposizione degli uffici giudiziari dei nuovi prospetti statistici che integrano e aggiornano al primo semestre 2021 quelli già forniti in occasione degli incontri avuti con i distretti. In analogia con quanto in precedenza esplicitato i dati sono elaborati secondo i criteri richiesti dalla Commissione Europea così come illustrati nelle pagine che precedono. Essi rappresentano la base statistica sulla quale verrà effettuato il monitoraggio oggetto di rendicontazione alle Autorità europee.
[22] Lo spirito di reciproca collaborazione di ogni iniziativa funzionale al soddisfacimento delle esigenze europee conduce all’invito per gli uffici giudiziari d’Italia a prestare particolare cura e ad assicurare tempestività nell’alimentazione dei registri informatici civili e penali per la loro corretta alimentazione ed estrazione dei files dei modelli statistici penali così come nella trasmissione dei dati alla direzione generale.
[23] Sulla Giustizia digitale vedi amplius S. Ricchitelli, in nota nr.18.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento