- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 420-bis, co. 2)
Il fatto
La Corte di Appello di Firenze rigettava una istanza diretta alla rescissione del giudicato di cui ad una sentenza del Tribunale di Prato divenuta irrevocabile, rilevando che dagli atti emergeva la conoscenza del processo da parte dell’imputato dichiarato assente.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato veniva proposto ricorso per Cassazione, deducendosi vizio di motivazione e violazione di legge processuale.
Vedasi sull’argomento: “La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420 bis c.p.p.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era accolto per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal proposito prima di tutto che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, in motivazione) fermo restando che, dal fascicolo d’ufficio, risultava effettivamente che l’imputato aveva eletto domicilio presso un legale il quale, a sua volta, aveva dichiarato di rinunziare al mandato e rifiutato l’elezione di domicilio sicché, dopo una prima notifica a questo stesso avvocato, la notifica del decreto di citazione a giudizio e del verbale venivano effettuate presso il difensore d’ ufficio, sia in proprio, che ex art. 161 comma IV c.p.p..
Orbene, per il Supremo Consesso, da nessun dato processuale era possibile desumere, poi, che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del decreto che disponeva il giudizio notificato al difensore d’ ufficio con il quale non risultava che lo stesso avesse mai effettivamente instaurato un rapporto professionale, considerato, peraltro, che alla data della notifica, lo stesso si trovava detenuto in carcere.
Oltre a ciò, a fronte del fatto che la Corte territoriale aveva respinto l’eccezione proposta dalla difesa, reiterata con il ricorso in esame, limitandosi a constatare la regolarità formale delle notifiche e l’intervenuta elezione di un domicilio risultato “inidoneo“, con conseguente operatività del disposto di cui all’art. 161 comma 4 del codice di rito, tale rilievo, secondo la Corte di legittimità, non appariva essere, tuttavia, condivisibile.
Era a tal riguardo fatto presente che le notificazioni effettuate, nei confronti dell’imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc; pen. (Sez. U, Sentenza n. 12778 del 27/02/2020) mentre, nel caso di specie, la notifica era stata effettuata presso il difensore d’ ufficio allorquando l’imputato era detenuto per altra causa sicché costui non era stato in grado di essere a conoscenza della data del processo.
In aggiunta a quanto sin qui esposto, gli Ermellini ritenevano altresì come occorresse, del resto, considerare che, a seguito delle modifiche operate dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6), il processo in absentia, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell’imputato ex art. 420-bis c.p.p., sia nel caso della rescissione del giudicato (art. 625-ter c.p.p., norma abrogata dalla L. 23 giugno 2017, n. 203, art. 1, comma 70, che con il comma successivo ha introdotto nell’art. 629 bis), ruota attorno alla “incolpevole” mancata conoscenza da parte dell’imputato dell’esistenza del procedimento o del processo e, dunque, nel complessivo sistema disegnato dal legislatore, che ha soppresso le disposizioni del codice che consentivano il processo contumaciale allo scopo di adeguare l’ordinamento italiano alla normativa internazionale e di evitare ulteriori condanne dell’Italia da parte della Corte EDU, risultava essere chiaro, per i giudici di piazza Cavour, come la celebrazione del processo in assenza sia consentita quando vi è la certezza che l’imputato abbia conoscenza del processo (ovvero allo stesso si sia volontariamente sottratto); in caso contrario, ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p., il giudice deve disporre la notifica “personalmente ad opera della polizia giudiziaria” e, se la notifica non risulta possibile, deve disporre con ordinanza la sospensione del processo.
La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla “effettività” di tale conoscenza mentre, per la Corte di Cassazione, la Corte territoriale, nel caso in questione, aveva, nella sostanza, ritenuto legittima la celebrazione di un processo sulla base del mero riscontro della regolarità formale delle notifiche, indipendentemente da una verifica circa una “effettiva” conoscenza del processo, in contrasto con quanto disposto dall’art. 604 comma 5 bis c.p.p. laddove è previsto quanto segue: “Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 420 ter o dell’art. 420 quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l’imputato provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado”.
Tal che se ne faceva discendere come la conclusione dei giudici di appello fosse stata contraria alla recente pronunzia delle Sezioni unite della Suprema Corte nella quale si è evidenziato come i particolari “indici di conoscenza” del processo, indicati nell’art. 420-bis c.p.p., comma 2, non possano essere considerati forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente nè integrano situazioni che, in termini di automaticità, possano rappresentare casi di “volontaria sottrazione” alla conoscenza del processo, e ciò in ragione del fatto che detta norma, nell’ottica di una comprensibile “facilitazione” del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell’imputato.
Letto nel contesto della disposizione, quindi, per la Suprema Corte, l’aver eletto domicilio, l’essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo, non trattandosi, di conseguenza, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciuto l’atto regolarmente notificato secondo le date modalità (Sez. U, n. 23948 del 29/11/2019).
In particolare, con specifico riferimento all’ elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, veniva evidenziato che le Sezioni unite hanno osservato come la circostanza che essa debba essere “seria” e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti, risulti dalla stessa scelta normativa, successiva alla vicenda in esame, che, con la L. n. 103 del 2017, ha inserito nell’art. 162 c.p.p. il comma 4-bis: “l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore dorniciliatario”; la disposizione, quindi, per gli Ermellini, ha inteso ridurre al minimo un tipico ambito di possibili elezioni di domicilio “disattente“.
Le Sezioni unite, dunque, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sè presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis c.p.p., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso” (Sez. U, n. 23948 del 29/11/2019), principio applicabile precedentemente all’ introduzione dell’art. 162 comma 4-bis c.p.p. ad opera della L. 103/2017 (come nel caso in esame), rilevandosi al contempo come nella stessa pronuncia sia stato osservato che “la manifesta mancanza di diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della “volontaria sottrazione”: se si esaspera il concetto di “mancata diligenza” sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita”.
Si riteneva, allora, affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la sentenza emessa dal giudice di merito che abbia proceduto in assenza dell’imputato senza avere accertato la conoscenza da parte del medesimo del processo a suo carico, in mancanza della prova di rapporti con il difensore d’ufficio, al quale siano stati notificati tutti gli atti del procedimento, ipotesi che, per la Corte di legittimità, risultava essersi chiaramente verificata nella fattispecie in esame.
Il provvedimento impugnato era, pertanto, annullato senza rinvio.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante specialmente nella parte in cui è ivi postulato, sulla scorta di quanto già affermato dalle Sezioni unite, che i particolari “indici di conoscenza” del processo, indicati nell’art. 420-bis c.p.p., comma 2, non possono essere considerati forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente, né integrano situazioni che, in termini di automaticità, possano rappresentare casi di “volontaria sottrazione” alla conoscenza del processo posto che detta norma, nell’ottica di una comprensibile “facilitazione” del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell’imputato.
Tal che ne consegue che le condizioni, a cui fa riferimento l’art. 420-bis, co. 2, c.p.p., che, come è noto, prevede che, salvo “quanto previsto dall’articolo 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo”, non possono essere reputate forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente, nè esse sono considerabili alla stregua di situazioni che, in termini di automaticità, possano rappresentare casi di “volontaria sottrazione” alla conoscenza del processo, essendo, per contro, necessario che sia dimostrato che l’imputato abbia avuto una effettiva conoscenza del processo.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di comprendere come l’art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen. sia stato interpretato in sede nomofilattica.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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