La riforma della giustizia civile, con tutte le novità

Redazione 15/12/21
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La giustizia civile, mai come in questo momento storico, risente della necessità urgente di una riforma che dia accelerazione alla trattazione dei contenziosi e alla loro definizione.

Tuttavia non sono molte, né particolarmente innovative, le strade che la nuova legislazione può percorrere e sul cui risultato, in medio periodo, si riserva di rivalutare. D’altra parte, già il 30 marzo del 2021, la 5a Commissione permanente, così si esprimeva:

“– con riferimento all’articolo 2, in materia di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, viene fornito un aggiornamento della Tabella A, sulla mediazione civile obbligatoria, al triennio 2017-2019;

– con riguardo alla negoziazione assistita, nel prendere atto che gli elementi riferiti nella relazione tecnica all’atto Camera n. 1881 riguardano una proposta normativa ancora in approvazione, si precisa che l’insieme delle valutazioni riportate nella stessa relazione tecnica sono volte a fornire dati utili per rappresentare gli effetti finanziari positivi derivanti dalle introducende disposizioni;

– in relazione all’articolo 2, comma 1, lettera c), viene rappresentato che, per il triennio 2017/2019, è stata valutata un’incidenza delle mediazioni preventive esperite in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione pari a 6.658 sul totale di 66.578 relativo alla media di controversie in materie diverse da quelle sopra indicate come escluse nel periodo riportato;

– con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), viene confermato che il principio di delega è riferito esclusivamente agli avvocati non di[1]pendenti dalle pubbliche amministrazioni;

– con riguardo all’articolo 8, sul processo di esecuzione, vengono fornite rassicurazioni del fatto che gli oneri derivanti dalla nomina dei professionisti, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, saranno scomputati dai costi della procedura, gravando sul prezzo di vendita del bene o sulla distribuzione delle somme ricavate, decurtate, nell’eventualità, anche delle spese di ammissione di una o più parti al patrocinio a spese dello Stato;

– in relazione all’articolo 10, sul giudizio di scioglimento delle comunioni, viene confermato che gli oneri del patrocinio a spese dello Stato sono da riferire ad un minimo di soggetti, e comunque si assicura che le spese della procedura rimangono a carico degli assegnatari dei beni che rispondono pro quota degli oneri derivanti dalla nomina di professionisti incaricati dall’autorità giudiziaria e delle spese inerenti al gratuito patrocinio a favore di qualsiasi interessato;

– con riferimento all’articolo 12, recante disposizioni per l’efficienza dei provvedimenti civili, vengono riportati ulteriori elementi informativi, con particolare riguardo alle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e ai programmi pluriennali di spesa rientranti nella pianificazione digitale dell’amministrazione della giustizia, a conferma che dall’implementazione delle nuove soluzioni tecnologiche nonché dalle modalità tecniche che si prevedono per il riversamento, la rendicontazione e l’interconnessione dei sistemi di pagamento, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

– per quanto concerne l’articolo 14, sui doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, si rappresenta che le pubbliche amministrazioni sono già in grado di provvedere in tempi brevi allo scambio di dati ed informazioni scritte tra di loro in ragione dell’attuazione del General Data Protection Regulation – GDPR (regolamento (UE) 2016/679) confermandosi la congruità del termine indicato, che il decreto delegato fisserà, per l’evasione delle richieste inoltrate; nel presupposto che l’aggiornamento delle tabelle riportate nella relazione tecnica con riguardo all’articolo 2 confermi le valutazioni ivi contenute circa gli effetti finanziari degli ampliamenti dell’istituto del gratuito patrocinio, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osserva[1]zione: – si valuti l’opportunità, con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), di specificare espressamente che il principio di delega è riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni”.

Gli snodi della riforma del processo civile

L’insoddisfazione circa lo stato della giurisdizione civile è generale ed è, seppur con diversi accenti, di continuo manifestata: nonostante i ripetuti interventi del legislatore, accentuatisi negli ultimi anni, a problemi antichi e irrisolti si sono aggiunti problemi nuovi, mentre nodi organizzativi si intersecano continuamente con problemi di rito. La riforma del processo civile si snoda lungo tre percorsi, osmotici fra loro:

  • accentuare il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, ADR (Alternative Dispute Resolution);
  •  apportare le necessarie migliorie al processo civile, anche in considera[1]zione del fatto che solo a fronte di un processo efficace davanti all’autorità giudiziaria le misure alternative possono essere in grado di funzionare proficuamente;
  •  intervenire sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali. Oggi è possibile fare il punto, almeno prospettico, di quella che è stata preannunciata essere una svolta per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, il tutto in una dichiarata ottica di innovazione tecnologica, sempre più orientata verso la transizione digitale. La presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la modesta finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile.

Il presente contenuto è stato estratto dal volume “La riforma della giustizia civile”. La presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile.

 

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