(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 542, co. 1)
Indice:
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
- Volume consigliato
Il fatto
La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di una pronuncia emessa del G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva assolto l’imputato dal delitto di truffa ascrittogli condannando la parte civile al pagamento delle spese sostenute dall’imputato, compensava integralmente le spese tra le parti private.
Si legga anche:
- L’omessa statuizione della condanna alle spese processuali può essere emendata con la procedura di correzione di errore materiale;
- Aumento delle spese processuali penali
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione prospettando i seguenti motivi: 1) inosservanza od erronea applicazione della legge processuale penale, ai sensi dell’art. 606 comma I lett. c) cod. proc. pen., con riguardo alla violazione del combinato disposto tra l’art. 125 comma III e l’art. 546 comma I lett. e) cod. proc. pen.; 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen..
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Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era stimato manifestamente infondato e, pertanto, era dichiarato inammissibile, posto che, secondo quanto già sostenuto in Cassazione, la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall’imputato, assolto per non aver commesso il fatto, deve essere preceduta da un motivato giudizio positivo sull’esistenza dell’elemento della colpa nell’esercizio del diritto di querela (Sez. 2, n. 56929 del 03/10/2017).
Orbene, declinando tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, gli Ermellini osservavano come il giudice di appello di Milano, sulla base di (ritenuti) precisi argomenti, avesse escluso la sussistenza di comportamenti colposi a carico della parte civile, così specificamente argomentando la propria scelta di procedere alla compensazione delle spese senza incorrere in alcuno dei vizi denunciati.
Conclusioni
La decisione in esame desta interesse essendo ivi esplicitato cosa richiede la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall’imputato, assolto per non aver commesso il fatto.
Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, è asserito che la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall’imputato, assolto per non aver commesso il fatto, deve essere preceduta da un motivato giudizio positivo sull’esistenza dell’elemento della colpa nell’esercizio del diritto di querela.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare se il giudice di merito abbia correttamente applicato l’art. 542, co. 1, cod. proc. pen..
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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