Tar Napoli si pronuncia sulle ordinanze contingibili e urgenti in ambito scolastico

Redazione 12/01/22
Il Tar Napoli, sez. V, dec., 10 gennaio 2022, n. 19  ha sospeso l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2022, impugnata da alcuni genitori di minori frequentanti la scuola dell’obbligo (elementari e medie), nella parte in cui dispone la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in tutte le scuole della Regione Campania fino al 29 gennaio 2022; tale ordinanza, infatti, si pone in contrasto con il d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 e, quindi, da una normativa di rango primario e sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo.

Sul punto le seguenti questioni:

La natura delle ordinanze extra ordinem

Il potere delle ordinanze extra ordinem quale strumento atipico cui ricorrere in casi di eccezionale urgenza, necessita di un’esatta delimitazione dei confini entro i quali le ordinanze effettivamente adottate possano considerarsi legittime.

Esse pertanto:

  • non dovranno violare i precetti costituzionali, come quelli relativi a materie coperte da riserva assoluta di legge,
  • non dovranno violare gli altri principi generali dell’ordinamento non deducibili da norme costituzionali.

A ciò si aggiunga che la recente giurisprudenza ha stabilito il seguente il principio di diritto secondo cui: “l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti postula “la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.

Questa definizione permette di comprendere con chiarezza i concetti di urgenza e contingibilità individuati dal legislatore quali presupposti fondanti il potere del Sindaco di adottare provvedimenti diretti ad incidere sulle libertà personali degli individui attraverso l’imposizione, il divieto o la regolamentazione di determinati comportamenti.

I caratteri di urgenza e contingibilità si concretizzano quindi in :

-L’urgenza, nello specifico, è caratterizzata dall’impossibilità di differire nel tempo l’intervento dell’Autorità al fine di scongiurare l’ipotesi di un danno incombente.

-La contingibilità, invece, mette in luce la natura residuale dell’ordinanza sindacale, il cui ricorso si rende necessario al verificarsi di situazioni non altrimenti disciplinate dall’ordinamento giuridico.

Si approfondisca con:

La questione sottesa al Tar Napoli

La questione ha riguardo un’ordinanza regionale del Presidente della Giunta della Campania, relativa alla estrema contagiosità della nuova variante denominata “Omicron”, che si intenderebbe “contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19”, sul presupposto della sua astratta ammissibilità, legittimità e riconducibilità al genus delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute, mediante le quali sarebbe possibile individuare misure più restrittive rispetto a quelle assunte a livello generale in presenza di accertato aggravamento del rischio sanitario.

Tali misure attuerebbero quanto già disposto dall’art. 1, d.l. 6 agosto 2021, n. 111. Tale normativa risulta aver natura di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio”; il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività.

Pertanto, l’attività scolastica risulta già minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario, le quali si occupano di tutelare l’interesse primario alla salute, individuale e collettiva.

Si conclude ritenendo che il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori risulta già stato eseguito a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera ad esso rimessa e insindacabile dal giudice se non nella forma dell’incidente di costituzionalità.

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Sentenza collegata

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