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Indice:
- Rimodulazione aliquote Irpef
- Trattamento integrativo
- Riduzione aliquota contributiva
- Contratto di espansione
- Tirocini
- Ape sociale – proroga al 31 dicembre 2022
Rimodulazione aliquote Irpef
Dal 1° gennaio 2022 cambiano le aliquote Irpef ed i relativi scaglioni, come indicato nel seguente schema:
ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF 2021 | ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF 2022 |
23% fino a 15.000 euro |
23% fino a 15.000 euro |
27% da 15.001 fino a 28.000 euro |
25% fino a 28.000 euro |
38% da 28.001 fino a 55.000 euro |
35% da 28.000 a 50.000 euro |
41% da 55.001 fino a 75.000 euro |
43% da 50.001 euro in sù |
43% oltre 75.000 euro |
43% oltre 75.000 euro |
Trattamento integrativo
Con specifico riguardo al Trattamento integrativo resta invariato l’importo € 1.200,00 annui, ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore ad € 15.000,00 e con imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
Ai titolari di reddito complessivo superiore ad € 15.000,00 e non eccedenti € 28.000,00 il trattamento integrativo è riconosciuto esclusivamente ai c.d. “incapienti”.
In particolare è richiesto che la somma di:
» Detrazioni per carichi di famiglia;
» Altre detrazioni (detrazioni da lavoro dipendente ed assimilato);
» Detrazioni per oneri
» Sia superiore all’imposta lorda.
Inoltre, viene abrogata l’Ulteriore Detrazione spettante, fino al 31.12.2021, per coloro che posseggono un reddito complessivo compreso tra € 28.000,00 ed € 40.000,00.
Riduzione aliquota contributiva
È una misura sperimentale riferita per ora ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è previsto l’abbattimento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale mensile non sia superiore ad € 2.962,00 e riferita a tredici mensilità.
Interessati da tale esonero sono i rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione del rapporto di lavoro domestico.
Contratto di espansione
La legge di bilancio estende poi l’ambito di operatività del contratto di espansione già previsto dall’art. 41 del D.lgs. 148/2015. Lo strumento è rivolto ad aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS per favorire percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione.
Per gli anni 2022 e 2023 il requisito in termini numerici di organico aziendale per poter accedere al contratto di espansione è ridotto a 50 unità lavorative. Tale requisito che può essere assolto anche da aggregazioni stabili di imprese con unica finalità produttiva o di servizi.
Tirocini
Viene delegata la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la definizione di linee – guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, con l’obiettivo di circoscrivere l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale. La revisione della disciplina dei tirocini dovrà rispettare i seguenti criteri:
- il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione;
- la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi;
- limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
- definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
- I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante
- Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008.
Ape sociale – proroga al 31 dicembre 2022
La prestazione dell’anticipo pensionistico viene prorogata a tutto il 2022. Come già previsto l’Ape Sociale può essere richiesta solo da chi appartiene alternativamente alla categoria dei disoccupati di lunga durata, caregivers che convivano da almeno sei mesi con un parente o affine di massimo 2° grado disabile grave ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992, invalidi civili al 74% o percentuale superiore o infine lavoratori addetti a mansioni gravose che abbiano lavorato nei settori gravosi per almeno 6 anni negli ultimi 7 (o 7 negli ultimi 10).
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