Il Presidente della Repubblica: elezione, funzioni e responsabilità

È tema dibattuto di questi giorni l’elezione del Presidente della Repubblica.
Si pensa genericamente che il nostro Capo dello Stato abbia funzioni meramente rappresentative, in particolare, nei rapporti internazionali.
Tale significato non è inesatto; tuttavia, risulta poco esaustivo di quelli che sono gli incarichi che la Carta Costituzionale gli conferisce.
Di seguito, si propone una breve guida riepilogativa per chiarire, tra le varie, come viene eletto, quanto dura la carica, quali sono le funzioni e le responsabilità del Presidente della Repubblica.

Indice:

  1. L’elezione
  2. La supplenza
  3. Le attribuzioni delle funzioni
  4. La controfirma e la sua funzione
  5. La responsabilità del Capo dello Stato

1. L’elezione

Il Titolo II della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce, all’art. 83, che il Presidente della Repubblica è eletto, in seduta comune, dai membri del Parlamento, ossia i Deputati e i Senatori.

Ma non solo: proseguendo nella lettura del suddetto articolo, il comma secondo estende l’esercizio e il diritto di elezione anche ai delegati regionali: pertanto, il Consiglio regionale di ciascuna regione elegge 3 delegati, fatta salva la regione Valle d’Aosta che eleggerà un solo delegato.

Circa le modalità, l’elezione avviene a scrutinio segreto al fine di favorire la piena libertà di voto degli elettori e al contempo di impedire che risulti formalmente quali parti politiche abbiano votato a favore di un candidato e quali contro; inoltre, avviene, per i primi tre scrutini, a maggioranza di due terzi dell’assemblea, semplificandosi dal quarto scrutinio in poi, ove diviene a maggioranza assoluta.

Ma chi può essere eletto a Presidente della Repubblica? L’art. 84 della Costituzione ci dice testualmente: “…ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

Una volta eletto, al Presidente spetterà un assegno in denaro e il godimento di certi beni, tra cui il palazzo del Quirinale; alle sue dipendenze vi è un Segretariato generale ed egli potrà avvalersi di consiglieri tratti dall’amministrazione dello Stato.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni (art. 85, comma primo, Costituzione) a partire dal giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi che egli sarà tenuto a prestare, prima di assumere le sue funzioni, davanti al Parlamento in seduta comune (art. 91 Costituzione).

Si tenga inoltre presente che, non essendovi un espresso divieto sul punto, il Capo dello Stato è rieleggibile nella carica.

Prima di procedere alle elezioni, per essere più precisi, trenta giorni prima che scada il settennato, il Presidente della Camera deve convocare il Parlamento e i delegati regionali in seduta comune al fine di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell’art. 85 Costituzione, comma terzo, qualora il settennato scadesse quando le Camere sono sciolte o mancassero meno di tre mesi alla loro cessazione per la scadenza naturale della legislatura, che, si rammenta, dura cinque anni, l’elezione è effettuata dalle nuove Camere entro quindici giorni dalla loro riunione e, nel frattempo, sono prorogati i poteri del Presidente in carica, così come avviene quando non si riesca ad eleggere il Capo dello Stato prima che scada il settennato del Presidente cessante.


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2. La supplenza

E se il Capo dello Stato non potesse adempiere, per vari motivi, alle proprie funzioni? L’art. 86 Costituzione regola la supplenza, disponendo che i poteri del Presidente della Repubblica vengano assunti dal Presidente del Senato.

L’impedimento a cui può incorrere il Presidente della Repubblica può essere sia temporaneo, come nel caso di viaggi all’estero, ma anche permanente, come in caso di dimissioni o morte; in quest’ultimo caso, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, fatto salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Secondo l’orientamento più probabile, la supplenza può essere anche parziale, nel caso in cui il Capo dello Stato si trovi in viaggio all’estero, momento in cui egli può essere impedito nell’esercizio dei suoi poteri di diritto interno, ma chiamato ad esercitare quelli inerenti alla sua funzione di rappresentanza internazionale dello Stato.

3. Le attribuzioni delle funzioni

  • Funzioni di rappresentanza generale dello Stato

L’art. 87 Costituzione, al comma prima, testualmente recita che: “Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”.

Il Capo dello Stato, inoltre, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici per mezzo dei quali lo Stato italiano entra in rapporti con altri Stati nonché ratifica i trattati, ossia gli accordi con cui si vincola con essi o con altri soggetti della comunità internazionale.

La ratifica di alcuni trattati deve essere autorizzata dalle Camere: tali sono i trattati di natura politica, quelli che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio, od oneri alla finanza o, ancora, modificazioni di leggi.

Importante è anche la dichiarazione dello stato di guerra che deve seguire la deliberazione delle Camere con la quale queste ultime conferiscono al Governo i relativi e necessari poteri.

Al Presidente della Repubblica spetta anche il comando delle Forze Armate; a tal riguardo, il Presidente decide quando e in che limiti sia legittimo l’impiego delle forze armate e inoltre, curare che sia osservato il principio costituzionale secondo cui l’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

In questo quadro, è bene sottolineare che al Capo dello Stato è attribuita la presidenza del Consiglio Supremo di Difesa: a tale organo spetta l’esame, con funzione consultiva, delle deliberazioni adottate dal Governo in materia di difesa e sicurezza.

  • Attribuzioni riguardanti il corpo elettorale e referendario

L’art. 87, al terzo comma, stabilisce che il Presidente della Repubblica provvede alla indizione delle elezioni delle Camere, fissandone la data.

Sempre l’art. 87, al sesto comma, sancisce l’attribuzione di indizione del referendum, attribuendone la legge il poterne di ritardarne, nei casi da essa previsti, la celebrazione e anche l’effetto abrogativo (così la Legge n. 352/1970, artt. 16, comma 3; art. 37, comma 3; art. 44, comma 2).

  • Attribuzioni riguardanti il potere legislativo

Il Capo dello Stato ha la facoltà di nominare i senatori a vita, il cui numero, nonostante qualche deviazione in passato, non può mai essere superiore a cinque.

Per quanto attiene al funzionamento delle Camere, spetta al Presidente della repubblica di fissare, non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni, il primo giorno della riunione delle Assemblee neoelette, quello di convocarle in via straordinaria e quello di scioglierle al termine costituzionale della legislatura, o anticipatamente.

Riguardo il potere di scioglimento delle Camere, è importante sottolineare che lo stesso non può essere esercitato negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale (cosiddetto “semestre bianco”), salvo che detto periodo non coincida, in tutto o in parte, con gli ultimi sei mesi della legislatura, né senza aver consultato il Presidente dell’Assemblea (art. 88 Costituzione).

Riguardo ai rapporti con il Parlamento, si annoverano le seguenti attribuzioni: l’autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge governativi alle Camere, la promulgazione e il rinvio presidenziale delle leggi.

L’esistenza della legge è attestata dal Capo dello Stato tramite la promulgazione, e deve avvenire entro un mese dall’approvazione di essa, salvo che le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta, dichiarino l’urgenza.

Non oltre trenta giorni dalla promulgazione, la legge deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, a meno che la legge stessa indichi un termine diverso.

Prima della promulgazione, il Presidente della Repubblica, può, con messaggio motivato, rinviare una legge alle Camere per chiedere una nuova deliberazione su di essa.

  • Attribuzioni riguardanti il potere esecutivo

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, svolgendo una funzione essenziale per la formazione e l’attività del Governo, vedendosi imputati, quali decreti presidenziali, i principali atti governativi.

La nomina del Presidente del Consiglio suole essere preceduta dalle consultazioni del Capo dello Stato con personaggi politicamente influenti e principalmente esponenti dei partiti, per individuare la persona cui conferire l’incarico di formare il Governo: la sua nomina, in caso di accettazione, e quella dei ministri, sono disposte con decreti presidenziali da lui controfirmati.

Il Presidente della Repubblica è competente nell’accettare le dimissioni del Governo, che possono anche essere respinte, chiedendo di presentarsi davanti alle Camere per controllare se goda ancora della loro fiducia; in caso di insistenza da parte del Presidente del Consiglio dimissionario, il Capo dello Stato deve accettare le dimissioni, che avvengono con decreto presidenziale.

Gli atti del Presidente della repubblica che vengono emanati su proposta dei ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono indicati dalla Costituzione stessa: essi sono gli atti con forza di legge e i regolamenti, la nomina dei funzionari, la concessione di grazia e la commutazione delle pene, il conferimento di onorificenze della Repubblica.

  • Attribuzioni riguardanti il potere giurisdizionale

Ai sensi del comma 9 dell’art. 87 Costituzione, il Capo dello Stato presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (noto, anche, con l’acronimo: “CSM”).

Nomina, inoltre, tramite decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio, cinque dei quindici giudici della Corte Costituzionale (art. 4 della Legge 87/1953) e, se si tratta di magistrati ordinari, l’adozione dei provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura riguardanti il conferimento di incarichi direttivi (art. 1, lettera f, della Legge n. 13/1991).

4. La controfirma e la sua funzione

L’art. 89 della Costituzione dichiara che nessun atto del Capo dello Stato è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Non tutti gli atti del Presidente della Repubblica necessitano di controfirma: essa non occorre per gli atti che si considerano personali, come le dimissioni o la dichiarazione d’impedimento permanente, per gli atti compiuti quale Presidente di organi collegiali, come il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Supremo di Difesa ed è naturalmente esclusa per gli atti orali.

5. La responsabilità del capo dello stato

Secondo quanto disposto dall’art. 90 Costituzione, il Capo dello Stato non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne in caso di alto tradimento e attentato alla Costituzione: in tali casi, Il Parlamento, in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri, mette in stato d’accusa il Presidente della repubblica.

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