Indice:
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
Il fatto
Il Tribunale per il riesame di Bari confermava una ordinanza genetica emessa dal GIP del medesimo Tribunale con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per ipotesi di estorsione tentata in concorso.
Sull’argomento vedasi: Antonio Di Tullio D’Elisiis, In cosa consiste la rinuncia e come deve essere manifestata
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato il difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo a motivo unico di ricorso la violazione della norma penale incriminatrice in quanto, ad avviso del legale, la fattispecie incriminatrice contestata doveva essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, fattispecie che, sempre per la difesa, non era idonea a sostenere, per deficit della cornice edittale, il titolo cautelare applicato.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era reputato inammissibile, come richiesto anche dal pubblico ministero in udienza camerale, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.) in quanto, secondo il Supremo Consesso, la rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996; Cass. 18 gennaio 1991; Cass. 14 gennaio 1994; Cass. 2 febbraio 1996; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013), rilevandosi al contempo come tale rinuncia sia altresì un negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013).
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini rilevavano che sussistevano i requisiti fissati dalla legge poichè la dichiarazione di rinuncia al ricorso per Cassazione si era inverata con dichiarazione sottoscritta dal difensore, già nominato procuratore speciale, e confermata dal ricorrente che sottoscriveva per adesione, e da ciò se ne faceva conseguire la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che precludeva, di fatto, la valutazione del ricorso.
Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo stato ivi postulato sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico – dopo essere stato fatto presente che la rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa – come siffatta rinuncia, essendo un negozio formale, non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti.
Tal che ne discende che la rinuncia all’impugnazione può essere fatta unicamente secondo quanto previsto dall’art. 589 c.p.p. che, come è noto, stabilisce quanto segue: “1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all’apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell’inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l’impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero. 2. Le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale. 3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l’impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell’inizio della discussione. 4. Quando l’impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell’udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l’impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell’impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero”.
Una rinuncia di questo tipo, pertanto, deve avvenire, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, soltanto secondo quanto contemplato dalla norma procedurale appena citata.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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