Il diritto costituzionale di sciopero
Secondo il dispositivo dell’art. 40 della Costituzione (incluso nel titolo III, che disciplina in generale i rapporti economici e contiene le disposizioni fondamentali in materia di rapporti di lavoro e di regime giuridico della proprietà) “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Tradotto, con tale previsione il costituente, ha riconosciuto il valore fondamentale del diritto di sciopero, al contempo statuendo che lo stesso non può essere esercitato in modo indiscriminato, affidando al legislatore ordinario la relativa disciplina positiva. Nell’operatività pratica, lo sciopero si è manifestato quale astensione collettiva dal lavoro da parte dei lavoratori subordinati, nella finalità di sollecitare migliori condizioni di lavoro, oppure per sostenere altre richieste, o contestare qualche provvedimento.
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La nota stampa
“Valutare i possibili risvolti, in termini di danno erariale, in caso di scioperi nei servizi pubblici essenziali”. In questo modo esordisce la nota stampa del 23 febbraio, pubblicata sul website istituzionale della Corte dei Conti, per esprimere ciò che prevede un atto di indirizzo del Procuratore Generale della Corte dei Conti, emanato al termine di un confronto, definito dal medesimo comunicato come “lungo e proficuo”, con la Commissione di garanzia sugli scioperi. Viene evidenziata l’importanza dell’atto di indirizzo in questione, in quanto per la prima volta è stato chiarito che, nella filiera degli appalti pubblici di servizi, gli scioperi e il danno alla collettività che ne potrebbe conseguire, possono essere imputati a precise responsabilità delle amministrazioni locali nella loro veste di stazioni appaltanti. Vengono quindi riportati degli esempi: nel settore dei rifiuti e dell’igiene ambientale, l’elevata conflittualità dipende dall’inaccettabile fenomeno dell’omesso pagamento delle retribuzioni ai prestatori di lavoro, originato dalla mancata corresponsione del canone del servizio ad opera del Comune appaltante il quale, per svariati motivi, tra i quali la mancata riscossione del tributo locale, non dispone delle risorse economiche fondamentali.
La creazione della struttura di monitoraggio
La serie di mancanze innesta un circolo vizioso, che a sua volta produce effetti e si ripercuote in modo sfavorevole sui cittadini e sulla collettività, e che ha reso necessaria la realizzazione di una struttura di monitoraggio in capo alla Commissione di garanzia e, in ipotesi di segnalazione, l’intervento della Corte dei Conti. Tale azione mirata è intesa ad assicurare, specie nel delicato momento storico, che le risorse pubbliche vengano impiegate in modo virtuoso, con riguardo a standard economici e di sostenibilità sociale.
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