Indice
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
Il fatto
La Corte di Appello di Genova respingeva una istanza proposta ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. diretta ad ottenere la rescissione del giudicato di cui alla sentenza di condanna emessa nei confronti del richiedente dal Tribunale di Imperia.
In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto come l’ignoranza del giudizio fosse stata determinata da negligenza dello stesso istante non avendo il difensore fiduciario rappresentato al giudice lo stato di detenzione del medesimo.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione con cui erano dedotti i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione per non avere considerato che, al momento di sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio, al ricorrente era stato riscontrato un tasso alcolemico di 3,12 g/I, condizione che non gli avrebbe consentito di comprendere la portata dell’atto sottoscritto, da considerare quindi invalido fermo restando che il difensore fiduciario (dell’epoca) non era a conoscenza dello stato detentivo del ricorrente e, comunque, il Tribunale avrebbe dovuto verificare l’eventuale stato di detenzione; 2) violazione di legge in quanto il decreto di citazione diretta a giudizio non è stato ritualmente notificato visto che l’istante aveva medio tempore modificato la propria residenza.
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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era dichiarato inammissibile in quanto dagli atti si evinceva che il difensore, che lo aveva redatto, era privo di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per cui nel caso trovava applicazione il principio secondo cui, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all’art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (cfr. Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020).
Ad ogni modo, gli Ermellini denotavano come i motivi dedotti fossero comunque manifestamente infondati.
In particolare, quanto alla prima doglianza, i giudici di piazza Cavour facevano presente che l’affermazione del ricorrente, secondo cui il difensore fiduciario non era a conoscenza dello stato detentivo dell’imputato, fosse apodittica e priva di riscontro dal momento che, il Tribunale — contrariamente a quanto ritenuto dall’istante – non era tenuto a verificare l’eventuale stato detentivo del prevenuto per altra causa, a fronte della valida elezione di domicilio in atti e comunque della presenza nel processo del difensore fiduciario posto che l’art. 156, comma 4, cod. proc. pen. prescrive la notifica nel luogo di detenzione, qualora l’imputato sia detenuto per altra causa, solo quando ciò risulti dagli atti (disposizione ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 315/1998), evenienza nel caso di specie ritenuta dalla Corte di legittimità insussistente.
Ciò posto, quanto alla seconda doglianza, la Suprema Corte osservava come il ricorrente non avesse considerato che l’imputato è obbligato per legge (ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen.) a comunicare all’autorità giudiziaria ogni mutamento del domicilio dichiarato, con la conseguenza che nessuna nullità della vocatio in iudicium appariva essere riscontrabile nel caso di specie, nei termini prospettati nel ricorso proposto.
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Conclusioni
Il Supremo Consesso, nella decisione qui in commento, fornisce risposta positivo al titolo proposto in questo articolo, ossia se, in materia di rescissione del giudicato, per proporre ricorso per Cassazione è necessaria la procura speciale.
Difatti, in tale pronuncia, citando un precedente conforme, è postulato che, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all’art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per Cassazione che il difensore sia munito di procura speciale.
Pertanto, alla stregua di questo orientamento interpretativo, deve essere cura del legale farsi rilasciare procura speciale dal proprio assistito ove debba essere proposto un ricorso per Cassazione in relazione ad una situazione processuale di questo genere.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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