Il caso
A seguito dell’iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento presso terzi, stante la dichiarazione positiva pervenuta da parte del terzo pignorato INPS con la quale veniva confermata l’erogazione a favore del debitore dell’importo mensile di euro 780,00 a titolo di RdC, il creditore chiedeva al Giudice l’assegnazione delle somme pignorate.
A sostegno della richiesta il creditore, richiamando il precedente del Tribunale di Trani (ordinanza n. 6028 del 30/01/2020), evidenziava come il beneficio economico recentemente introdotto dal D.L. 28/01/2019 2019 n.4 (convertito con modifica dalla legge n.26 del 2019), meglio conosciuto come RdC, fosse “pienamente pignorabile senza l’osservanza dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.” sulla base dei seguenti elementi:
✓ la definizione contenuta nella norma stessa che istituisce il sussidio (art. 1 comma 255), la quale definisce il RdC quale misura “contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro e della libera scelta del lavoro” da cui si desume l’equiparazione del sussidio ad un contributo lavorativo;
✓ l’assenza nel decreto legge di qualunque riferimento alla natura alimentare del RdC;
✓ la mancata menzione del RdC tra i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.;
✓ il carattere predominante del RdC come strumento di politica attiva dell’occupazione;
✓ la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità rispetto al principio generale dell’art. 2740 c.c.;
✓ la bocciatura da parte del Senato della modifica varata dalle commissioni Bilancio e Finanze con la quale veniva proposta la non pignorabilità del RdC (e, quindi, la mancata menzione dell’impignorabilità nel maxi-emendamento per la conversione del decreto Sostegni).
La decisione del Tribunale
Il Tribunale meneghino non accoglieva la richiesta di assegnazione dell’importo a titolo di reddito di cittadinanza ritenendo che la misura de qua, avendo una funzione assistenziale volta a combattere la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale (comma 225 dell’art. 1 del
d.l. n. 4 del 2019 conv. Con modif. dalla l. n. 26 del 2019) e non essendo tassabile ed essendo esente dall’IRPEF, non ricade tra i beni che possono essere oggetto di pignoramento.
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