La disciplina in merito alla responsabilità del medico, il quale cagiona la morte o le lesioni del paziente, ha subito numerose modifiche negli anni.
Ma cosa è la responsabilità del medico?
Si tratta di una particolare forma di responsabilità professionale (cioè, legata all’esercizio di una professione) che concerne chi esercita un’attività sanitaria.
1. Decreto Balduzzi
Nel 2012 con l’entrata in vigore del Decreto Balduzzi, tale responsabilità veniva limitata esclusivamente ai solo casi di cosiddetta “colpa grave”.
Spieghiamoci meglio.
Il decreto Balduzzi introduceva una grossa novità, ossia la distinzione fra colpa grave e colpa lieve del medico il quale cagiona lesioni o la morte del paziente.
In particolar modo escludeva la responsabilità penale del medico, il quale cagionava l’evento per colpa lieve, lasciando però residua una responsabilità del fatto commesso con colpa grave.
Tale decreto, dunque, in sintesi dice che il professionista sanitario che, pur seguendo le linee guida e le buone pratiche mediche, abbia commesso un danno, non risponde penalmente se ha agito con colpa lieve.
Più precisamente l’art. 3 così recita “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile.”
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2. Legge Gelli-Bianco
Tale art. 3 è stato successivamente abrogato con l’entrata in vigore della Legge Gelli- Bianco del 2017, la quale ha introdotto un nuovo articolo nel codice penale, l’art. 590 sexies c.p., in base al quale il medico che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della propria imperizia non risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose quando ha agito nel rispetto delle buone pratiche assistenziali, delle raccomandazioni e delle linee guida pubblicate dalla comunità scientifica.
Differenza sostanziale, dunque, con quanto introdotto dal decreto Balduzzi è l’assenza di ogni riferimento alla colpa lieve, vera protagonista dell’art. 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189.
L’attuale articolo 590 sexies c.p. così recita :
“Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”
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3. Quale delle due norme è più favorevole al reo?
Al fine di applicare il principio del cosiddetto “ favor rei” nei casi di successioni di legge penali del tempo, discusso è stato in giurisprudenza stabilire quali delle due norme fosse quella più favorevole al reo.
Due orientamenti si sono contrapposti in merito.
Un primo orientamento sosteneva che l’art. 3 del Decreto Balduzzi fosse norma più favorevole al reo, in base alla distinzione fra colpa lieve e colpa grave, escludendo tale responsabilità in tutti quei casi in cui il medico abbia agito a causa di colpa lieve.
Un secondo orientamento, sosteneva invece come l’art. 590 sexies, fosse più favorevole al reo, poiché introduceva al comma secondo una vera e propria causa di non punibilità del reo.
Tale contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali con sentenza n. sent. 8770/2018 hanno sancito che l’art. 3 del Decreto Balduzzi sia norma più favorevole al reo.
Nell’affermare ciò, le Sez. Unite hanno reintrodotto la differenza tra colpa lieve e colpa grave al fine di dimostrare come l’art. 590 sexies avesse un ambito di applicazione molto più ampio della norma del 2012.
Difatti l’esercente la professione sanitaria è responsabile penalmente per morte o lesioni a titolo di colpa se:
1) l’evento si è verificato per colpa (sia lieve che grave) da negligenza o imprudenza;
2) l’evento si è verificato per colpa (sia lieve che grave) da imperizia nell’ipotesi di un caso concreto non regolato da linee guida o da buone pratiche clinico-assistenziali;
3) l’evento si è verificato per colpa (sia lieve che grave) da imperizia nella individuazione di linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate allo specifico caso concreto;
4) l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.
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